Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1454 del 2023, proposto da
NA MA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Scotto, Leonardo Sagnibene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
LD TU, IU DE CI, LO DE CI, RO DE CI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso R.G. 5230/2009 a seguito della riassunzione dello stesso, precedentemente incardinato innanzi alla IV Sezione del TAR Campania Napoli, definito con sentenza n. 5524, pubblicata in data 29.08.2022, successivamente annullata dalla II Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 888, pubblicata in data 25.01.2023 (Giudizio R.G. 9562/2022), con la quale la causa è stata rinviata al primo Giudice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Napoli, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. LF RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso che il ricorso in trattazione costituisce riassunzione del ricorso numero di R.G. 5230 del 2009, con cui i ricorrenti gravavano il provvedimento prot. n. 15311 del 22.06.2009, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici esprimeva “parere contrario” all’accoglimento delle istanze di sanatoria edilizia prot. n. 1413/86 e 13558/95, atteso il rilevante interesse storico artistico del fabbricato in oggetto; nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa la nota prot. n. 95819 del 17.07.2009 – notificata in data 24.07.2009 - con la quale l’Amministrazione comunale ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle preindicate istanze, ex art. 10 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.
Va ricordato che detto ricorso è stato definito, con sentenza di questa Sezione n. 5524 del 29.08.2022, che dichiarava l’estinzione del giudizio, rilevando – in particolare – che: “Va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt.80, 39, comma 1, c.p.a., e 305 c.p.c., non avendo provveduto parte ricorrente a riassumere tempestivamente il giudizio nei confronti dell’erede dell’interventore ad opponendum AN TA De CI, IU De CI, come esposto dalla difesa della stessa parte ricorrente nella memoria depositata in data 07/04/2022: l’atto di riassunzione, a seguito della declaratoria di interruzione di cui all’ordinanza collegiale del 26/10/2021 n.6695, non è stato notificato “per indirizzo insufficiente”;
1.1. Al che, con ricorso ritualmente notificato, depositato in data 13.12.2022 la prof.ssa RI ha interposto appello avverso la richiamata sentenza, censurando l’operato di questa Sezione per l’errata reiezione della richiesta di rinotifica dell’atto di riassunzione, per l’inapplicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata, anche a seguito dell’intervenuta sentenza n. 148 del 2021, con cui la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a., limitatamente alla locuzione “se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.
Con il medesimo appello, l’attuale ricorrente ha censurato la sentenza della Sezione, per la violazione dell’art. 73, co. 3, c.p.a., laddove il Collegio aveva privato la ricorrente della possibilità di fornire con apposita memoria, una corretta lettura e interpretazione della documentazione che ricostruiva il procedimento di notificazione dell’atto di riassunzione e sulla quale il Collegio fondava il proprio convincimento.
1.2. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 888/2023, ha definito il ricorso in appello di cui al numero di R.G. 9562/2022, motivando nei termini che seguono:
“ L'art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, stabilisce che "se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie". Il legislatore ha introdotto un meccanismo di tutela volto ad evitare pronunce "a sorpresa" su profili che esplicano un'influenza decisiva sul giudizio (Cons. St., sez. III, 30 aprile 2019, n. 2802; 15 gennaio 2018, n. 165). La violazione della norma in questione, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, costituendo violazione del diritto del contraddittorio processuale e del diritto di difesa, comporta l'obbligo per il giudice di appello di annullare la sentenza stessa e di rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, del medesimo codice 8 (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2020 n. 2065; Cons. Stato, Sez. V, n. 11/2019; Cons. Giust. Amm. Sic., n. 52/2019; e numerose altre). Poiché dall’esame del verbale di udienza non si evince alcun avviso alle parti ex art.73 c.p.a., la sentenza impugnata va annullata, con rinvio al TAR, ai sensi dell'art. 105 del c.p.a.”.
1.3.La rinotifica dell’atto di riassunzione ai destinatari inizialmente ritenuti pretermessi, fatta illo tempore , s’è rivelata, alla luce della precisazioni fornite da parte ricorrente, come regolare; ragion per cui non è necessario disporre detta rinotifica, che, invero, con l’ordinanza collegiale n. 5303/2035 di cui infra, non è stata disposta.
2. Con Ordinanza n. 5303 del 14 luglio 2025, la Sezione disponeva istruttoria, statuendo che: “stante la delineata risalenza della res iudicanda , occorre acquisire dal Comune di Napoli e dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, relazione di documentati chiarimenti sui fatti di causa, sul procedimento di condono edilizio seguito – svoltosi sotto l’impero di due normative condonistiche, ovverosia degli artt. 32 ss. l. n. 47/1985 e dell’art. 39 della l. n. 724/1994 – ed esitato nell’impugnato parere negativo dell’Autorità tutoria del vincolo, impresso sull’immobile oggetto dei contestati interventi edilizi, nonché sui preavvisi di rigetto ex art. 10-bis, L. n. 241/1990 e sui destinatari a cui gli stessi sono stati inviati”:
2.1. La Soprintendenza onerata non risulta che abbia ottemperato all’incombente relazionando sulla compatibilità o meno dell’intervento per cui è causa, al vincolo storico artistico, sopravvenuto all’istanza di condono e alla sua definizione, gravante sull’immobile per cui è causa.
3. Tutte le parti hanno depositato memorie, repliche e documenti.
4 Alla pubblica Udienza del 5 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti il gravame è stato ritenuto in decisione.
5. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta le patologie che inficiano l’incombente posto in essere dall’Amministrazione, di cui all’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, tematica oggetto, come si è visto, anche dell’ordinanza della Sezione sopra riportata.
Si duole in particolare la ricorrente della totale pretermissione del giusto contraddittorio; il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90 se anticipato alla fase valutativa della Soprintendenza avrebbe condotto a ben altra decisione.
Argomenta in proposito che la comunicazione dei motivi ostativi è finalizzata a garantire la concreta attuazione dei principi di razionalità e adeguatezza sanciti dall’art. 97 Cost., principi che devono permeare l’azione amministrativa, in particolare quando la stessa si manifesta attraverso un provvedimento di carattere afflittivo come quello gravato con il presente rimedio, di carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale.
La partecipazione del privato al procedimento in fase antecedente alla emissione del provvedimento finale, nel caso in esame, è stata ritenuta necessaria dalla stessa Amministrazione che però ha attivato il procedimento solo per comunicare il parere della Soprintendenza, unico motivo di rigetto, ma non ha poi neanche reso edotta la stessa Soprintendenza delle argomentazioni dell’interessato; la sintetica formula di stile di inidoneità delle osservazioni al superamento dei motivi di rigetto, ha relegato a mero superfluo adempimento formale l’avviso, ex art. 10 bis l. 241/90, intervenuto in una fase in cui la la sintetica formula di stile, di inidoneità delle osservazioni al superamento dei motivi di rigetto – apoditticamente affermata dal Comune rispetto al pronunciamento della Soprintendenza – per la ricorrente avrebbe relegato a mero superfluo adempimento formale l’avviso ex art. 10 bis 4 l. 241/90, intervenuto in fase in cui la stessa amministrazione Comunale non avrebbe potuto diversamente determinarsi senza informare l’autorità preposta alla tutela del vincolo delle ragioni esposte a sostegno dell’accoglimento della domanda.
6. Ritiene il Collegio fondata la sintetizzata doglianza.
Invero nella nota ex art. 10 bis inviata dal Comune di Napoli (prot. 95819 del 17/07/20229, doc. 7 produzione Comune di Napoli del 21.1.2025), così si esprimeva il Comune di Napoli:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10/bis della legge n. 241/90 (inserito dall'art. 6 della legge n. 15 dell'11/02/05), citato in oggetto, si comunica che si procederà a rigettare le suddette istanze di condono. in quanto la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia, atteso il rilevante interesse storico-artistico del fabbricato in oggetto sottoposto, con D.M. del 16/08/1927, a vincolo ex Decreto Legislativo n° 42/04 Parte Seconda Titolo I (già legge 1089/39), con. sua nota prot. n. 15311 del 22/06/09 ha espresso parere contrario alla sanatoria delle opere da condonare con le pratiche in oggetto, comunicando che -l'abuso di cui all'oggetto non può essere condonato in quanto aumento ed incremento di volume assolutamente improprio relativo ad un immobile vincolato di assoluto valore storico-architettonico";
Affermazione che origina, peraltro da due articoli apparsi su “Il Mattino”, relativi ad una denuncia presentata da due condomini dell’immobile e che viene riportata da una nota della Soprintendenza poco leggibile al fascicolo informatico, prot. 15311, inviata al Comune di Napoli che l’’ha assunta al protocollo 94646 del 15 luglio 2009, nonché al nucleo Carabinieri competente, nota in cui “si comunica che l’abuso di cui all’oggetto non può essere condonato in quanto aumento ed incremento di volume assolutamente improprio relativo ad un immobile vincolato di assoluto valore storico-architettonico".
6.1. Condivide il Collegio l’assunto di parte ricorrente, secondo cui l’Amministrazione nulla ha osservato in relazione alla fondata deduzione dell’interessata circa l’imposizione del vincolo, in epoca successiva alla presentazione della domanda di condono.
7. In chiave generale ricorda il Collegio che un vincolo paesaggistico, o storico architettonico, come nel caso di specie, sopravvenuto (imposto dopo la realizzazione dell'abuso ma prima della conclusione del procedimento) rende necessario ottenere un parere di compatibilità che deve essere reso in maniera completa, intellegibile, onde consentire all’’interessato di apprezzare il quantum e il delta della difformità del suo intervento rispetto ai valori tutelati.
Viceversa, l’affermazione della Soprintendenza, secondo cui “ l'abuso di cui all'oggetto non può essere condonato in quanto aumento ed incremento di volume assolutamente improprio relativo ad un immobile vincolato di assoluto valore storico-architettonico", non risponde alle caratteristiche di cui all’art. 10 – bis, l. n. 241/1990, dovendo il preavviso di diniego esternare con adeguata concretezza e precisione le ragioni per le quali l’istanza del privato non può essere accolta, servendo ad instaurare un contraddittorio procedimentale tra amministrazione e privato, avente lo scopo di consentire di pervenire alla determinazione conclusiva del procedimento più oculata e avveduta, nell’interesse di entrambe le parti, in omaggio al principio di leale collaborazione tra cittadino e P.A.
Condivisibilmente ed efficacemente, la giurisprudenza s’è espressa nei medesimi sensi, avendo sancito che “ Il c.d. preavviso di rigetto, nel caso di procedimento iniziato a seguito di istanza di parte, riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato; mira a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, anticipando di fatto il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo; è finalizzata all'instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che consente al richiedente di articolare fino d un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda all'Amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione; l'istituto del c.d. preavviso di diniego, sorto con il chiaro intento di potenziare la dialettica procedimentale in un'ottica di favore per il privato, finisce con l'assicurare che ogni momento del procedimento immediatamente precedente l'adozione del provvedimento sia utile all'Amministrazione per pervenire alla scelta discrezionale migliore” (T.A.R. Marche, Sez, II, II, 21 marzo 2025, n. 190).
Ancora sul punto: “L'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 ha il fine di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunziate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa. Nessun elemento della previsione citata autorizza un'interpretazione idonea a circoscrivere l'oggetto della produzione documentale consentita all'istante alla mera regolarizzazione di documenti già esistenti agli atti del procedimento, trovando piuttosto applicazione in tale fattispecie il diritto del cittadino a presentare memorie scritte e documenti e il correlato obbligo dell'Amministrazione di valutarli ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e funzionali al superamento delle ragioni che ostano all'accoglimento dell'istanza” ( T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 14 ottobre 2024, n. 17732).
8. La scrutinata censura si presenta dunque fondata e la sua portata dirimente consente di assorbire le altre doglianze dedotte con i residui motivi di ricorso.
9. In definitiva, al lume delle superiori considerazioni il ricorso si profila fondato e va conseguentemente accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
10. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Esse possono essere compensate quanto ai controinteressati, del resto non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti, originariamente già impugnati con il ricorso di R.G. n. 5230/2009.
Condanna le Amministrazioni resistenti a pagare alla ricorrente, in solido tra loro, le spese processuali, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto.
Spese compensate, quanto ai controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL SE, Presidente
LF RA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF RA | OL SE |
IL SEGRETARIO