Art. 3.
La determinazione dell'importo dei mutui per ciascun ente ed istituzione e la ripartizione tra gli enti e le istituzioni medesime dei maggiori fondi di cui al precedente articolo sono effettuate secondo le modalita' ed i criteri previsti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 27 novembre 1973, n. 811 .
La determinazione dell'importo dei mutui per ciascun ente ed istituzione e la ripartizione tra gli enti e le istituzioni medesime dei maggiori fondi di cui al precedente articolo sono effettuate secondo le modalita' ed i criteri previsti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 27 novembre 1973, n. 811 .