Decreto presidenziale 6 febbraio 2026
Ordinanza presidenziale 25 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Meale e Michele Macrì, con domicilio eletto presso lo studio Agostino Meale in Bari, via Sagarriga Visconti 64;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI HI, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari, con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia, all’esito delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di CE anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente;
-del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari del 7, 8 e 9 gennaio 2026, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 23 e 24 novembre 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di CE e di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali;
per la conseguente correzione dei risultati elettorali,
con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di CE;
e per l’accertamento del diritto
del ricorrente ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere regionale, poiché collocato al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.2.2026:
ANNULLAMENTO, nella sola parte di interesse del ricorrente, della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 2 del 2 febbraio 2026, ad oggetto la “Convalida degli eletti (art, 24, comma 3, e art. 33, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia e art. 1 del Regolamento interno del Consiglio)”, nelle persone degli stessi Consiglieri proclamati eletti con il Verbale delle operazioni del 7/8/9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari, all’esito delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, già oggetto di impugnazione con il ricorso principale ex art. 130 C.p.a. pendente dinanzi la Terza Sezione dell’Ecc.mo T.A.R. per la Puglia -Bari- R.G. n. 231/2026, per essere stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di CE anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente;
NONCHÉ PER LA CONSEGUENTE CORREZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di CE; E PER L’ACCERTAMENTO DEL RI del ricorrente ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere regionale, poiché collocato al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.3.2026 :
ANNULLAMENTO: -nella sola parte di interesse del ricorrente, della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 2 del 2 febbraio 2026, ad oggetto la “Convalida degli eletti (art, 24, comma 3, e art. 33, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia e art. 1 del Regolamento interno del Consiglio)”, nelle persone degli stessi Consiglieri proclamati eletti con il Verbale delle operazioni del 7/8/9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari, all’esito delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, già oggetto di impugnazione con il ricorso principale ex art. 130 C.p.a. pendente dinanzi la Terza Sezione dell’Ecc.mo T.A.R. per la Puglia -Bari- R.G. n. 231/2026, per essere stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di CE anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente;
NONCHÉ PER LA CONSEGUENTE CORREZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di CE;
E PER L’ACCERTAMENTO DEL RI del ricorrente ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere regionale, poiché collocato al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di NI HI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 06.05.2026 il dott. OR NN e uditi per le parti i difensori, avv.ti Agostino Meale e Michele Macrì per la parte ricorrente, Massimo F. Ingravalle per il controinteressato; nessuno è comparso per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il ricorrente, candidato nella lista Partito Democratico nella circoscrizione di CE in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia svoltesi il 23 e il 24.11.2025, ha chiesto l’annullamento del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale e dell’atto di proclamazione degli eletti, nella parte in cui alla lista PD nella circoscrizione di CE sono stati attribuiti 2 seggi anziché 3, con conseguente mancata proclamazione del ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista.
1.1. Ha allegato che, all’esito delle operazioni elettorali, l’Ufficio Centrale Regionale ha proceduto alla ripartizione dei 50 seggi del Consiglio regionale in due fasi: la prima, proporzionale, relativa a 23 seggi; la seconda, relativa ai restanti 27 seggi, comprensivi della quota derivante dal premio di maggioranza. Nella prima fase di ripartizione dei 23 seggi con sistema proporzionale, 9 sono stati assegnati direttamente nelle circoscrizioni sulla base dei quozienti pieni, mentre i restanti 14 sono stati attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale, sulla base di un totale di voti residui pari a 810.623.
Per il gruppo di liste del Partito Democratico sono stati attribuiti complessivamente 7 seggi nella prima fase: 6 a quoziente pieno nelle diverse circoscrizioni e 1 in sede di CUR alla circoscrizione BAT, risultata prima nella graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del quoziente elettorale circoscrizionale, con un quoziente di 35.295, voti residui pari a 22.735 e una percentuale del 64,41.
La circoscrizione di CE si è collocata al secondo posto della medesima graduatoria.
All’esito della prima fase, tutte le sei circoscrizioni della Regione hanno ottenuto almeno un seggio per il gruppo di liste del Partito Democratico.
Nella seconda fase, al gruppo di liste del Partito Democratico sono stati attribuiti 7 ulteriori seggi in forza del premio di maggioranza.
L’Ufficio Centrale Regionale ha distribuito tali seggi tra le circoscrizioni utilizzando la medesima graduatoria dei voti residuati, partendo dalla prima posizione (BAT).
Secondo il ricorrente, l’Ufficio avrebbe errato nel ripartire dalla prima posizione della graduatoria anziché proseguire lo scorrimento dal punto in cui la graduatoria si era arrestata nella fase precedente, con la conseguenza che alla circoscrizione BAT sarebbe stato attribuito un ulteriore seggio, a scapito della circoscrizione di CE e quindi, del primo dei non eletti.
1.2. Ha formulato i seguenti motivi. Anzitutto, ha dedotto la violazione dell’art. 15 della Legge n. 108 del 1968, come modificato dalla normativa regionale pugliese, sostenendo che il procedimento di attribuzione dei seggi sarebbe unitario e progressivo, che la graduatoria dei voti residuati sarebbe unica e dovrebbe essere utilizzata nelle diverse fasi del riparto in modo continuo, senza azzerare gli effetti delle assegnazioni già avvenute.
Ha dedotto inoltre la violazione dei principi di proporzionalità, rappresentatività e ragionevolezza, lamentando che la circoscrizione di CE, pur avendo espresso un numero di voti significativamente superiore a quello della circoscrizione BAT, ha ottenuto un numero di seggi inferiore nella distribuzione interna al gruppo di liste.
1.3. Con motivi aggiungi ha impugnato l’atto della Regione che ha convalidato gli esiti, sulla base delle medesime ragioni.
2. Si è costituita l’Amministrazione regionale, resistendo al ricorso con memoria di stile.
3. Si è costituito il controinteressato, resistendo al ricorso.
Questi, candidato eletto nella lista Partito Democratico nella circoscrizione BAT, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito.
Ha preliminarmente osservato che il ricorrente non contesterebbe le operazioni di voto, di scrutinio o i dati numerici utilizzati dall’Ufficio Centrale Regionale, ma esclusivamente l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 15 della legge n. 108 del 1968, come modificata dalla normativa regionale pugliese, con particolare riferimento allo scorrimento della graduatoria dei voti residuati nella fase di ripartizione dei seggi derivanti dal premio di maggioranza.
Nel merito, il controinteressato ha sostenuto la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio Centrale Regionale, affermando che, una volta accertato che tutte le circoscrizioni avevano già ottenuto almeno un seggio all’esito della prima fase di riparto, la distribuzione degli ulteriori seggi dovesse avvenire ripartendo dalla prima posizione della graduatoria decrescente dei voti residuati, in conformità al dato letterale della norma e ai principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5618 del 2021.
3.1. Con riferimento ai motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione del Consiglio regionale di convalida degli eletti, il controinteressato ne ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità. In subordine, ha dedotto l’infondatezza dei motivi aggiunti, in quanto meramente reiterativi delle censure già articolate con il ricorso introduttivo.
4. All’udienza del giorno 06.05.2026 la causa è passata in decisione.
RI
5. La questione controversa concerne la corretta interpretazione dell’art. 15, comma 6, n. 5, lettera a), della legge n. 108 del 1968, come modificato dall’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2005, nella parte in cui disciplina la ripartizione territoriale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste nella fase successiva al riparto proporzionale.
La disposizione è stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 5618 del 2021, alla quale il Collegio intende dare continuità.
5.1. In via preliminare, il Collegio deve pronunciarsi sui motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 2 del 02.02.2026, recante la convalida degli eletti.
Tali motivi sono inammissibili, in quanto diretti contro un atto privo di contenuto lesivo autonomo.
La deliberazione di convalida si limita a recepire e confermare gli esiti della proclamazione degli eletti già disposta dall’Ufficio Centrale Regionale, senza introdurre nuove statuizioni idonee a modificare l’assetto degli interessi derivante dalla proclamazione.
Si tratta di un atto meramente ricognitivo e confermativo, non soggetto ad autonoma impugnazione nel giudizio elettorale.
L’inammissibilità dei motivi aggiunti non incide, tuttavia, sulla procedibilità del ricorso originario, tempestivamente proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti, che rimane il provvedimento effettivamente lesivo e sul quale si concentra l’odierno sindacato.
6. Il procedimento elettorale regionale pugliese si articola in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie.
La prima fase è di natura proporzionale e riguarda 23 seggi: all’interno di questa, un primo segmento di seggi è assegnato direttamente nelle circoscrizioni sulla base dei quozienti pieni, la restante parte è attribuita in sede di Collegio Unico Regionale sulla base dei voti residuati.
La seconda fase riguarda i restanti 27 seggi, comprensivi della quota derivante dal premio di maggioranza, e provvede alla loro distribuzione tra le circoscrizioni.
7. È essenziale chiarire la funzione della graduatoria dei voti residuati, che opera tanto nella prima fase che nella seconda.
7.1. Con la conclusione della prima fase, tutti i voti validamente espressi hanno già svolto la propria funzione sul piano della rappresentanza politica: hanno concorso a determinare il numero complessivo di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste e alle singole liste, sia tramite il quoziente pieno circoscrizionale sia tramite il Collegio Unico Regionale.
La graduatoria non distribuisce voti, ma colloca seggi.
La graduatoria, in questo senso, individua le circoscrizioni nelle quali il consenso espresso non ha ancora trovato adeguata traduzione nella distribuzione geografica dei seggi all’interno del medesimo gruppo di liste.
Più precisamente, la graduatoria si costruisce sulla differenza tra la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale e il prodotto dei seggi attribuiti a quoziente pieno per il quoziente elettorale circoscrizionale, cioè sulla parte di consenso che, per ragioni esclusivamente aritmetiche e puramente contingenti, non ha prodotto un seggio diretto.
7.2. Nella seconda fase, il legislatore ha previsto che la ripartizione tra le circoscrizioni avvenga seguendo la medesima graduatoria già formata in sede di Collegio Unico Regionale, senza introdurre nuovi criteri valutativi.
Il premio di maggioranza, infatti, non interviene sulla relazione tra voti e seggi all’interno del singolo gruppo di liste, ma opera anzitutto come correttivo quantitativo nel rapporto tra le coalizioni, allo scopo di garantire la governabilità.
La seconda fase si configura, pertanto, come uno sviluppo coerente della prima, destinato a distribuire territorialmente seggi aggiuntivi secondo il medesimo criterio, nei limiti spettanti a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista.
In altri termini, in questa fase non vi è riapertura della competizione elettorale (nel senso di verificare quanti voti abbiano espresso seggi e quanti no) né nuova ponderazione dei voti all’interno della medesima lista.
La scelta legislativa di riutilizzare la medesima graduatoria, anziché introdurre un autonomo criterio di distribuzione, risponde alla logica di coerenza tra le due fasi e rientra nella discrezionalità del legislatore regionale nella conformazione del sistema elettorale.
8. Venendo alle disposizioni che regolano la seconda fase, che è quella che interessa maggiormente la vicenda in oggetto, anzitutto va dato conto della norma che prevede che la ripartizione inizi “ dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ”.
Tale disposizione ha natura eccezionale e derogatoria: soddisfa l’esigenza di garantire la rappresentanza territoriale minima di tutte le circoscrizioni, ma non può eccedere quanto necessario a tale scopo (Cons. Stato, Sez. II, n. 5618 del 2021).
Una volta soddisfatta l’esigenza di rappresentanza territoriale, l’assegnazione degli ulteriori seggi deve seguire la graduatoria dei voti residuati “ al fine di realizzare una ripartizione conforme all’esito delle elezioni ” (così la sentenza n. 5618 del 2021, punto 14.4.1), ossia ricalcando l’assegnazione dei seggi sulla base dei residui già accertati.
La norma prosegue disponendo che, qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.
In generale dunque, il rapporto tra la clausola e la regola ordinaria è il seguente: la regola è partire dalla prima posizione della graduatoria; l’eccezione è partire dalla prima circoscrizione priva di seggio; se l’eccezione non si applica (perché tutte le circoscrizioni hanno già ottenuto almeno un seggio in qualsiasi fase precedente), opera la regola.
9. Ciò chiarito in linea generale, va disattesa la tesi secondo cui la graduatoria dovrebbe essere scorsa in modo progressivo tra la prima e la seconda fase, come se quest’ultima dovesse riprendere dal punto in cui la prima si è arrestata.
Tale tesi presuppone che i voti residuati siano “voti non ancora spesi” che attendono di produrre un effetto nella fase successiva e che la posizione in graduatoria di una circoscrizione si “consumi” una volta che ha dato luogo all’attribuzione di un seggio nella prima fase.
Nessuna di queste premesse è corretta.
I voti residuati di tutte le circoscrizioni hanno concorso unitariamente, in sede di Collegio Unico Regionale, a determinare il pacchetto complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste.
La graduatoria ha, più semplicemente, stabilito dove collocare geograficamente quei seggi (all’interno della medesima lista).
Non è vero – come suggestivamente prospettato - che i resti delle circoscrizioni che non hanno ricevuto la collocazione geografica del seggio in sede di CUR sono rimasti inutilizzati: essi hanno contribuito, insieme a tutti gli altri, a far ottenere al medesimo gruppo (anche se solo in chiave unitaria sul territorio regionale) il numero complessivo di seggi cui aveva diritto, sulla base del puro sistema proporzionale, prima ragionando per singole circoscrizioni e poi per l’intera Regione.
Nella seconda fase, il legislatore riutilizza la stessa graduatoria, con la medesima funzione distributiva ma per un diverso insieme di seggi.
La circoscrizione collocata al primo posto non viene “premiata due volte” con i medesimi voti: viene collocata due volte in prima posizione nel criterio distributivo geografico, il che è un effetto della scelta legislativa di adottare un unico parametro di distribuzione territoriale.
Non vi è pertanto alcuna consumazione delle posizioni tra una fase e l’altra.
Il Consiglio di Stato ha, peraltro, espressamente censurato la tesi dello scorrimento progressivo, osservando che essa introduce una frammentazione del procedimento incompatibile con la lettera della legge, la quale si esprime in termini di assegnazione di seggi senza ulteriore distinzione tra le fasi (punto 14.3.3 della sentenza n. 5618 del 2021).
Né può ritenersi che la graduatoria dovrebbe essere aggiornata, nella seconda fase, per tenere conto dei seggi già attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale.
La graduatoria dei resti incorpora già l’effetto della fase dei quozienti pieni, di cui costituisce il complemento aritmetico: una circoscrizione che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera resti proporzionalmente contenuti e si colloca in basso nella graduatoria.
L’assegnazione del seggio in sede di CUR, viceversa, non modifica i resti, perché quel seggio non è prodotto dalla forza elettorale individuale della circoscrizione, ma è guadagnato collettivamente dal gruppo di liste su scala regionale e semplicemente collocato nella circoscrizione indicata dal criterio distributivo.
Ricalcolare i resti dopo l’assegnazione CUR significherebbe confondere il piano della competizione tra gruppi di liste, nel quale i voti residuati concorrono unitariamente a determinare i seggi spettanti al gruppo, con il piano della distribuzione geografica dei seggi all’interno del medesimo gruppo.
Il legislatore ha scelto di cristallizzare la graduatoria al momento della conclusione della sotto-fase dei quozienti pieni e di utilizzarla come parametro fisso per tutte le fasi successive, senza prevedere meccanismi iterativi di ricalcolo.
9.1. Lo scorrimento progressivo tra fasi, d’altra parte, oltre a non trovare fondamento nel testo normativo, produrrebbe un effetto sistematicamente distorsivo.
La circoscrizione con i resti più elevati, che si è collocata al primo posto della graduatoria proprio perché il suo consenso non ha trovato piena traduzione nella fase dei quozienti, subirebbe uno svantaggio nella seconda fase per il solo fatto di avere già ottenuto un seggio nella prima.
Un risultato che penalizza la forza del consenso anziché valorizzarla.
L’obiezione simmetrica, cioè che il riavvolgimento dalla prima posizione “premia sistematicamente” la medesima circoscrizione, non coglie nel segno: la circoscrizione prima in graduatoria non riceve un doppio beneficio dai medesimi voti, ma si colloca due volte in testa al criterio distributivo perché il suo residuo proporzionale resta il più elevato, e il legislatore ha scelto quel residuo come parametro a due fini diversi: prima assegnare i seggi secondo la logica proporzionale; poi assegnare e distribuire i seggi aggiuntivi derivanti dal premio di maggioranza, seguendo i medesimi rapporti di forza già costruiti nella fase proporzionale.
Ciò, in ultima analisi, spiega razionalmente perché la graduatoria deve essere nuovamente utilizzata dalla prima posizione, senza quindi eliminare dall’assegnazione degli ulteriori seggi quelle circoscrizioni che ne hanno già beneficiato in sede di CUR.
9.2. Va inoltre chiarito perché il meccanismo della graduatoria non produce un risultato irragionevole nel caso in cui circoscrizioni con un numero di elettori inferiore ottengano, nella distribuzione interna al gruppo di liste, un numero di seggi pari o superiore a quello di circoscrizioni demograficamente più rilevanti.
La rappresentanza proporzionale si realizza nella fase dei quozienti pieni: una circoscrizione più grande ha un numero maggiore di seggi da distribuire e i voti che raggiungono il quoziente producono seggi direttamente.
Una circoscrizione grande che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera un residuo proporzionalmente contenuto: la sua forza elettorale si è già espressa. Invece, una circoscrizione più piccola, che non ha raggiunto il quoziente pieno o lo ha raggiunto meno volte, genera un residuo proporzionalmente più elevato.
Chi è primo in graduatoria non è la circoscrizione più forte in assoluto, ma quella nella quale il divario tra consenso espresso e rappresentanza già conseguita è maggiore in proporzione al quoziente.
La graduatoria dei resti interviene per distribuire ciò che la matematica dei quozienti non è riuscita a tradurre in seggi diretti.
Contestarla perché produce un risultato apparentemente squilibrato in termini assoluti significa chiedere che le circoscrizioni più grandi siano premiate sia nella fase dei quozienti pieni, dove la loro dimensione le avvantaggia strutturalmente, sia nella fase dei resti, dove la loro dimensione riduce il residuo proporzionale.
Il che equivarrebbe a una doppia valorizzazione della medesima forza elettorale.
10. Esaurita la trattazione della questione giuridica, nel caso di specie può osservarsi quanto segue.
10.1. Nella prima fase, al gruppo di liste del Partito Democratico sono stati attribuiti 7 seggi: 6 a quoziente pieno nelle diverse circoscrizioni e 1 in sede di CUR alla circoscrizione BAT, risultata prima nella graduatoria dei voti residuati con una percentuale del 64,41.
La circoscrizione di CE si è collocata al secondo posto della medesima graduatoria.
All’esito della prima fase, tutte e sei le circoscrizioni hanno ottenuto almeno un seggio per il gruppo di liste del Partito Democratico.
10.2. Nella seconda fase, al gruppo di liste sono spettati 7 ulteriori seggi in forza del premio di maggioranza.
Poiché tutte le circoscrizioni hanno già ottenuto almeno un seggio nella prima fase, la clausola derogatoria non opera affatto nella presente fattispecie.
La graduatoria nella seconda fase parte dalla prima posizione, cioè dalla circoscrizione BAT.
Con 7 seggi da distribuire e 6 posizioni in graduatoria, il primo ciclo ha esaurito tutte le posizioni, attribuendo un seggio a ciascuna circoscrizione nell’ordine della graduatoria.
Il settimo seggio, per effetto del riavvolgimento previsto dalla norma, è stato attribuito nuovamente alla prima posizione, cioè alla circoscrizione BAT.
La circoscrizione di CE ha ottenuto 1 seggio nella seconda fase, collocandosi al secondo posto della graduatoria.
10.3. Il ricorrente lamenta specificatamente che la graduatoria avrebbe dovuto essere scorsa in modo progressivo, proseguendo dalla circoscrizione di CE (seconda in graduatoria) anziché ripartire dalla BAT. Questo avrebbe consentito, in sede di riavvolgimento della graduatoria, di garantire un ulteriore seggio a CE anziché a BAT.
La tesi non può essere accolta.
La seconda fase non prosegue dalla prima, ma utilizza autonomamente la medesima graduatoria come criterio di distribuzione territoriale di un diverso insieme di seggi, per le ragioni già esposte.
La graduatoria colloca la circoscrizione BAT in prima posizione nella prima fase, quando distribuisce i seggi proporzionali residui.
La colloca in prima posizione anche nella seconda fase, quando distribuisce i seggi derivanti dal premio di maggioranza, perché il legislatore ha inteso mantenere nella distribuzione territoriale di questi ultimi i medesimi rapporti di forza già emersi nella fase proporzionale.
10.4. Quanto alla doglianza relativa alla presunta sproporzione tra la consistenza demografica ed elettorale della circoscrizione di CE e il numero di seggi ottenuti rispetto alla BAT, la circoscrizione di CE ha tradotto la propria forza elettorale in seggi già nella fase dei quozienti pieni. La BAT, invece, che non ha raggiunto il quoziente pieno nella medesima misura, ha un residuo proporzionalmente più elevato, il che le ha consentito di posizionarsi al primo posto nella graduatoria dei resti. Il risultato lamentato dal ricorrente non è dunque un’anomalia del sistema, ma la conseguenza fisiologica del meccanismo dei resti.
11. In definitiva, il ricorso va respinto.
12. Le spese di lite possono compensarsi tra tutte le parti in considerazione della complessità della questione interpretativa esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EN BL, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
OR NN, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| OR NN | EN BL |
IL SEGRETARIO