Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 4431/2023
..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
I
l Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la
Seguente sentenza
Avente ad oggetto: Atto di citazione ex art.616 cpc
Tra
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Salvatore Carratù presso lo studio del quali elegge domicilio in Cava de' Tirreni (SA) alla Via Tommaso di Savoia, n. 18, giusta procura in atti;
Attore
E
(C.F. ) rapp.to e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.to Paolo Notomista e dall'avv.to Francesco Mascolo con i quali elettivamente domicilia in Gragnano (SA) alla Piazza Aubry, n. 4 ;
Convenuta
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede Oggetto della presente opposizione è l'introduzione della fase di merito circa il fascicolo n.532/2023 che all'esito della fase cautelare era oggetto di sospensione .
Pignoramento di cui in questa sede chiedeva la revoca con conferma Pt_1 della legittimità del pignoramento n. 615396/2022 per l'importo di € 4.027,70.
Atteso il carattere prettamente documentale della questione e altresì attese le evidenze istruttorie il fascicolo veniva posto in decisione senza articolare alcun mezzo istruttorio.
Mezzi istruttori che per il predetto carattere documentale della questione, nulla avrebbero aggiunto al quadro istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Difatti gli avvisi n . 3712014000211290000 e n. 37120140008803034000 Sussiste la competenza dell'autorità adita ovvero del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata poiché oggetto della contestazione è un pignoramento in danno del sig. . Controparte_1
L'atto di pignoramento presso terzi è infatti stato notificato;
il perimetro della competenza del Giudice dell'esecuzione è del resto ben delineato e non dà spazio ad interpretazioni . Questo perché solo l'avvio della fase esecutiva che decorre come detto dalla notifica del pignoramento presso terzi , giustifica la competenza del Giudice dell'esecuzione. Ebbene all'esito dell'istruttoria processuale espletata si deve ritenere fondata nel merito l'opposizione spiegata dal e in tal senso si rileva Pt_2 come la questione avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria con aggravio di costi e dilatazione dei tempi di definizione attesa l'evidenza documentale delle ragioni dell'opponente. Difatti per quanto concerne la posizione del sig. è intervenuta CP_1
l'omologazione dell'accordo EX ART. 8 E SS L. 3/2012 con i creditori( tra cui con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata Pt_1
n.2039/2021.
Risulta pertanto evidente ed incontestabile la carenza di legittimazione attiva per quanto concerne con riferimento al pignoramento presso Pt_1 terzi. In altre parole l'odierna parte opposta non aveva il diritto di avviare il pignoramento poiché l'accordo di omologazione riguarda anche i crediti oggetto del pignoramento.
Questo perchè tutti i creditori anche se dissenzienti sono vincolati alla proposta oggetto dell'omologazione. Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti. L'accertata carenza di legittimazione , ha infatti efficacia assorbente su ogni altra circostanza.
Pertanto la pretesa creditoria sia pur senza entrare nel merito della legittimità
o meno è in ogni caso da considerarsi inefficace a fronte dell'avvenuta omologazione dell'accordo con i creditori e quindi allo stato non sussiste il diritto del creditore procedente a richiedere le somme di cui al pignoramento.
Per quanto concerne la richiesta di condanna ex art.96 cpc della sulla Pt_1 scorta di quanto evidenziato dall'istruttoria non sussistono i presupposti anche se tale questione può essere affrontata dall'istante in altro ambito. Le spese di lite seguono la soccombenza in atti e alla luce dell'andamento della vicenda processuale e del comportamento processuale tenuto del convenuto , devono essere poste a carico di parte costui , ovvero di Pt_1
[...]
Riguardo il governo delle spese di lite , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa a favore di parte opponente.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 provvede come di seguito :
1 Dichiara inefficace e quindi nullo l'atto di pignoramento presso terzi n.. 615396/2022 per l'importo di € 4.027,70 notificato da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
2.Condanna in p. legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di Parte_1 lite che si determinano in € 1701,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Paolo Notomista e dall'avv.to Francesco Mascolo;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito
Dott.Domenico Dente Gattola