Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2329/2023, in materia di separazione personale, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marino Maria MA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Enrica CP_1 C.F._2
Anerdi
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 25.9.2023.
Conclusioni della ricorrente: “voglia il Tribunale Ecc.mo, rigettata ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale ammissione delle prove per testi e interrogatorio formale dedotte: 1 – dichiarare la separazione personale dei coniugi – Cod. Parte_1
1
Strevi(AL), Via Alessandria n.21e Buffa PA – Cod. Fisc.: – nato a [...] C.F._2
il 16/01/1978 e residente in [...], Regione Borgonuovo n. 70; 2 – disporre a carico del marito un assegno di mantenimento mensile rivalutabile annualmente in base agli CP_1 indici ISTAT, a favore della moglie , da quantificarsi nell'importo di € 1.000 o Parte_1
nella diversa somma ritenuta dal Giudice, con decorrenza dal settembre 2023; 3 – confermare l'affidamento super esclusivo del figlio – Cod. Fisc.: – nato il Persona_1 C.F._4
22/10/2023 ad Alessandria, alla madre con collocazione presso la stessa;
4 – Parte_1
disporre a carico del padre assegno di mantenimento mensile rivalutabile annualmente CP_1
in base agli indici ISTAT, per il figlio da corrispondersi alla madre a far data dalla Persona_1 nascita, da quantificarsi nell'importo di € 1.500 oltre il 100% di spese mediche e straordinarie;
5 – rigettare l'avversaria domanda di addebito della separazione alla moglie in quanto infondata in fatto e in diritto;
6 – condannare il resistente al risarcimento delle spese legali del CP_1 presente procedimento, oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A.”.
Conclusioni del resistente: “voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie;
- affidare il figlio in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei;
- stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento per il figlio di importo pari ad € 300,00 mensili, con adeguamento automatico e annuale all'ISTAT, e porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, sportive e culturali del minore, così come previste nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria;
- stabilire a carico del sig. un contributo al mantenimento della signora CP_1 Parte_1
nella misura che verrà determinata dal Tribunale, per il tempo strettamente necessario al reperimento da parte della stessa di un'attività lavorativa;
- spese di giudizio compensate. In via istruttoria, ammettersi i capitoli di prova, per interrogatorio formale e testi, nn. da 1 a 5 di cui alla memoria in data 29.12.2023, e precisamente: 1) vero è che la signora alla fine di Parte_1
novembre 2022, dopo appena un mese di conoscenza, disse al sig. che, per la sua religione, CP_1
non si poteva far vedere in giro con lui e che pertanto dovevano sposarsi al più presto;
2) vero è che il dopo il matrimonio aprì insieme alla moglie un conto cointestato con l'accordo che CP_1 avrebbe provveduto a versare 1.000,00 € al mese con cui la stessa avrebbe dovuto provvedere alle spese di casa;
3) vero che il pagò alla moglie il corso di guida e il corso di italiano, con CP_1
l'accordo che la stessa avrebbe dovuto cercare un lavoro;
4) vero è che la signora il Parte_1
21.02.2023, al rifiuto del di darle € 400,00 per il pagamento dell'estetista, rovesciava sul CP_1
piano della cucina il piatto di fegato appena cucinato e gli si avvicinava con fare minaccioso a
2 meno di tre dita dalla faccia urlandogli che era uno zingaro italiano e che lei non aveva alcuna intenzione di continuare a fargli da badante, che era sua moglie e pertanto lui doveva darle tutto quello che chiedeva;
5) vero che la in tale occasione dichiarava di voler tornare a casa Parte_1
sua e il si offriva di accompagnarla. Si indicano a testi, anche in controprova rispetto alle CP_1
circostanze ex adverso indicate ed eventualmente ammesse i signori: Tornato Ernestina, Pt_2
. Si chiede altresì di essere ammessi in controprova sui capitoli avversari eventualmente
[...] ammessi”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 18.9.2023, la Sig.ra ha rappresentato: che ha Parte_1
contratto matrimonio col Sig. , ad Acqui Terme, in data 21.1.2023; che si trova in CP_1 stato di gravidanza;
che “dopo i primi giorni idilliaci, il Sig. ha iniziato ad avere sbalzi CP_1 di umore, con scatti d'ira ingiustificati nei confronti della moglie”; che “il giorno 21/02/2023, il Sig. cacciò letteralmente di casa la moglie, trascinandola fuori in modo manesco”; CP_1
che, per tale fatto, ha sporto denuncia;
che il Pubblico Ministero ha già richiesto l'archiviazione, alla quale non si opporrà; che, prima del matrimonio, svolgeva l'“attività di badante”; che, attualmente, invece, è disoccupata e vive “ospitata dai parenti”; che, per converso, il marito “è un facoltoso imprenditore titolare di azienda agricola molto redditizia nell'ambito della produzione vinicola in Strevi, con parecchi terreni coltivati a vigneto, numerosi mezzi agricoli e dipendenti” ed è “titolare di almeno due case dal rilevante valore di mercato”.
2. Con memoria difensiva in data 9.12.2023, il Sig. ha rappresentato: che è “affetto CP_1 da gravissimi problemi di salute, avendo avuto nel luglio 2020 […] un infarto miocardico acuto che ha richiesto intervento di angioplastica con inserimento di stent su coronaria destra e arteria interventricolare”; che la moglie, nel corso della breve convivenza, ha preteso di godere di un tenore di vita non compatibile col reddito del marito;
che, in data 21.2.2023,
“non cacciò la moglie di casa, non l'aggredì con male parole né la trascino fuori con violenza […], semplicemente si offrì, cortesemente, di riaccompagnarla a casa come lei aveva chiesto”; che è tenuto a corrispondere mensilmente le rate di svariati finanziamenti;
che, ad esempio, nell'anno 2022, ha avuto ricavi per “€ 123.566,71, da cui vanno detratti: € 4.272,98 per contributi […], con una rimanenza annuale di € 119.293,73, pari ad un importo CP_2 mensile di € 9.941,14[,] da tale somma vanno tuttavia detratti tutti i ratei dei mutui, come sopra evidenziati, a carico di (molti dei quali a tasso variabile e pertanto CP_1 attualmente in aumento), che per comodità calcoleremo su base mensile, e precisamente: €
3 749,87 per mutuo casa […], € 2.203,82 per mutuo Banca D'LB […], € 1.234,35 per mutuo ipotecario/fondiario Banco BP […], € 2.913,84 per finanziamento agrario Intesa San PA
[…], € 1.264,26 per finanziamento Intesa San PA […] e così per una rimanenza totale mensile pari ad € 1.575,00” e che “attualmente versa alla moglie un contributo mensile di €
600,00, di cui € 300,00 per il figlio e € 300,00 per la signora ”. Pt_3
3. Scambiate alcune memorie di cui all'art. 473-bis17 c.p.c., nel verbale dell'udienza del
9.1.2024, si legge: “l'Avv. Marino Maria MA rappresenta che non c'è questione sull'assegnazione della casa familiare, dal momento che Sig.ra non la Parte_1
chiede e che la madre, pur chiedendo la collocazione presso di sé del minore, vorrebbe che il padre frequentasse regolarmente il figlio. L'Avv. Enrica Anerdi rappresenta che il padre non ritiene di instaurare alcun rapporto col figlio nato dalla relazione con la Sig.ra Parte_1
La Sig.ra dichiara: “il padre non ha mai visto ma io
[...] Parte_1 Per_1
vorrei che lo frequentasse. È stato lui a volere un bambino. Un giorno è tornato a casa e mi ha mandata via da casa e io mi sono trasferita a casa di mia sorella”. Le dichiarazioni sono rilette alla dichiarante, che le conferma integralmente. Dopo ampia discussione, il Giudice solleva d'ufficio la questione dell'anteriorità logica della certezza in ordine alla paternità del figlio in capo al Sig. . Il Sig. , con l'Avv. Enrica Anerdi, conferma la CP_1 CP_1
paternità e rinuncia a qualsiasi azione volta al disconoscimento dello stato di figlio. La Sig.ra dichiara: “io non lavoro, devo badare a Ho lavorato fino al Parte_1 Per_1
mese di aprile del 2022, facevo la badante, lavoravo 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, prendevo circa Euro 1.100,00 mensili netti. Questa organizzazione lavorativa è durata circa due anni e mezzo, fino all'aprile del 2022, quando è mancata la persona che assistevo. Ad aprile del 2022, sono quindi tornata a casa di mia sorella e non lavoravo, perché non ho trovato lavoro. Solo qualche settimana di prova. Da aprile del 2022, quindi, fino a quando ho conosciuto il Sig. , a ottobre del 2022, non ho più lavorato, perché non trovavo lavoro. CP_1
Sono arrivata in Italia ad agosto del 2019, dal Marocco. Era la prima volta che venivo in
Italia. Sono venuta in Italia da mia sorella, per lavorare. In Marocco, ho ancora la mia famiglia. Non sono proprietaria né di case né di terreni, in Italia o in Marocco. Abito con mia sorella. Mia sorella non mi fa pagare nulla per stare in casa con Ora, viviamo tutti Per_1
insieme, con mia sorella, mio cognato, i loro due figli e i miei genitori. Ora, vorrei trovare una casa per me e anche perché - di notte - piange e non fa dormire mia sorella Per_1 Per_1
e mio cognato, che lavorano. Non ho nessun timore che il Sig. possa usare violenza nei CP_1 miei confronti o nei confronti di anzi mi farebbe piacere se iniziasse a frequentarlo”. Per_1
Le dichiarazioni sono rilette alla dichiarante, che le conferma integralmente. Il Sig. CP_1
4 dichiara: “vivo a Strevi, regione Borgonuovo, n. 70, la casa è di mia proprietà, l'ho CP_1 comprata nel 2005, l'ho pagata Euro 160.000,00, ma c'è un mutuo ancora per Euro
90.000,00. Oltre a questo immobile, ho solo dei terreni nelle vicinanze, nessun altro immobile. Io li coltivo, come coltivatore diretto. Faccio il coltivatore diretto dal gennaio del
2001. Negli ultimi tre anni, dalla mia attività, ho venduto uva per circa Euro 160.000,00 all'anno. Ho dipendenti solo stagionali, per il resto lavoro io. I finanziamenti e mutui sono indicati negli atti. Non ho altri redditi oltre a quelli da lavoro. Ho un conto corrente presso
Banca d'LB, SanPA e BP, il saldo sarà di circa Euro 3.000,00 tra tutti e tre i conti correnti. sono disponibile a mantenerlo, ma non a frequentarlo. La madre non mi ha Per_1 neppure informato della gravidanza, l'ho saputo attraverso l'Avv. Anerdi”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante, che le conferma integralmente. L'Avv. Marino Maria MA rappresenta che le indagini di polizia tributaria sarebbero finalizzate ad accertare se il Sig.
abbia (o meno) in affitto i terreni indicati nella memoria nell'interesse della CP_1
Sig.ra in data 15.12.2023 e se disponga dei mezzi agricoli, ivi indicati. Parte_1
L'Avv. Enrica Anerdi rappresenta che i mezzi agricoli nella disponibilità del resistente risultano dal libretto di controllo Regione Piemonte, prodotto sub doc. 3 e che i terreni in affitto risultano dalla relazione del commercialista, Dott. , prodotta in allegato alla Per_2 memoria di costituzione. Dopo ampia discussione, l'Avv. Marino Maria MA chiede copia del doc. 3 allegato alla memoria in data 29.12.2023 di controparte. A domanda dell'Avv.
Marino Maria MA, il Sig. dichiara: “anche se non sono nell'elenco, CP_1
dispongo effettivamente di tre spartineve Mercedes Unimog, ma da tre anni non li uso perché non ho più incarichi in relazione alla pulizia della neve e due trattori Ferrari da 80 cavalli”.
L'Avv. Marino Maria MA, a questo punto, rinuncia alla richiesta di indagini da parte della polizia tributaria e, in via istruttoria, insiste esclusivamente per l'ammissione dei capitoli di prova, per interrogatorio formale e testi, nn. da 1 a 5 di cui alla memoria in data
15.12.2023, oltreché la controprova sui capitoli avversari ammessi. L'Avv. Enrica Anerdi, in via istruttoria, insiste esclusivamente per l'ammissione dei capitoli di prova, per interrogatorio formale e testi, nn. da 1 a 5 di cui alla memoria in data 29.12.2023, oltreché la controprova sui capitoli avversari ammessi. L'Avv. Marino Maria MA, quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti, chiede: “affidamento condiviso del minore con Per_1
collocazione presso la madre. Obbligo del marito di corrispondere mensilmente alla moglie,
a decorrere dalla mensilità di settembre del 2023, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a decorrere dalla mensilità di settembre del
5 2023, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria”. A domanda del Giudice,
l'Avv. Marino Maria MA rappresenta di non opporsi, considerata la volontà del padre di non occuparsi del figlio, all'affidamento c.d. super-esclusivo (anche per le questioni di maggiore interesse per il minore) alla madre. L'Avv. Enrica Anerdi, quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti, chiede: “affidamento c.d. super-esclusivo (anche per le questioni di maggiore interesse per il minore) del minore alla madre, con collocazione presso Per_1 quest'ultima. Obbligo del marito di corrispondere mensilmente alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria”. A questo punto, il Giudice solleva d'ufficio la questione della possibile utilità della CTU contabile. Entrambi i difensori rappresentano di non opporsi a che sia nominato CTU contabile”.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 9.1.2024, il Giudice Delegato, in via provvisoria e urgente, ha affidato il figlio minore alla madre in via c.d. “super-esclusiva”, anche per le decisioni di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c., con collocazione presso la madre e ha posto a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere CP_1
mensilmente alla Sig.ra la somma di Euro 500,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché la somma di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie. In via istruttoria, il Giudice Delegato, ritenute inammissibili le istanze di prova orale, ha nominato CTU il commercialista, Dott. , al quale ha formulato il seguente Persona_3 quesito: “dica il CTU, letti gli atti, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, acquisita la documentazione ritenuta necessaria (e, in ogni caso, la documentazione prevista dall'art. 473-bis12 c.p.c.) presso le parti o presso enti pubblici e privati (o presso l'Agenzia delle
Entrate, anche mediante impiego del PIN per l'accesso al c.d. “cassetto fiscale”, col consenso delle parti): 1) quale sia la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare di entrambe le parti al giorno del deposito della perizia, stimandone il valore;
2) quali siano stati i redditi di entrambe le parti, anche derivanti da partecipazioni in società, per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023; 3) se i guadagni dichiarati dal marito in relazione alla
6 propria attività di coltivatore diretto siano congrui, anche applicando criteri induttivi sulla base dei terreni lavorati, dei macchinari a disposizione, dell'effettiva organizzazione dell'azienda e di eventuali ulteriori parametri ritenuti significativi e 4) nel caso in cui i guadagni dichiarati non fossero ritenuti congrui, quale sia l'ammontare stimato dei guadagni ritraibili annualmente dall'azienda agricola, considerati ovviamente i costi di gestione, incluse le rate dei finanziamenti in essere”.
5. All'udienza del 24.1.2024, il CTU, Dott. , ha accettato e assunto l'incarico Persona_3
peritale.
6. Con relazione in data 30.5.2024, che appare congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Dott. , ha così concluso: “[…] la situazione patrimoniale Persona_3
della sig.ra alla data della presente relazione è pari a zero, a fronte di una Parte_1 giacenza di conto corrente pari ad € 2.465 e del potenziale debito nei confronti dell'erario
(stimabile in un importo di € 2.000 c.a.) […]. La situazione patrimoniale del sig. alla CP_1 data della presente relazione è pari ad € alla luce di un patrimonio stimato pari ad €
1.567.371 e una situazione debitoria complessiva pari ad € 1.122.964, è pari ad € 444.407
[…]. I redditi della sig.ra sono i seguenti: 2020 € 3.837, 2021 € 12.609, 2022 € Parte_1
9.463, 2023 € 0. I redditi del sig. sono i seguenti: 2020 € 93.051, 2021 € 104.476, 2022 CP_1
€ 123.567, 2023 € 36.381. I guadagni negli anni 2020 – 2023 sono quelli di seguito riportati:
2020 € 93.098, 2021 € 91.169, 2022 € 93.444, 2023 -€ 613 […]. I guadagni si ritengono congrui. È altresì congrua, rispetto agli accadimenti del 2023, la diminuzione registrata nell'ultimo anno. Alla luce del trend in corso si può dire che il permanere di condizioni strutturali difficili (e.g. alti tassi di interesse, alti costi gestione), l'assenza di opportuni cambiamenti nella gestione dell'attività (e.g. rinegoziazione dei finanziamenti) ed il verificarsi di altre annate critiche potrebbero portare ad una crisi da sovraindebitamento
[…]”.
7. All'udienza dell'11.6.2024, entrambi i difensori hanno chiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 473-bis28 c.p.c. Il
Giudice Delegato ha provveduto in conformità.
8. Scambiate le memorie ex art. 473-bis28 c.p.c., all'udienza del 19.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
9. Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal
Giudice Delegato, per i medesimi motivi già esposti.
7 10. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
11. La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d.
“addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass.
10.12.1995, n. 13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. Nel caso di specie, non risulta comprovato alcun inadempimento colposo dei doveri coniugali di particolare gravità da parte della moglie, né, tantomeno, il rapporto causale tra detto (non provato) inadempimento colposo e la disgregazione del vincolo matrimoniale. La domanda di addebito della separazione deve, pertanto, essere rigettata.
12. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, il padre ha - più volte - chiaramente manifestato la propria volontà di non prendersi alcuna cura della persona del figlio e, addirittura, di non intrattenere il pur minimo
8 rapporto interpersonale col minore. Le giustificazioni, addotte dal padre ancorché non richieste né necessarie, poi, appaiono - nei fatti - inconsistenti, se non altro considerato come la patologia dichiarata non risulti impedire al padre compiti fisicamente assai più gravosi rispetto a prendersi cura della persona del figlio (ad esempio, la coltivazione dei vigneti) e come il padre non abbia mai neppure chiesto l'attivazione di un percorso, eventualmente concertato col Servizio Sociale e Sanitario, per almeno tentare di superare gli ostacoli asseritamente posti dalla madre e dalla sua famiglia d'origine. Nessun regime di frequentazione padre/figlio, poi, può, naturalmente, essere previsto, posto che il padre, al momento, non intende frequentare il figlio, in alcun modo. Devono, pertanto, essere accolte le domande, sul punto congiunte, riguardo alla persona del figlio minore, fermo che il padre, qualora - come auspica la madre - intendesse iniziare a frequentare il figlio minore, potrebbe sempre chiedere, tramite il procedimento di modifica giudiziale della presente sentenza,
l'avvio di un percorso per il graduale recupero del rapporto padre/figlio e, all'esito, la disciplina di un idoneo regime di frequentazione padre/figlio.
13. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il patrimonio e i redditi delle parti sono stati approfonditamente verificati tramite la perizia contabile in atti. Le esigenze del figlio sono limitate, in considerazione dell'età. La madre risulta priva di patrimonio e di redditi, peraltro, almeno allo stato, senza sua colpa, tenuto conto della sua scarsa formazione e specializzazione lavorativa (che ne ostacola inevitabilmente l'inserimento lavorativo, tanto più per mansioni che potrebbero consentirle di curarsi al tempo stesso del
9 figlio o quantomeno garantirle un reddito tale da rendere economicamente vantaggioso avvalersi di asili “nido” o della collaborazione di babysitter), nonché della necessità di occuparsi a tempo pieno del figlio, in tenera età, senza il minimo supporto da parte del padre.
La madre, inoltre, vive ospite presso terzi, avendo lasciato la casa coniugale nella disponibilità del padre. Il padre, per converso, il quale, pur essendo proprietario della casa coniugale (oltreché di un attivo di oltre Euro 400.000,00), neppure ne risulta privato del godimento per effetto dell'assegnazione, non solo risulta dotato di una sufficiente capacità lavorativa (non c'è prova di una apprezzabile riduzione della capacità lavorativa del padre in conseguenza delle patologie dichiarate, le quali, anzi, sono sorte prima del picco reddituale dell'impresa agricola condotta prevalentemente col suo lavoro) ma, non occupandosi in nulla della persona del figlio, ha la possibilità, grazie al sacrificio della madre, di dedicarsi interamente alla propria attività lavorativa. Il reddito da impresa agricola, poi, è notoriamente molto variabile a seconda delle annate, talché, in questa sede, non dovrà assumersi come riferimento né il massimo osservato nel triennio 2020-2022 né il minimo osservato nell'annata 2023, bensì una sorta di media, mitigata dalle motivate previsioni del CTU circa la presumibile deflessione dei guadagni nel prossimo futuro;
previsioni che, comunque, in quanto tali, non devono essere assolutizzate. In tal modo, evitando ogni eccesso, tanto nel minimo quanto nel massimo, si consegue non solo l'obiettivo di una davvero equa determinazione del contributo al mantenimento del figlio ma anche l'obiettivo della stabilità della decisione nel tempo, la quale, almeno in punto economico, difficilmente potrà essere soggetta a modifica giudiziale allorché si verificheranno periodi più o meno produttivi, con conseguente risparmio delle spese di lite per il nucleo familiare. La decorrenza del contributo al mantenimento del figlio, in questa sede, non può essere anteriore al deposito del ricorso.
14. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013
10 n. 17199). Nel caso di specie, si richiamano, nei limiti in cui rilevano, le argomentazioni appena svolte in relazione al mantenimento del figlio.
15. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 20% il compenso medio relativo al tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 6.092,80, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del resistente, Sig.
, in virtù del principio della soccombenza. CP_1
16. Il compenso del CTU, Dott. , come liquidato con separato decreto, deve Persona_3
essere posto integralmente a carico del resistente, Sig. il quale, come si evince CP_1
dalle già sintetizzate difese delle parti e svolgimento del processo, ha sostanzialmente dato causa all'accertamento peritale.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i CP_1 Pt_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Acqui Terme, il 21.1.2023 (“atto Nr.
8 -Parte II - Serie
C - Anno 2023”);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal Sig. nei confronti CP_1
della Sig.ra Parte_1
- affida il figlio minore, nato ad [...], il [...], alla madre, Sig.ra Persona_1
in via c.d. “super-esclusiva”, anche per le decisioni di maggiore Parte_1 interesse, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c., con collocazione presso quest'ultima, ove avrà residenza anagrafica;
- pone, a carico del padre, Sig. l'obbligo di corrispondere alla madre, Sig.ra CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre del Parte_1
2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Persona_1
Euro 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- pone a carico del marito, Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, Sig.ra CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre del Parte_1
11 2023, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 800,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
- condanna il resistente, Sig. a corrispondere alla ricorrente, Sig.ra CP_1 Parte_1
la somma di Euro 6.092,80, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso
[...]
liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- pone il compenso del CTU, Dott. , come liquidato con separato decreto, Persona_3
definitivamente a carico del solo resistente, Sig. . CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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