Decreto presidenziale 1 ottobre 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2025, proposto da
CE DA, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasqualino Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Arpino, non costituito in giudizio;
nei confronti
NI LL, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità:
del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza del 9 luglio 2025, con cui la ricorrente ha chiesto al Comune di Arpino l’autorizzazione ad effettuare il momentaneo deposito di terra da orto sul proprio fondo, in Catasto al foglio 24 particella 1134;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa RO IA ST ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la ricorrente espone di aver presentato al Comune di Arpino, in data 9 luglio 2025, richiesta di autorizzazione al momentaneo deposito di terra da orto nel proprio cortile, individuato in catasto al foglio 24, particella 1134 al fine di potere concludere i lavori di movimento terra già iniziati dalla ricorrente nel proprio terreno confinante, in catasto al fg. 24 part. 1018.
Riferisce la ricorrente che la predetta autorizzazione fa seguito a una pregressa corrispondenza con il Comune, relativa a lavori di movimento terra eseguiti dalla ricorrente sulla confinante particella 1018.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente nel 2022 aveva presentato CILA relativa ad opere - dichiarate di edilizia libera - di manutenzione e livellamento, al fine di rendere coltivabile ad orto, il proprio terreno sito in Arpino, al foglio 24, particella 1018, confinante a quello per il quale è stata presentata la richiesta di autorizzazione per cui è ricorso.
Con riferimento a detta comunicazione di inizio lavori, in seguito ad un esposto privato il Comune, con nota del 10 ottobre 2023, aveva invitato la ricorrente a produrre documentazione attestante l’origine della terra depositata sul terreno di cui alla CILA del 2022 e la consistenza volumetrica della stessa, diffidandola a non proseguire le opere di riporto di terra, fin tanto che non fossero effettuate le verifiche richieste dall’Ente.
Dopo aver comunicato quanto disposto dal Comune in relazione alla provenienza della terra la ricorrente, con istanza del 9 luglio 2025, ha chiesto l’autorizzazione ad eseguire il momentaneo deposito della predetta terra da orto sul proprio fondo confinante, identificato con la particella 1134, onde consentire al Comune di verificarne la consistenza volumetrica come richiesto dall’Ente con nota del 10 ottobre 2023 e, successivamente a tale verifica, a riportare detta terra, mediante mezzo meccanico, sulla particella 1018, onde completare i lavori di cui alla CILA del 2022, finalizzati a rendere detta particella coltivabile ad orto.
Nella richiesta di autorizzazione del 9 luglio 2025 l’odierna ricorrente ha rappresentato l’urgenza dei lavori da eseguire, per rendere i terreni accessibili ai mezzi meccanici per il taglio dell’erba, ai fini della prevenzione degli incendi.
Riferisce la ricorrente che, nonostante i numerosi solleciti, anche in via informale, il Comune non si è pronunciato sulla predetta richiesta di autorizzazione.
2. Il Comune di Arpino, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza camerale del 9 dicembre 2025, uditi gli avvocati delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che presupposto sostanziale del silenzio inadempimento avversabile ex art. 31 cod. proc. amm. è la sussistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza del privato, in omaggio al precetto dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990.
L’omessa emanazione del provvedimento finale, quindi, in tanto assume il valore di silenzio inadempimento, in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, e cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.
Non vi sono ragioni nella fattispecie all’esame per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui “l’omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente; i presupposti per l'attivazione del rito sono dunque sia l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, sia la natura provvedimentale dell'attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2, l. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430; TAR Sicilia, Sez. II, 22 aprile 2025 n. 880 ).
Tanto premesso, l’istanza del 9 luglio 2025, con cui la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione ad eseguire il momentaneo deposito di terra da orto sul proprio fondo identificato con la particella 1134, onde consentire al Comune di verificarne la consistenza volumetrica e, successivamente a tale verifica, a riportare detta terra, mediante mezzo meccanico, sulla particella 1018, onde completare i lavori di cui alla CILA del 2022, finalizzati a rendere detta particella coltivabile ad orto costituisce, evidentemente, una richiesta all’Amministrazione di esercitare i propri poteri autoritativi ed è quindi in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento legittima l’attivazione della tutela prevista dall’ordinamento avverso l’inerzia dell’amministrazione.
Le superiori conclusioni sono suffragate dalle interlocuzioni intercorse tra l’odierna ricorrente ed il Comune di Arpino. Infatti l’Ente, con nota del 10 ottobre 2023, aveva invitato la ricorrente a produrre documentazione attestante l’origine della terra depositata sul proprio terreno e la consistenza volumetrica della stessa, diffidandola a non proseguire le opere di riporto di terra di cui alla CILA del 2022, fintanto che non fossero effettuate le verifiche richieste dall’Ente. Proprio da tale richiesta di adempimenti dell’Ente scaturisce l’istanza di autorizzazione al momentaneo deposito di terra, formulata dalla ricorrente il 9 luglio 2025, su cui l’Ente a tutt’oggi non si è determinato. Infatti, il deposito momentaneo di terra a cui la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata è funzionale all’esercizio delle verifiche da svolgersi da parte dell’Ente, di consistenza volumetrica della terra stessa.
L’autorizzazione comunale sollecitata dall’istanza della ricorrente, pertanto, è necessaria al fine di completare i lavori di cui alla CILA del 2022.
L’inerzia serbata dal Comune sulla richiesta di autorizzazione della ricorrente integra senz’altro l’inadempimento di un preciso obbligo giuridico di provvedere ed è pertanto suscettibile di essere contestata di fronte al Giudice amministrativo con il rito di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. atteso che a) la ricorrente con la sua istanza del 9 luglio 2025 ha chiesto al comune di adottare un provvedimento espresso; b) su questa istanza il comune non si è mai esplicitamente pronunciato.
Risulta, invero, illegittima la perdurante inerzia del Comune nel pronunciarsi sull’istanza della ricorrente, volta a conseguire una determinazione definitiva del Comune in ordine ai lavori da eseguire sui terreni di sua proprietà.
5. Sulla base delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene che sussista in capo al Comune di Arpino l’obbligo di provvedere ex art. 2 l. n. 241/1990 sull’istanza formulata dalla ricorrente nei termini che seguono: in particolare il Comune, nel riscontro che è tenuto a fornire, dovrà determinarsi, nei modi di legge e senza vincolo di contenuto sull’istanza formulata dalla ricorrente in data 9 luglio 2025, di richiesta di autorizzazione al deposito momentaneo di terra sulla particella n. 1134.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti in precedenza precisati, con conseguenti: I) accertamento della illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Arpino sull’istanza del 9 luglio 2025; II) condanna del medesimo Comune, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., ad adottare un provvedimento espresso, senza vincolo di contenuto, sulla predetta istanza, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o (se anteriore) dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
7. Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta, per il caso di inerzia dell’Amministrazione perdurante oltre il suddetto termine, il Direttore dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Frosinone, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario del suo Ufficio e con compenso, a carico del Comune di Arpino sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il Commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte ricorrente, che avrà cura di comunicargli l’intervenuta vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere in luogo del Comune agli adempimenti descritti al paragrafo n. 5, nell’ulteriore termine di 60 giorni.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
I) dichiara l’obbligo del Comune di Arpino di provvedere sull’istanza della ricorrente del 9 luglio 2025, nei sensi di cui in motivazione, entro la scadenza di 60 giorni dalla comunicazione o (se anteriore) della notificazione in via amministrativa della presente sentenza;
II) in difetto, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Frosinone, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario del suo Ufficio, che a sua volta provvederà in luogo del Comune con la tempistica e le modalità di cui in motivazione.
III) pone a carico del Comune di Arpino il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna il Comune di Arpino al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AL, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
RO IA ST ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IA ST ES | IO AL |
IL SEGRETARIO