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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad avviso di In nome del Popolo italiano addebito.
Cancellazione dal Registro TRIBUNALE DI PERUGIA delle Imprese
Cessata materia del contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 835/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Daniela Polidori) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 12 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/09/2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 38020220000928351000, notificato in data 02/08/2022 con l' le ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di CP_1
euro 4.258,17, di cui euro 3.850,64 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno
2020, richiesti alla medesima in qualità di iscritta alla Gestione Commercianti, oltre a sanzioni e spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti di legge, oggettivi e soggettivi, per l'assoggettamento al versamento dei suddetti contributi, avendo cessato la propria attività di commercio al dettaglio di prodotti via internet già in data 01/11/2015.
Previa istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato, nel merito, la ricorrente ha, pertanto, concluso affinché il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, con conseguente annullamento/revoca dello stesso.
Pag. 1 di 4 In data 14/04/2025 si è costituito in giudizio l' , “dando atto che parte ricorrente CP_1
ha presentato in data 11 agosto 2022 domanda di cancellazione retroattiva a decorrere dal 2 novembre 2015”, dichiarando, in conseguenza dell'accoglimento di tale domanda di cancellazione retroattiva, di avere abbandonato il credito di cui è causa, con conseguente cessazione della materia del contendere e con richiesta di compensazione delle spese di lite.
A tal ultimo proposito, citando a supporto giurisprudenza della Corte territoriale di
Perugia, l' convenuto ha sostenuto la non imputabilità al medesimo della CP_2 formazione dell'avviso di addebito per essere stato il procedimento amministrativo di cancellazione avviato dall'odierna ricorrente prima dell'introduzione del ricorso giudiziale: a supporto della propria richiesta ha richiamato la previsione contenuta nell'art. 2 del D.L. n. 352/1978, convertito nella legge n. 467/1978, secondo cui "In caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti
è sussistito il relativo obbligo assicurativo. In caso di mancato adempimento è dovuta
a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di L.
((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa”.
Nel corso dell'odierna udienza di prima comparizione, tenutasi mediante collegamento da remoto, le difese hanno concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere;
la difesa di parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' CP_2
resistente al pagamento delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Stante la concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni sottese all'intervenuta cessazione della materia del contendere dipese dalla cessazione di attività imprenditoriale, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa (conformi, sul punto, Tribunale di Perugia, sentenze n. 272/2023 del 17/10/2023 e n. 295/2023 del 14/11/2023, entrambe a firma del dott. ; n. 403/2024 del 04/11/2024 Persona_1
e 220/2025 del 05/05/2025 a firma dello scrivente).
Pag. 2 di 4 Del resto, come emerge dalla lettura degli atti di causa, la ricorrente ha chiesto la cancellazione dal Registro delle Imprese, con effetto retroattivo, solo in data
11/08/2022, vale a dire dopo la formazione e la notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Sono pertanto condivisibili (e vengono, pertanto, richiamate e fatte proprie da questo giudice ai sensi del primo comma dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.) le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n. 136/2024 (Consigliera relatrice dott.ssa Simonetta Liscio), con la quale è stata confermata la pronuncia con cui questo stesso Tribunale con la sentenza n.
272/2023 aveva disposto, in un caso analogo al presente, la compensazione delle spese di lite osservando che “… nonostante la pretesa di fosse infondata, non CP_1
sussistendo alcun obbligo contributivo in capo alla ricorrente, la stessa era stata causata dal mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività commerciale alla Camera di Commercio e all'Istituto.
5. L'art. 2 DL. n° 352/1978, convertito nella legge n° 467/1978 (e la cui inosservanza
è presidiata da sanzione amministrativa) dispone: "In caso di sospensione, variazione
o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti
a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo.
In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di L. ((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa”;
e che, pertanto, “Non era dunque imputabile ad una negligenza dell' l'emissione CP_1 dell'avviso di addebito per l'anno 2020, avendo l' legittimamente potuto CP_2 presumere la continuità dell'attività commerciale da parte dell'assicurata anche per quell'anno, in mancanza della cancellazione dell'impresa dal registro di soggetti iscritti all'IVA, oltre che della comunicazione da parte della stessa della cessazione dell'attività commerciale- condizione per nulla equivalente all'avvenuta cessione dell'azienda”.
Anche nel caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente non ha allegato né ha provato di aver ottemperato al suddetto dovere, né ha dimostrato che potesse comunque CP_1 essere a conoscenza della cessazione dell'attività.
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P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Perugia, 12 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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