Articolo 3 della Legge 23 luglio 2020, n. 96
Articolo 2Articolo 4
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7 agosto 2020
Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 agosto 2020