Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 10/02/2026, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6138 del 2025, proposto da
NA RM, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari ,
- del giudizio collegiale di non abilitazione, espresso nei confronti dalla parte ricorrente, nella procedura indetta con Decreto Direttoriale del M.U.R. del 27 ottobre 2023, n. 1796, per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) a Professore Universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, pubblicato sul sito istituzionale A.S.N. in data 14 marzo 2025;
- dei giudizi individuali di non idoneità, espressi nei confronti della parte ricorrente, dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) a Professore Universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica pubblicati sul sito istituzionale ASN in data 14 marzo 2025;
- di tutti gli atti della procedura in questione, ivi inclusi i verbali della Commissione e, in particolare, il verbale n. 1 del 6 febbraio 2024;
- del parere pro veritate sull’Attività Scientifica della candidata ricorrente, reso ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i ) della Legge n. 240/2010 dalla Prof.ssa Rosaria Alvaro in data 10 febbraio 2025 e allegato ai giudizi collegiali;
- ove occorra e per quanto di interesse, del Bando di cui al Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente attribuzione alla parte ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, previa rivalutazione delle pubblicazioni della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Marco TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 maggio 2025, tempestivamente depositato, NA RM ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, pubblicato sul sito istituzionale A.S.N. in data 14 marzo 2025, nell’ambito della procedura indetta con Decreto Direttoriale del M.U.R. del 27 ottobre 2023, n. 1796, e tutti gli atti prodromici, anche istruttori, indicati in epigrafe, ivi compreso il parere pro veritate , reso ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i ) della Legge n. 240/2010 dalla Prof.ssa Rosaria Alvaro in data 10 febbraio 2025 e allegato ai giudizi collegiali.
La candidata ricorrente, premesso di aver raggiunto 2/3 dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di essere in possesso di tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ha impugnato il giudizio di non idoneità nella parte in cui le pubblicazioni sono state valutate negativamente e laddove non sono stati riconosciuti ulteriori titoli.
A sostegno del ricorso sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti “ violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità ”.
La Commissione avrebbe errato nell’esprimere il giudizio negativo, perché avrebbe fondato il proprio assunto sulla circostanza della parziale coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico; tale valutazione non sarebbe stata sorretta da un’adeguata motivazione e sarebbe, in ogni caso, non condivisibile in punto di fatto, avendo presentato opere ritenute compatibili con quanto indicato nel Settore Concorsuale di riferimento.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati lamentati “ violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. i), della Legge n. 240/2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità ”.
Il giudizio negativo impugnato sarebbe fondato su un parere pro veritate , reso ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i ) della Legge n. 240/2010, viziato anch’esso da difetto di motivazione, in quanto l’esperto avrebbe considerato solo una parte minoritaria delle pubblicazioni come coerenti con il Settore Concorsuale di riferimento ed avrebbe poi espresso valutazioni non condivisibili circa la qualità, la collocazione editoriale e la rilevanza delle stesse.
1.3. Con il terzo motivo, sono stati censurati “ violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità ”.
Secondo la parte ricorrente, il giudizio sarebbe, in ogni caso, insufficiente, dal momento che la motivazione presenterebbe i caratteri dell’apoditticità, non avendo spiegato la Commissione in modo esaustivo le ragioni sottese al diniego.
1.4. Con il quarto motivo, sono state dedotte “ violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità ”.
La Commissione avrebbe, sotto altro aspetto, espresso un giudizio incomprensibile e, comunque, tautologico.
1.5. Con il quinto motivo, sono state lamentate “ violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità ”.
Ad ogni modo, il giudizio sarebbe comunque illegittimo, perché la Commissione non avrebbe considerato l’esistenza di ulteriori titoli non correttamente valutati.
1.6. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento del provvedimento impugnati, nei limiti dell’interesse, e la condanna delle Amministrazioni intimate all’attribuzione del provvedimento agognato, previa rivalutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione.
2. In data 22 maggio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R..
2.1. In data 23 maggio 2025, l’A.N.V.U.R. ha depositato una propria memoria, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati provvedimenti ad essa imputabili.
2.2. In data 6 giugno 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha depositato in giudizio una relazione della Commissione, contenente controdeduzioni, con la quale sono state contestate le censure ex adverso formulate.
3. Con ordinanza n. 3242/2025, pubblicata l’11 giugno 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha fissato la pubblica udienza del 4 febbraio 2026 per la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
4. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata infine introitata per la decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei sensi e nei termini di seguito indicati.
6.1. In via preliminare, va disposta l’estromissione dal presente giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendo soggetti passivamente legittimati, dal momento che il provvedimento impugnato è imputabile esclusivamente al M.U.R. (vedi da ultimo: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 27 gennaio 2026 n. 1606).
6.2. La candidata ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, pubblicato sul sito istituzionale A.S.N. in data 14 marzo 2025, nell’ambito della procedura indetta con Decreto Direttoriale del M.U.R. del 27 ottobre 2023, n. 1796, e tutti altri provvedimenti prodromici e connessi suindicati.
In particolare, la parte ricorrente, premesso di aver raggiunto 2/3 dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di essere in possesso di tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ha impugnato il giudizio di non idoneità nella parte in cui le pubblicazioni sono state valutate negativamente e laddove non sono stati riconosciuti ulteriori titoli.
6.3. Ciò posto, con il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, congiuntamente sindacabili, in quanto strettamente collegati, la parte ricorrente si duole, in sintesi, del giudizio espresso dalla Commissione sulle pubblicazioni in quanto, in primo luogo, le avrebbe considerate come non del tutto coerenti con il S.C. di riferimento, avendo invece ampiamente presentate opere concernenti le scienze infermieristiche; tale valutazione sarebbe, quindi, erronea, in punto di fatto e, comunque, la Commissione non avrebbe spiegato tale assunto, avendo adoperato una motivazione generica.
La Commissione, poi, avrebbe, in ogni caso, fondato il proprio giudizio su un parere pro veritate , chiesto ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i ) della Legge n. 240/2010, in quanto il Settore Concorsuale non era rappresentato all’interno della Commissione stessa e tale parere pro veritate sarebbe gravemente insufficiente per le medesime considerazioni di cui sopra.
Il giudizio sarebbe, ad ogni modo, tautologico, vago, insufficiente, perché la Commissione non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni sottese al proprio diniego.
A fronte di tali doglianze, l’Amministrazione ha replicato in giudizio con le controdeduzioni della Commissione, eccependo di aver correttamente esaminato le pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente.
6.4. Ritiene il Collegio che le suindicate censure siano fondate nei termini seguenti.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
6.5. Tanto chiarito, vanno condivise le censure relative al difetto di motivazione sotto il profilo dell’insufficienza del percorso motivazionale adottato dalla Commissione, dal momento che non sono pienamente comprensibili le ragioni sottese al diniego.
Ed invero, la Commissione si è limitata a riferire che le pubblicazioni fossero solo parzialmente coerenti con il Settore Concorsuale - senza peraltro neanche indicarle puntualmente in modo da rendere chiaro quali opere siano state valutate positivamente e quali invece siano non pertinenti - e che, nel complesso, la qualità delle stesse non fosse sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione de qua.
Nel provvedimento impugnato è, infatti, dato leggere “ le pubblicazioni sono poco coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti considerato che trattano di medicina difensiva e vari altri temi, tra i quali, coerenti con le tematiche del Settore, l’assistenza dei soggetti anziani. L’apporto individuale è limitato in quanto nei lavori presentati è in posizione preminente in 7, in 3 lavori prima autrice ma non in quelli valutati come più coerenti. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è per 9 di esse su riviste internazionalmente accreditate e con IF, risultando di livello non pienamente sufficiente, essendo una sola di esse in Q1. Complessivamente le pubblicazioni presentate possono essere ritenute di qualità non adeguata in relazione al settore concorsuale e al SSD MEDS-24/C (ex MED/45) e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. ”.
Ebbene, la Commissione avrebbe dovuto - con maggiore impegno esplicativo - chiarire la ragione per la quale le pubblicazioni sono solo parzialmente coerenti con il Settore Concorsuale, essendo insufficiente il mero richiamo alle tematiche della medicina difensiva e dall’assistenza agli anziani e senza che siano state, sul punto, indicate analiticamente le pubblicazioni stesse come testé evidenziato; la Commissione, inoltre, ha soltanto genericamente indicato che l’apporto individuale è limitato in alcune pubblicazioni, così come la collocazione editoriale, senza però circostanziare i predetti assunti, apoditticamente affermati.
La Commissione quindi conclude, affermando in modo assertivo che le pubblicazioni non sono di qualità elevata senza però che sia stato reso intellegibile tale valutazione.
Tale deficit motivazionale, peraltro, non è colmato neanche attraverso il richiamo per relationem ai giudizi individuali, i quali si presentano parimenti generici.
Analoghe considerazioni valgono per il parere pro veritate , espresso dalla Prof.ssa Rosaria Alvaro, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 - e posto a fondamento della valutazione collegiale impugnata - dal momento che la predetta esperta ha soltanto genericamente riferito della parziale coerenza delle pubblicazioni, dello scarso apporto individuale nei lavori in collaborazione e della insufficiente rilevanza della collocazione editoriale, per poi concludere assertivamente a riguardo della insufficienza della qualità delle pubblicazioni.
Ne consegue, pertanto, che, non essendo comprensibile il percorso logico che ha condotto la Commissione ad esprimersi negativamente sulle pubblicazioni presentate, il giudizio impugnato è in parte qua illegittimo.
6.6. Va, invece, dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso, relativo alla rivalutazione in melius di titoli presentati, dal momento che la candidata ricorrente ha (già) ottenuto, sul punto, il riconoscimento di almeno tre titoli, sufficienti ai fini del conseguimento dell’abilitazione, e non residuando ulteriori utilità concrete da poter perseguire non essendo tale procedura caratterizzata da elementi comparativi e concorrenziali con altri candidati.
6.7. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini suindicati per difetto di motivazione, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua , in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessata entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R. e della Presidenza del Consiglio del Ministri.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. ed accessori, come per legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TO | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO