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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10221 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza del 27.2.2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente TRA
, elett.te dom.to in Roma, viale G. Mazzini 157, presso lo studio dell'avv. Laura Parte_1 Bisin, che lo rappresenta e difende come da procura in atti attore E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via G. CP_1 Mercalli 13, presso gli avv.ti Pierluigi Piselli e Ugo Altomare, che la rappresentano e difendono come da procura in atti convenuta E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te Controparte_2 dom.ta in Roma, via Emilia 88, presso lo studio dell'avv. Stefano Vinti, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI All'udienza del 27.2.2025 il procuratore dell'attore concludeva come da relativo verbale, riportandosi all'atto introduttivo e alle memorie ex art. 183 c.p.c., insistendo sulle richieste istruttorie;
chiedeva altresì l'autorizzazione al deposito di documenti e l'acquisizione del fascicolo RG n. 65541/2016. Il procuratore di Cont
si riportava alla comparsa di costituzione e alle memorie ex art. 183 cpc. Per onclusioni come CP_1 da comparsa di risposta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. (inoltrato il 30.3.2021 e successivamente notificato con il relativo decreto di fissazione di udienza) l'ing. – premesso che gli era stato affidato l'incarico di CTU nella causa Parte_1
R.G. 65541/2014 (rectius 66561/14) tra e davanti al Tribunale di Roma;
premesso CP_2 CP_1
altresì che, svolte le operazioni e quasi ultimato il lavoro, l'ing. aveva chiesto una proroga, che non Pt_1
veniva concessa;
che successivamente con provvedimento del Presidente di Sezione del 13-14 giugno 2019
il nominato ctu era stato sostituito;
che il ricorrente il 5.7.2019 aveva depositato agli atti una comunicazione di avvenuta ultimazione della relazione, in relazione alla quale non aveva ricevuto alcuna successiva comunicazione, avendo peraltro perso la visibilità del fascicolo telematico;
che egli aveva, anzi, ricevuto dalla parte la richiesta di restituzione dell'acconto; che il ricorrente aveva quindi proposto opposizione (rubricata al n. RG 1380/2020) avverso il provvedimento del 10.7.2019, con il quale era stato confermato il precedente provvedimento di revoca e il ctu era stato invitato alla restituzione degli acconti ricevuti;
che sussisteva il diritto del ricorrente al compenso per l'attività svolta, mentre andava accertata l'assenza del diritto delle parti alla restituzione dell'acconto; - chiedeva a questo Tribunale – previa riunione con la causa RG 1380/2020 - che venisse accertato il diritto del ricorrente al compenso per l'attività svolta e che venisse accertata l'assenza del diritto di e di alla restituzione dell'acconto; vinte le spese. CP_1 CP_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in data 13.1.2022 la deducendo CP_1
l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. La soc. CP_1
proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per la condanna del alla restituzione della somma di € Pt_1
38.064,00 (o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta) versata a titolo di acconto, oltre interessi
(d.lgs. 231/02), rivalutazione monetaria, Iva se dovuta e spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in data 14.1.2022 la (in prosieguo soltanto Controparte_2
Cont deducendo l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda in relazione alla quale eccepiva la
Cont tardività e decadenza, chiedendone il rigetto. La proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per la condanna del alla restituzione della somma di € 33.488,00 versata a titolo di acconto, oltre interessi dal Pt_1
28.6.2019 e spese di lite.
Con ordinanza del 26.1.2022 veniva disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario;
erano quindi concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
Con ordinanza del 22.12.2022 la causa era rinviata per conclusioni in quanto matura per la decisione.
A far data dal 27.11.2024 la presente causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in quanto il precedente istruttore non faceva più parte dell'Ufficio per essere stato posto in quiescenza.
All'udienza del 27.2.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le richieste, di natura istruttoria, avanzate da parte attrice nel verbale di precisazione delle conclusioni del 27.2.2025.
Giova premettere che già le richieste istruttorie sono state implicitamente disattese nel corso del giudizio con l'ordinanza del 22.12.2022 di rinvio per conclusioni, resa all'esito dell'udienza cartolare nella quale il giudicante si era riservato di valutare anche l'istanza del del 29.9.2022 per l'autorizzazione al deposito in forma Pt_1
cartacea dei documenti allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (v. decreto del precedente istruttore del 4.10.2022). Orbene reputa il giudicante che le richieste siano inammissibili.
In primo luogo si osserva che – come eccepito da parte resistente – la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
dell'attore è stata depositata tardivamente.
Invero con ordinanza del 15.6.2022 alle parti erano stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. “a decorrere dal
30-6-2022”. Ciò significa, con evidenza, che nel computo dei termini va ricompreso il 30 giugno, avendo il giudice ritenuto – per come si è espresso - di far decorrere proprio da quel giorno il computo dei termini.
Diversamente i termini inizierebbero a decorrere dal giorno successivo e non dal 30 giugno come indicato nel provvedimento.
Il termine per la seconda memoria scadeva, dunque, mercoledì 28 settembre 2022; pertanto deve ritenersi tardivo e inammissibile il deposito della memoria e dei relativi documenti effettuato dal il 29.9.2025. Pt_1
Ferma restando tale assorbente valutazione di tardività, si osserva comunque “ad abundantiam” che non appaiono ammissibili le richieste istruttorie formulate.
Invero la prova testimoniale è del tutto irrilevante.
Non appare poi ammissibile e necessaria l'acquisizione dell'intero fascicolo RG 65561/2014 di altra Sezione
di questo Tribunale, essendo comunque onere della parte attrice produrre copia degli atti posti a fondamento dei propri assunti.
Neppure è autorizzabile il deposito cartaceo dei documenti richiesto dall'attore già con l'istanza del 29.9.2022.
Premesso, infatti, che non è più consentito il deposito cartaceo, si osserva che la dedotta circostanza per cui l'inoltro telematico non sarebbe andato a buon fine, recando le pec le diciture “errore fatale” o “errore imprevisto”, non risulta riconducibile a un problema informatico dell'Ufficio Giudiziario, potendo dipendere da altri fattori imputabili alla parte (come, ad esempio, l'utilizzo di formati non idonei).
Per di più si tratterebbe di documentazione comunque tardivamente prodotta e non rilevante ai fini del decidere
(per quanto si dirà in seguito); si consideri, inoltre, che l'istanza per l'autorizzazione al deposito cartaceo andava fatta prima della scadenza del termine.
Passando all'esame del merito occorre evidenziare che in separato giudizio (RG 1380/2020) il ha Pt_1
proposto opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso il provvedimento del 10.7.2019 emesso nel giudizio
RG 65561/14 di revoca dell'incarico e invito alla restituzione degli acconti.
Detto giudizio è stato definito con ordinanza del 16.6.2022 di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Orbene siffatta pronuncia non preclude in alcun modo la presente azione con la quale il ha chiesto di Pt_1
accertarsi il proprio diritto al compenso per l'attività di ctu svolta nel suddetto giudizio RG 65561/14 nonché
l'accertamento negativo del credito delle controparti per la restituzione degli acconti ricevuti.
Vanno, pertanto, disattese le eccezioni delle resistenti di tardività e inammissibilità della domanda.
Sono inoltre superate le questioni sollevate relative all'adozione del rito (atteso il mutamento già disposto con l'ordinanza del 26.1.2022) e alla richiesta di riunione con la causa RG 1380/20 ormai già definita.
Ciò posto la domanda del è comunque infondata e va disattesa. Pt_1
Deve preliminarmente osservarsi che dal presente giudizio esula qualsiasi valutazione in ordine alla legittimità
dei provvedimenti giudiziali emessi nella causa RG 65561/14, essendo esso diretto piuttosto – come detto.-
all'accertamento dell'eventuale diritto del al compenso. Pt_1
Del resto lo stesso attore nelle sue difese (pur avendo sollevato censure e osservazioni in ordine al provvedimento di revoca) ribadisce che “la presente azione non ha alcuna natura di impugnazione” (v.
comparsa di replica, pag. 3).
Tanto premesso si osserva – come risulta documentato in atti – che l'ing. era stato nominato CTU nella Pt_1
Cont causa RG 65561/14 (presso la ex Sezione 9) tra le società e e aveva prestato giuramento CP_1
all'udienza del 16.9.2015.
Il CTU ha quindi ottenuto un considerevole numero di proroghe (sebbene già una richiesta di proroga fosse stata respinta con provvedimento del 5.4.2018 e con dichiarazione del 6.12.2018 la soc. on avesse CP_1
dato l'assenso ad ulteriori proroghe).
Da ultimo, con provvedimento del 11.12.2018, il Giudice designato aveva accordato l'ultima proroga,
concedendo al CTU termine fino al 30 aprile 2019 per l'invio alle parti della prima stesura della relazione e termine fino al 30 giugno 2019 per il deposito telematico della relazione definitiva, raccolte le osservazioni delle parti.
Senonchè in data 30.4.2019 il CTU ing. – anziché osservare il termine assegnato per la trasmissione Pt_1
alle parti della relazione – presentava ulteriore istanza di proroga (la decima!), che veniva rigettata dal Giudice
con decreto del 2 maggio 2019 e con conferma del precedente provvedimento del 11.12.2018.
A questo punto il CTU avrebbe dovuto adempiere a quanto disposto con detta ordinanza del 11.12.2018 e trasmettere la relazione, il che non è avvenuto.
Di conseguenza il Presidente di Sezione – in sostituzione del precedente istruttore assente per astensione obbligatoria per maternità – con provvedimento depositato il 14.6.2019 disponeva (su istanza di parte attrice) la revoca dell'ing. dall'incarico di CTU, nominando nuovo consulente e fissando nuova udienza per il Pt_1
giuramento.
L'ing. peraltro depositava comunicazione datata 5 luglio 2019 con la quale rappresentava l'avvenuta Pt_1
ultimazione della relazione, dichiarando di metterla a disposizione dell'Autorità Giudiziaria “qualora la stessa
ritenesse opportuno usufruirne”.
Alla fissata udienza del 10 luglio 2019, tuttavia, il Giudice confermava espressamente il provvedimento di revoca dell'incarico, dava incarico al nuovo CTU (arch. ) e invitava l'ing. alla restituzione Persona_1 Pt_1
della documentazione e degli acconti ricevuti dalle parti.
A questo punto l'ing. depositava in data 3 agosto 2019 la propria relazione. Pt_1
Dai fatti sopra enunciati (risultanti pacificamente dalla documentazione versata in atti) emerge inequivocabilmente che al momento della revoca l'ing. non aveva portato a compimento l'incarico di ctu Pt_1
affidatogli; che è del tutto irrituale e “tamquam non esset” il deposito della relazione effettuato dal il Pt_1
3.8.2019, dopo che era stato già sollevato dall'incarico e sostituito come ctu;
che il era stato, dunque, Pt_1
inadempiente all'incarico conferitogli.
Per di più non risulta in alcun modo dimostrato l'utilizzo da parte del nuovo ctu dell'attività svolta dal Pt_1
nulla potendosi desumere al riguardo alla relazione dell'arch. nonché dalla sentenza che ha definito il Per_1
relativo giudizio. Invero è del tutto apodittica e generica l'affermazione difensiva del per cui la sua attività Pt_1
sarebbe stata utilizzata, non avendo parte attrice neppure indicato da cosa dovrebbe desumersi tale circostanza.
Orbene deve richiamarsi il principio espresso dalla S.C. (che si condivide) per cui “il diritto del ctu alla
liquidazione del compenso non sussiste in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente
utilizzabile nell'ambito del processo, sia perché non conferente all'incarico conferitogli…sia in quanto detta
attività sia stata svolta con l'inosservanza di norma sanzionate da nullità, non potendo qualificarsi come
eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel processo” (Cass. 234/2011).
Tale principio può trovare applicazione nel caso di specie, posto che anche la sola attività svolta dall'ing. Pt_1
fino alla revoca non si è rivelata in alcun modo utilizzata e utilizzabile nell'ambito del processo;
sicchè deve escludersi il suo diritto al compenso.
Del tutto inappropriati risultano, invece, i precedenti giurisprudenziali richiamati da parte attrice nelle sue difese, i quali fanno riferimento alle diverse ipotesi in cui una relazione è stata comunque depositata ovvero in cui vi sia stato un mero ritardo nel deposito.
Atteso quanto innanzi va rigettata la domanda del per il riconoscimento del diritto al compenso. Pt_1 Vanno, invece, accolte per quanto di ragione le domande riconvenzionali delle convenute.
Invero – alla luce delle considerazioni che precedono – non trova titolo e giustificazione alcuna il versamento dei cospicui acconti corrisposti dalle parti nel corso del giudizio RG 65561/14.
Il pertanto, deve essere condannato alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Del resto Pt_1
già il Giudice della causa RG 65561/14, con il richiamato provvedimento del 10.7.2019, aveva invitato il Pt_1
alla restituzione degli acconti ricevuti.
Al riguardo è appena il caso di contestare alcune affermazioni difensive dell'attore. In primo luogo non è
corretto sostenere che il diritto a trattenere l'acconto percepito deriverebbe dal fatto che il decreto di liquidazione sarebbe divenuto definitivo (v. comparsa in replica, pag. 8); nel caso di specie, infatti, nessun decreto di liquidazione è stato emesso.
Inoltre nessuna rilevanza assume il fatto che nella sentenza che ha definito il giudizio RG 65561/14 nulla
(correttamente) è stato disposto in merito a detti acconti. Si osserva, infatti, che il non è parte di detto Pt_1
giudizio e alcuna statuizione poteva essere pronunciata in quella sede nei suoi confronti.
In ordine al “quantum” nessuna contestazione è stata sollevata dall'attore.
Alla luce della documentazione in atti può essere disposta la restituzione della somma di € 29.776,00 in favore
Cont di di € 32.064,00 in favore della spa CP_1
Invero la soc. a documentato tre versamenti di € 10.688,00 ciascuno iva compresa (doc. 27); mentre CP_1
Cont ue versamenti di € 10.688,00 ciascuno e un versamento di € 8.400,00 (doc. 11).
Non può invece essere accolta la richiesta della di ulteriori € 6.000,00 versati non già al CP_1 Pt_1
bensì all'Erario, a titolo di ritenuta d'acconto, non essendo stato l'attore il destinatario del pagamento indebito
(giurisprudenza consolidata, v. ex multis Cass. 19735/18; 13186/2021).
Non essendovi prova della mala fede dell'accipiens, sulle suddette somme possono essere riconosciuti ai convenuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale ex art. 2033 cod.civ..
Trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita prova del maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c., non può essere accolta la richiesta della soc. i rivalutazione monetaria. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notule) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a pagare alla Parte_1 CP_2
la somma di € 29.776,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a pagare alla Parte_1 CP_1
a somma di € 32.064,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
[...]
Cont 4) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della spa n € Parte_1
7.600,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in favore di in € 7.600,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA CP_1
come per legge.
Così deciso in Roma, lì 8 luglio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza del 27.2.2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente TRA
, elett.te dom.to in Roma, viale G. Mazzini 157, presso lo studio dell'avv. Laura Parte_1 Bisin, che lo rappresenta e difende come da procura in atti attore E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via G. CP_1 Mercalli 13, presso gli avv.ti Pierluigi Piselli e Ugo Altomare, che la rappresentano e difendono come da procura in atti convenuta E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te Controparte_2 dom.ta in Roma, via Emilia 88, presso lo studio dell'avv. Stefano Vinti, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI All'udienza del 27.2.2025 il procuratore dell'attore concludeva come da relativo verbale, riportandosi all'atto introduttivo e alle memorie ex art. 183 c.p.c., insistendo sulle richieste istruttorie;
chiedeva altresì l'autorizzazione al deposito di documenti e l'acquisizione del fascicolo RG n. 65541/2016. Il procuratore di Cont
si riportava alla comparsa di costituzione e alle memorie ex art. 183 cpc. Per onclusioni come CP_1 da comparsa di risposta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. (inoltrato il 30.3.2021 e successivamente notificato con il relativo decreto di fissazione di udienza) l'ing. – premesso che gli era stato affidato l'incarico di CTU nella causa Parte_1
R.G. 65541/2014 (rectius 66561/14) tra e davanti al Tribunale di Roma;
premesso CP_2 CP_1
altresì che, svolte le operazioni e quasi ultimato il lavoro, l'ing. aveva chiesto una proroga, che non Pt_1
veniva concessa;
che successivamente con provvedimento del Presidente di Sezione del 13-14 giugno 2019
il nominato ctu era stato sostituito;
che il ricorrente il 5.7.2019 aveva depositato agli atti una comunicazione di avvenuta ultimazione della relazione, in relazione alla quale non aveva ricevuto alcuna successiva comunicazione, avendo peraltro perso la visibilità del fascicolo telematico;
che egli aveva, anzi, ricevuto dalla parte la richiesta di restituzione dell'acconto; che il ricorrente aveva quindi proposto opposizione (rubricata al n. RG 1380/2020) avverso il provvedimento del 10.7.2019, con il quale era stato confermato il precedente provvedimento di revoca e il ctu era stato invitato alla restituzione degli acconti ricevuti;
che sussisteva il diritto del ricorrente al compenso per l'attività svolta, mentre andava accertata l'assenza del diritto delle parti alla restituzione dell'acconto; - chiedeva a questo Tribunale – previa riunione con la causa RG 1380/2020 - che venisse accertato il diritto del ricorrente al compenso per l'attività svolta e che venisse accertata l'assenza del diritto di e di alla restituzione dell'acconto; vinte le spese. CP_1 CP_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in data 13.1.2022 la deducendo CP_1
l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. La soc. CP_1
proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per la condanna del alla restituzione della somma di € Pt_1
38.064,00 (o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta) versata a titolo di acconto, oltre interessi
(d.lgs. 231/02), rivalutazione monetaria, Iva se dovuta e spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in data 14.1.2022 la (in prosieguo soltanto Controparte_2
Cont deducendo l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda in relazione alla quale eccepiva la
Cont tardività e decadenza, chiedendone il rigetto. La proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per la condanna del alla restituzione della somma di € 33.488,00 versata a titolo di acconto, oltre interessi dal Pt_1
28.6.2019 e spese di lite.
Con ordinanza del 26.1.2022 veniva disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario;
erano quindi concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
Con ordinanza del 22.12.2022 la causa era rinviata per conclusioni in quanto matura per la decisione.
A far data dal 27.11.2024 la presente causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in quanto il precedente istruttore non faceva più parte dell'Ufficio per essere stato posto in quiescenza.
All'udienza del 27.2.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le richieste, di natura istruttoria, avanzate da parte attrice nel verbale di precisazione delle conclusioni del 27.2.2025.
Giova premettere che già le richieste istruttorie sono state implicitamente disattese nel corso del giudizio con l'ordinanza del 22.12.2022 di rinvio per conclusioni, resa all'esito dell'udienza cartolare nella quale il giudicante si era riservato di valutare anche l'istanza del del 29.9.2022 per l'autorizzazione al deposito in forma Pt_1
cartacea dei documenti allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (v. decreto del precedente istruttore del 4.10.2022). Orbene reputa il giudicante che le richieste siano inammissibili.
In primo luogo si osserva che – come eccepito da parte resistente – la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
dell'attore è stata depositata tardivamente.
Invero con ordinanza del 15.6.2022 alle parti erano stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. “a decorrere dal
30-6-2022”. Ciò significa, con evidenza, che nel computo dei termini va ricompreso il 30 giugno, avendo il giudice ritenuto – per come si è espresso - di far decorrere proprio da quel giorno il computo dei termini.
Diversamente i termini inizierebbero a decorrere dal giorno successivo e non dal 30 giugno come indicato nel provvedimento.
Il termine per la seconda memoria scadeva, dunque, mercoledì 28 settembre 2022; pertanto deve ritenersi tardivo e inammissibile il deposito della memoria e dei relativi documenti effettuato dal il 29.9.2025. Pt_1
Ferma restando tale assorbente valutazione di tardività, si osserva comunque “ad abundantiam” che non appaiono ammissibili le richieste istruttorie formulate.
Invero la prova testimoniale è del tutto irrilevante.
Non appare poi ammissibile e necessaria l'acquisizione dell'intero fascicolo RG 65561/2014 di altra Sezione
di questo Tribunale, essendo comunque onere della parte attrice produrre copia degli atti posti a fondamento dei propri assunti.
Neppure è autorizzabile il deposito cartaceo dei documenti richiesto dall'attore già con l'istanza del 29.9.2022.
Premesso, infatti, che non è più consentito il deposito cartaceo, si osserva che la dedotta circostanza per cui l'inoltro telematico non sarebbe andato a buon fine, recando le pec le diciture “errore fatale” o “errore imprevisto”, non risulta riconducibile a un problema informatico dell'Ufficio Giudiziario, potendo dipendere da altri fattori imputabili alla parte (come, ad esempio, l'utilizzo di formati non idonei).
Per di più si tratterebbe di documentazione comunque tardivamente prodotta e non rilevante ai fini del decidere
(per quanto si dirà in seguito); si consideri, inoltre, che l'istanza per l'autorizzazione al deposito cartaceo andava fatta prima della scadenza del termine.
Passando all'esame del merito occorre evidenziare che in separato giudizio (RG 1380/2020) il ha Pt_1
proposto opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso il provvedimento del 10.7.2019 emesso nel giudizio
RG 65561/14 di revoca dell'incarico e invito alla restituzione degli acconti.
Detto giudizio è stato definito con ordinanza del 16.6.2022 di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Orbene siffatta pronuncia non preclude in alcun modo la presente azione con la quale il ha chiesto di Pt_1
accertarsi il proprio diritto al compenso per l'attività di ctu svolta nel suddetto giudizio RG 65561/14 nonché
l'accertamento negativo del credito delle controparti per la restituzione degli acconti ricevuti.
Vanno, pertanto, disattese le eccezioni delle resistenti di tardività e inammissibilità della domanda.
Sono inoltre superate le questioni sollevate relative all'adozione del rito (atteso il mutamento già disposto con l'ordinanza del 26.1.2022) e alla richiesta di riunione con la causa RG 1380/20 ormai già definita.
Ciò posto la domanda del è comunque infondata e va disattesa. Pt_1
Deve preliminarmente osservarsi che dal presente giudizio esula qualsiasi valutazione in ordine alla legittimità
dei provvedimenti giudiziali emessi nella causa RG 65561/14, essendo esso diretto piuttosto – come detto.-
all'accertamento dell'eventuale diritto del al compenso. Pt_1
Del resto lo stesso attore nelle sue difese (pur avendo sollevato censure e osservazioni in ordine al provvedimento di revoca) ribadisce che “la presente azione non ha alcuna natura di impugnazione” (v.
comparsa di replica, pag. 3).
Tanto premesso si osserva – come risulta documentato in atti – che l'ing. era stato nominato CTU nella Pt_1
Cont causa RG 65561/14 (presso la ex Sezione 9) tra le società e e aveva prestato giuramento CP_1
all'udienza del 16.9.2015.
Il CTU ha quindi ottenuto un considerevole numero di proroghe (sebbene già una richiesta di proroga fosse stata respinta con provvedimento del 5.4.2018 e con dichiarazione del 6.12.2018 la soc. on avesse CP_1
dato l'assenso ad ulteriori proroghe).
Da ultimo, con provvedimento del 11.12.2018, il Giudice designato aveva accordato l'ultima proroga,
concedendo al CTU termine fino al 30 aprile 2019 per l'invio alle parti della prima stesura della relazione e termine fino al 30 giugno 2019 per il deposito telematico della relazione definitiva, raccolte le osservazioni delle parti.
Senonchè in data 30.4.2019 il CTU ing. – anziché osservare il termine assegnato per la trasmissione Pt_1
alle parti della relazione – presentava ulteriore istanza di proroga (la decima!), che veniva rigettata dal Giudice
con decreto del 2 maggio 2019 e con conferma del precedente provvedimento del 11.12.2018.
A questo punto il CTU avrebbe dovuto adempiere a quanto disposto con detta ordinanza del 11.12.2018 e trasmettere la relazione, il che non è avvenuto.
Di conseguenza il Presidente di Sezione – in sostituzione del precedente istruttore assente per astensione obbligatoria per maternità – con provvedimento depositato il 14.6.2019 disponeva (su istanza di parte attrice) la revoca dell'ing. dall'incarico di CTU, nominando nuovo consulente e fissando nuova udienza per il Pt_1
giuramento.
L'ing. peraltro depositava comunicazione datata 5 luglio 2019 con la quale rappresentava l'avvenuta Pt_1
ultimazione della relazione, dichiarando di metterla a disposizione dell'Autorità Giudiziaria “qualora la stessa
ritenesse opportuno usufruirne”.
Alla fissata udienza del 10 luglio 2019, tuttavia, il Giudice confermava espressamente il provvedimento di revoca dell'incarico, dava incarico al nuovo CTU (arch. ) e invitava l'ing. alla restituzione Persona_1 Pt_1
della documentazione e degli acconti ricevuti dalle parti.
A questo punto l'ing. depositava in data 3 agosto 2019 la propria relazione. Pt_1
Dai fatti sopra enunciati (risultanti pacificamente dalla documentazione versata in atti) emerge inequivocabilmente che al momento della revoca l'ing. non aveva portato a compimento l'incarico di ctu Pt_1
affidatogli; che è del tutto irrituale e “tamquam non esset” il deposito della relazione effettuato dal il Pt_1
3.8.2019, dopo che era stato già sollevato dall'incarico e sostituito come ctu;
che il era stato, dunque, Pt_1
inadempiente all'incarico conferitogli.
Per di più non risulta in alcun modo dimostrato l'utilizzo da parte del nuovo ctu dell'attività svolta dal Pt_1
nulla potendosi desumere al riguardo alla relazione dell'arch. nonché dalla sentenza che ha definito il Per_1
relativo giudizio. Invero è del tutto apodittica e generica l'affermazione difensiva del per cui la sua attività Pt_1
sarebbe stata utilizzata, non avendo parte attrice neppure indicato da cosa dovrebbe desumersi tale circostanza.
Orbene deve richiamarsi il principio espresso dalla S.C. (che si condivide) per cui “il diritto del ctu alla
liquidazione del compenso non sussiste in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente
utilizzabile nell'ambito del processo, sia perché non conferente all'incarico conferitogli…sia in quanto detta
attività sia stata svolta con l'inosservanza di norma sanzionate da nullità, non potendo qualificarsi come
eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel processo” (Cass. 234/2011).
Tale principio può trovare applicazione nel caso di specie, posto che anche la sola attività svolta dall'ing. Pt_1
fino alla revoca non si è rivelata in alcun modo utilizzata e utilizzabile nell'ambito del processo;
sicchè deve escludersi il suo diritto al compenso.
Del tutto inappropriati risultano, invece, i precedenti giurisprudenziali richiamati da parte attrice nelle sue difese, i quali fanno riferimento alle diverse ipotesi in cui una relazione è stata comunque depositata ovvero in cui vi sia stato un mero ritardo nel deposito.
Atteso quanto innanzi va rigettata la domanda del per il riconoscimento del diritto al compenso. Pt_1 Vanno, invece, accolte per quanto di ragione le domande riconvenzionali delle convenute.
Invero – alla luce delle considerazioni che precedono – non trova titolo e giustificazione alcuna il versamento dei cospicui acconti corrisposti dalle parti nel corso del giudizio RG 65561/14.
Il pertanto, deve essere condannato alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Del resto Pt_1
già il Giudice della causa RG 65561/14, con il richiamato provvedimento del 10.7.2019, aveva invitato il Pt_1
alla restituzione degli acconti ricevuti.
Al riguardo è appena il caso di contestare alcune affermazioni difensive dell'attore. In primo luogo non è
corretto sostenere che il diritto a trattenere l'acconto percepito deriverebbe dal fatto che il decreto di liquidazione sarebbe divenuto definitivo (v. comparsa in replica, pag. 8); nel caso di specie, infatti, nessun decreto di liquidazione è stato emesso.
Inoltre nessuna rilevanza assume il fatto che nella sentenza che ha definito il giudizio RG 65561/14 nulla
(correttamente) è stato disposto in merito a detti acconti. Si osserva, infatti, che il non è parte di detto Pt_1
giudizio e alcuna statuizione poteva essere pronunciata in quella sede nei suoi confronti.
In ordine al “quantum” nessuna contestazione è stata sollevata dall'attore.
Alla luce della documentazione in atti può essere disposta la restituzione della somma di € 29.776,00 in favore
Cont di di € 32.064,00 in favore della spa CP_1
Invero la soc. a documentato tre versamenti di € 10.688,00 ciascuno iva compresa (doc. 27); mentre CP_1
Cont ue versamenti di € 10.688,00 ciascuno e un versamento di € 8.400,00 (doc. 11).
Non può invece essere accolta la richiesta della di ulteriori € 6.000,00 versati non già al CP_1 Pt_1
bensì all'Erario, a titolo di ritenuta d'acconto, non essendo stato l'attore il destinatario del pagamento indebito
(giurisprudenza consolidata, v. ex multis Cass. 19735/18; 13186/2021).
Non essendovi prova della mala fede dell'accipiens, sulle suddette somme possono essere riconosciuti ai convenuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale ex art. 2033 cod.civ..
Trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita prova del maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c., non può essere accolta la richiesta della soc. i rivalutazione monetaria. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notule) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a pagare alla Parte_1 CP_2
la somma di € 29.776,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a pagare alla Parte_1 CP_1
a somma di € 32.064,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
[...]
Cont 4) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della spa n € Parte_1
7.600,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in favore di in € 7.600,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA CP_1
come per legge.
Così deciso in Roma, lì 8 luglio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)