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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR AN PP VI, Presidente
TO SA MARIA, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5701/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione n. 29320249016097847, asseritamente notificato il 22.08.2025 di € 13.014,41, relativamente alla cartella di pagamento n. 29320110012013875000. Adduceva a sostegno:
1) l'annullamento con sentenza della Corte di Giustizia di Catania della cartella oggetto dell'impugnata intimazione;
2) carenza di motivazione dell'atto di intimazione.
ES AD il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il concessionario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività atteso che l'atto di intimazione n.
29320249016097847 è stato notificato in data 24.03.2025, mentre l'opposizione è stata proposta tardivamente, solamente in data 06.10.2025, ovvero oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al fine ha prodotto relata di notifica della citata intimazione con relativi allegati (docc. 2 e segg.), dal quale si evincerebbe che l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente “per compiuta giacenza” in data 24.03.2025.
Il ricorrente ha contestato recisamente tale circostanza evidenziando che la prova della effettiva notifica dell'atto impugnato sarebbe una "probatio diabolica" essendo la relata di notica dell'intimazione in bianco.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17391/2024, ha ribadito un principio fondamentale nel contenzioso fiscale: la prova della tempestività del ricorso tributario spetta esclusivamente al contribuente. Nel caso di specie, un ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva depositato la documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato, non permettendo al giudice di verificare il rispetto del termine di decadenza di 60 giorni. La Corte ha sottolineato che tale onere non può essere trasferito al giudice né si può ritenere superato da presunte ammissioni della controparte.
Nella specie, a fronte della contestazione del resistente e della relativa produzione documentale il ricorrente avrebbe dovuto fornire prova della ricezione dell'atto.
Non può ritenersi che la prova della data di ricezione della notifica di una raccomandata sia una probatio diabolica ben potendo il ricorrente chiedere il tracciamento della raccomandata e produrlo in giudizio.
Nella specie il concessionario ha depositato documentazione atta a provare che l'atto di intimazione n.
29320249016097847 è stato notificato in data 24.03.2025, mentre l'opposizione è stata proposta tardivamente, solamente in data 06.10.2025, ovvero oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al fine ha prodotto relata di notifica della citata intimazione con relativi allegati (docc. 2 e segg.), dal quale si evince che l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente “per compiuta giacenza” in data
24.03.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il riccorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €900,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
RO M. NA CA CR
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR AN PP VI, Presidente
TO SA MARIA, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5701/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016097847000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione n. 29320249016097847, asseritamente notificato il 22.08.2025 di € 13.014,41, relativamente alla cartella di pagamento n. 29320110012013875000. Adduceva a sostegno:
1) l'annullamento con sentenza della Corte di Giustizia di Catania della cartella oggetto dell'impugnata intimazione;
2) carenza di motivazione dell'atto di intimazione.
ES AD il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il concessionario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività atteso che l'atto di intimazione n.
29320249016097847 è stato notificato in data 24.03.2025, mentre l'opposizione è stata proposta tardivamente, solamente in data 06.10.2025, ovvero oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al fine ha prodotto relata di notifica della citata intimazione con relativi allegati (docc. 2 e segg.), dal quale si evincerebbe che l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente “per compiuta giacenza” in data 24.03.2025.
Il ricorrente ha contestato recisamente tale circostanza evidenziando che la prova della effettiva notifica dell'atto impugnato sarebbe una "probatio diabolica" essendo la relata di notica dell'intimazione in bianco.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17391/2024, ha ribadito un principio fondamentale nel contenzioso fiscale: la prova della tempestività del ricorso tributario spetta esclusivamente al contribuente. Nel caso di specie, un ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva depositato la documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato, non permettendo al giudice di verificare il rispetto del termine di decadenza di 60 giorni. La Corte ha sottolineato che tale onere non può essere trasferito al giudice né si può ritenere superato da presunte ammissioni della controparte.
Nella specie, a fronte della contestazione del resistente e della relativa produzione documentale il ricorrente avrebbe dovuto fornire prova della ricezione dell'atto.
Non può ritenersi che la prova della data di ricezione della notifica di una raccomandata sia una probatio diabolica ben potendo il ricorrente chiedere il tracciamento della raccomandata e produrlo in giudizio.
Nella specie il concessionario ha depositato documentazione atta a provare che l'atto di intimazione n.
29320249016097847 è stato notificato in data 24.03.2025, mentre l'opposizione è stata proposta tardivamente, solamente in data 06.10.2025, ovvero oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al fine ha prodotto relata di notifica della citata intimazione con relativi allegati (docc. 2 e segg.), dal quale si evince che l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente “per compiuta giacenza” in data
24.03.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il riccorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €900,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
RO M. NA CA CR