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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6418/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6418/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità INPDAI-ENPALS, etc.”, CP_1
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], res.te a Nettuno (RM) in Via Biferno Parte_1
n. 7 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, C.F._1
C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(cf. ), con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avvocato Mauro Sferrazza (c.f.
) e Angelo Bellaroba (c.f. giusta procura C.F._3 C.F._4
generale conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875 racc. Persona_1
7313 versata in atti;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 15/12/2023, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione di: “ACCERTARE documentalmente il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa datata 11/02/2020 come riconosciuto dalla Sentenza n. 203/2023 pubbl. il 05/03/2023 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, o con decorrenza di giustizia.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa datata 11/02/2020 come riconosciuto dalla Sentenza n. 203/2023 pubbl. il 05/03/2023 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla leggi 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 27/5/2024 per chiedere di: “dichiarare CP_1
che il ricorso proposto dalla Sig.ra come rappresentata ed assistita, è Parte_1 improcedibile e, comunque, infondato e, per l'effetto, respingersi il ricorso medesimo e le domande attoree nello stesso contenute. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 31/5/2024, seguivano le udienze del 25/6/2024 e del 18/3/2025; all'esito di tale ultima udienza- a seguito di discussione orale- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti nonché in quella chiesta dal giudice con ordinanza a verbale d'udienza del 25/6/2024.
2. In fatto e in diritto.
5.Dalla valutazione dei documenti di causa risulta accertato che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 11/2/2020, stante il riconoscimento con sentenza del Tribunale di Velletri, n. 203/2023 del 5/3/2023, allegata al ricorso.
6. L' , tuttavia, a seguito della notifica da parte della ricorrente della sentenza, ha CP_1
rigettato la prestazione con provvedimento del 14/9/2023, comunicato alla ricorrente in data
6/10/2023 (v. doc. depositato il 3/7/2024 dall' a seguito di richiesta da parte CP_1 dell'Ufficio).
7. Preliminarmente l' ha eccepito l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 cpc CP_1
perché la parte non ha presentato rituale ricorso amministrativo.
8. L'eccezione di improcedibilità dell' è fondata perché parte ricorrente non ha prodotto CP_1
prova dell'avvenuto esperimento del ricorso in sede amministrativa avverso la decisione di rigetto della prestazione comunicata alla ricorrente in data 6/10/2023.
9. L'improcedibilità della domanda esime dall'esame del merito della causa.
3. Le spese di lite
3 10. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autodichiarazione in atti del
30/8/2021 dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Così deciso in Velletri, il 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6418/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità INPDAI-ENPALS, etc.”, CP_1
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], res.te a Nettuno (RM) in Via Biferno Parte_1
n. 7 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, C.F._1
C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(cf. ), con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avvocato Mauro Sferrazza (c.f.
) e Angelo Bellaroba (c.f. giusta procura C.F._3 C.F._4
generale conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875 racc. Persona_1
7313 versata in atti;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 15/12/2023, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione di: “ACCERTARE documentalmente il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa datata 11/02/2020 come riconosciuto dalla Sentenza n. 203/2023 pubbl. il 05/03/2023 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, o con decorrenza di giustizia.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa datata 11/02/2020 come riconosciuto dalla Sentenza n. 203/2023 pubbl. il 05/03/2023 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla leggi 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 27/5/2024 per chiedere di: “dichiarare CP_1
che il ricorso proposto dalla Sig.ra come rappresentata ed assistita, è Parte_1 improcedibile e, comunque, infondato e, per l'effetto, respingersi il ricorso medesimo e le domande attoree nello stesso contenute. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 31/5/2024, seguivano le udienze del 25/6/2024 e del 18/3/2025; all'esito di tale ultima udienza- a seguito di discussione orale- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti nonché in quella chiesta dal giudice con ordinanza a verbale d'udienza del 25/6/2024.
2. In fatto e in diritto.
5.Dalla valutazione dei documenti di causa risulta accertato che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 11/2/2020, stante il riconoscimento con sentenza del Tribunale di Velletri, n. 203/2023 del 5/3/2023, allegata al ricorso.
6. L' , tuttavia, a seguito della notifica da parte della ricorrente della sentenza, ha CP_1
rigettato la prestazione con provvedimento del 14/9/2023, comunicato alla ricorrente in data
6/10/2023 (v. doc. depositato il 3/7/2024 dall' a seguito di richiesta da parte CP_1 dell'Ufficio).
7. Preliminarmente l' ha eccepito l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 cpc CP_1
perché la parte non ha presentato rituale ricorso amministrativo.
8. L'eccezione di improcedibilità dell' è fondata perché parte ricorrente non ha prodotto CP_1
prova dell'avvenuto esperimento del ricorso in sede amministrativa avverso la decisione di rigetto della prestazione comunicata alla ricorrente in data 6/10/2023.
9. L'improcedibilità della domanda esime dall'esame del merito della causa.
3. Le spese di lite
3 10. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autodichiarazione in atti del
30/8/2021 dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Così deciso in Velletri, il 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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