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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 12/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2040/2019 depositato il 20/06/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3311/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 22/11/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920120017841518000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920120031511811000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130000748202000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130018036700000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130026416707000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140004945212000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140004945212000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140016187086000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140018840927000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140021709064000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140023867775000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150002865429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150017906054000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150017906054000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150017906054000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150021654459000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150021654459000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150024726287000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010200247/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010200247/2016 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: prende atto dell'avvenuto pagamento e non si oppone alla declaratoria di cmc
Apppellato si riporta alla declaratoria di cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER ha proposto appello per la riforma, in relazione ai profili di soccombenza, della sentenza sentenza n.
3311/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, del 05.07.18, depositata in data 22.11.2018, relativamente all'Intimazione di pagamento n. 05920179009534087000 emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Lecce, e richiamate cartelle, per: TARSU 2012 Comune Porto Cesareo;
Ritenute IRPEF,
IRAP anni 2009, 2012 Agenzia Entrate Lecce;
IRPEF, IVA, anni 2009, 2010, 2011, 2012 Agenzia Entrate
Lecce; Diritto CCIAA anni 2010, 2011, 2012, 2013 CCIAA Lecce;
IRAP anni 2010, 2011 Agenzia Entrate
Lecce.
Si costituiva il contribuente concludendo per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla cartella di pagamento di pagamento impugnata il contribuente ha presentato apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art 1 comma 231 e seg L 197/2022 .
La corte disponeva la sospensione della procedimento in attesa del pagamento delle rate.
Successivamente l'art. 12-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”.
La suddetta norma della L. 197/2022 prevede che il giudizio tributario si estingua solo col pagamento integrale del debito rottamato documentato da una delle parti. Nelle more del pagamento il giudizio è sospeso. La revoca della sospensione avviene su istanza di una delle parti.
Con la nuova norma, invece, il legislatore stabilisce che l'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 va interpretato nel senso che il giudice tributario deve dichiarare subito l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Il perfezionamento della definizione dei ruoli ai fini processuali si verifica quindi con l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata e da ciò consegue l'estinzione immediata del processo.
Nel caso di specie risulta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 co. 235 della
L. 197/2022, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito alla domanda (art. 1 co. 241 della L. 197/2022);la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata per cui il giudizio deve essere estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese
Lecce, 24.11.2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2040/2019 depositato il 20/06/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3311/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 22/11/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920120017841518000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920120031511811000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130000748202000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130018036700000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130026416707000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140004945212000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140004945212000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140016187086000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140018840927000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140021709064000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140023867775000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150002865429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150017906054000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150017906054000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150017906054000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150021654459000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150021654459000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150024726287000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010200247/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010200247/2016 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: prende atto dell'avvenuto pagamento e non si oppone alla declaratoria di cmc
Apppellato si riporta alla declaratoria di cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER ha proposto appello per la riforma, in relazione ai profili di soccombenza, della sentenza sentenza n.
3311/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, del 05.07.18, depositata in data 22.11.2018, relativamente all'Intimazione di pagamento n. 05920179009534087000 emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Lecce, e richiamate cartelle, per: TARSU 2012 Comune Porto Cesareo;
Ritenute IRPEF,
IRAP anni 2009, 2012 Agenzia Entrate Lecce;
IRPEF, IVA, anni 2009, 2010, 2011, 2012 Agenzia Entrate
Lecce; Diritto CCIAA anni 2010, 2011, 2012, 2013 CCIAA Lecce;
IRAP anni 2010, 2011 Agenzia Entrate
Lecce.
Si costituiva il contribuente concludendo per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla cartella di pagamento di pagamento impugnata il contribuente ha presentato apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art 1 comma 231 e seg L 197/2022 .
La corte disponeva la sospensione della procedimento in attesa del pagamento delle rate.
Successivamente l'art. 12-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”.
La suddetta norma della L. 197/2022 prevede che il giudizio tributario si estingua solo col pagamento integrale del debito rottamato documentato da una delle parti. Nelle more del pagamento il giudizio è sospeso. La revoca della sospensione avviene su istanza di una delle parti.
Con la nuova norma, invece, il legislatore stabilisce che l'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 va interpretato nel senso che il giudice tributario deve dichiarare subito l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Il perfezionamento della definizione dei ruoli ai fini processuali si verifica quindi con l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata e da ciò consegue l'estinzione immediata del processo.
Nel caso di specie risulta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 co. 235 della
L. 197/2022, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito alla domanda (art. 1 co. 241 della L. 197/2022);la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata per cui il giudizio deve essere estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese
Lecce, 24.11.2025
Il RE Il Presidente