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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5362/2022 R.G. TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Michela Izzo e avv. Parte_1
Rosa Piscitelli ed elett.te dom.to presso il loro studio in Cancello scalo (CE) Via Napoli, 720, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E già Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to M.
[...]
Rossi, con il quale elett.te domicilia come in atti NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Ronza, CP_3 come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 28 2022 900293033 emessa da e notificata Controparte_2 il 2.7.2022 in virtù di un presunto debito inerente, tra l'altro, anche i seguenti atti esecutivi: cartella n. 028201300332006180; cartella n. 02820150006848020; avviso di addebito n. 328201400003351920; avviso di addebito n. 328201500044099890. Deduceva parte opponente, tra gli altri motivi, la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati per non essere mai stati notificati. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Ritualmente citata in giudizio si costituiva chiedendo di essere autorizzato alla chiamata CP_4 in causa dell' e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_3 diritto. Disposta la chiamata in causa dell' quest'ultimo si costituiva eccependo la parziale cessata CP_3 materia del contendere essendo stati l'AVA n. 328201500044099890 totalmente sgravato e l'AVA 328201400003351920 parzialmente sgravato.
1 All'udienza del 10.12.2024 il difensore di parte ricorrente precisava che la cartella n. 02820150006848020 era stata riportata in ricorso per mero refuso, trattandosi di atto avverso il quale pendeva un autonomo giudizio e per il quale, in ogni caso, proponeva rinuncia all'azione (cfr. verbale d'udienza del 10.12.2024). All'odierna udienza, preso atto dell'estratto di ruolo depositato da unitamente alla CP_4 memoria difensiva da cui risulta l'azzeramento di tutte le partite di ruolo relative agli atti impugnati e lo sgravio parziale dell'AVA 328201400003351920 e, tenuto conto delle difese dell' – sollecitata la discussione sul punto - il difensore di parte ricorrente chiedeva CP_3 dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alle partite di ruolo azzerate e rinunciava all'azione relativamente all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento nella parte in cui ineriva il residuo dell'AVA 328201400003351920. Pertanto, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Preliminarmente giova ribadire che parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' e dell' , specificando all'udienza del 10.12.2024 che il CP_3 CP_5 riferimento alla cartella n. 02820150006848020 di titolarità dell' era un mero CP_6 refuso. In ogni caso espressamente rinunciava all'azione relativa a tale cartella (cfr. udienza del 10.12.2024). Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Tanto premesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione sia della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte con riferimento l'intimazione di pagamento nella parte in cui inerisce il credito residuo portato dall'AVA 328201400003351920 (cfr. verbale di causa, in fascicolo d'ufficio), che dell'azzeramento delle cartelle e agli AVA risultante dall'estratto di ruolo datato 20.3.2024 depositato da unitamente alla memoria di CP_4 costituzione e dalle difese svolte dall' L' ha infatti eccepito che l'AVA n. 328 2014 CP_3 CP_7
00003351 è stato oggetto di domanda di dilazione presentata il 7.4.2014, revocata dallo stesso il 13.8.2016, rispetto alla quale i versamenti effettuati sono stati posti in conto dell'Avviso, mentre Cont le inadempienze da 3002 a 3004 sono state oggetto di sgravio, emesso dall' il 4/1/24, per stralcio di cui ai DD.LL. 119/18 e 41/21 e anche per l'AVA n. 328 2015 00044099 89 risulta Cont emesso, da parte dell' e in data 4/1/24, provvedimento di sgravio per stralcio ex DD.LL. 119/18 e 41/21. Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla
2 prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n. 18255 /2004; n.21685/2005). La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tali principi vanno applicati a maggior ragione con riferimento alle partite di ruolo oggetto di sgravio ai sensi degli artt. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, secondo cui “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” e dell'art. 4 co. 4 del D.L.n.41/2021 che dispone “
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
3 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro” e l'art. 1 co. 227 della L.n.197/22 prevede: “227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”. Il legislatore ha quindi previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a cinquemila euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il dì 1.01.2000 e il 31.12.2015. Dal tenore letterale della norma per cui tali debiti, sono automaticamente annullati, si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e comporta fin da subito (dall'entrata in vigore del decreto) l'inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori. Ciò premesso emerge dall'estratto di ruolo aggiornato depositato dall'Agenzia delle Entrate che il residuo corrente e totale relativo agli atti sottostanti l'estratto di ruolo è pari a zero (ad eccezione si alcune delle partite relative all'AVA n. 328201400003351920) per cui le parti resistenti non vantano alcun credito nei confronti della parte ricorrente. Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli atti n. 028201300332006180 ( ; n. CP_9
328201500044099890 e parzialmente all'avviso di addebito n. 328201400003351920 (anno 2013) È venuto meno, pertanto, ogni interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso. Va revocata l'ordinanza di sospensione dei titoli esecutivi oppositi. Con riferimento alle spese di lite, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'esito complessivo della lite, essendo in parte automatico l'annullamento del debito poiché conseguente ad espressa previsione legislativa nonché in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla parte anche in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
4 2) compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 4.2.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
5
Rosa Piscitelli ed elett.te dom.to presso il loro studio in Cancello scalo (CE) Via Napoli, 720, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E già Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to M.
[...]
Rossi, con il quale elett.te domicilia come in atti NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Ronza, CP_3 come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 28 2022 900293033 emessa da e notificata Controparte_2 il 2.7.2022 in virtù di un presunto debito inerente, tra l'altro, anche i seguenti atti esecutivi: cartella n. 028201300332006180; cartella n. 02820150006848020; avviso di addebito n. 328201400003351920; avviso di addebito n. 328201500044099890. Deduceva parte opponente, tra gli altri motivi, la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati per non essere mai stati notificati. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Ritualmente citata in giudizio si costituiva chiedendo di essere autorizzato alla chiamata CP_4 in causa dell' e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_3 diritto. Disposta la chiamata in causa dell' quest'ultimo si costituiva eccependo la parziale cessata CP_3 materia del contendere essendo stati l'AVA n. 328201500044099890 totalmente sgravato e l'AVA 328201400003351920 parzialmente sgravato.
1 All'udienza del 10.12.2024 il difensore di parte ricorrente precisava che la cartella n. 02820150006848020 era stata riportata in ricorso per mero refuso, trattandosi di atto avverso il quale pendeva un autonomo giudizio e per il quale, in ogni caso, proponeva rinuncia all'azione (cfr. verbale d'udienza del 10.12.2024). All'odierna udienza, preso atto dell'estratto di ruolo depositato da unitamente alla CP_4 memoria difensiva da cui risulta l'azzeramento di tutte le partite di ruolo relative agli atti impugnati e lo sgravio parziale dell'AVA 328201400003351920 e, tenuto conto delle difese dell' – sollecitata la discussione sul punto - il difensore di parte ricorrente chiedeva CP_3 dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alle partite di ruolo azzerate e rinunciava all'azione relativamente all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento nella parte in cui ineriva il residuo dell'AVA 328201400003351920. Pertanto, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Preliminarmente giova ribadire che parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' e dell' , specificando all'udienza del 10.12.2024 che il CP_3 CP_5 riferimento alla cartella n. 02820150006848020 di titolarità dell' era un mero CP_6 refuso. In ogni caso espressamente rinunciava all'azione relativa a tale cartella (cfr. udienza del 10.12.2024). Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Tanto premesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione sia della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte con riferimento l'intimazione di pagamento nella parte in cui inerisce il credito residuo portato dall'AVA 328201400003351920 (cfr. verbale di causa, in fascicolo d'ufficio), che dell'azzeramento delle cartelle e agli AVA risultante dall'estratto di ruolo datato 20.3.2024 depositato da unitamente alla memoria di CP_4 costituzione e dalle difese svolte dall' L' ha infatti eccepito che l'AVA n. 328 2014 CP_3 CP_7
00003351 è stato oggetto di domanda di dilazione presentata il 7.4.2014, revocata dallo stesso il 13.8.2016, rispetto alla quale i versamenti effettuati sono stati posti in conto dell'Avviso, mentre Cont le inadempienze da 3002 a 3004 sono state oggetto di sgravio, emesso dall' il 4/1/24, per stralcio di cui ai DD.LL. 119/18 e 41/21 e anche per l'AVA n. 328 2015 00044099 89 risulta Cont emesso, da parte dell' e in data 4/1/24, provvedimento di sgravio per stralcio ex DD.LL. 119/18 e 41/21. Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla
2 prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n. 18255 /2004; n.21685/2005). La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tali principi vanno applicati a maggior ragione con riferimento alle partite di ruolo oggetto di sgravio ai sensi degli artt. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, secondo cui “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” e dell'art. 4 co. 4 del D.L.n.41/2021 che dispone “
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
3 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro” e l'art. 1 co. 227 della L.n.197/22 prevede: “227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”. Il legislatore ha quindi previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a cinquemila euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il dì 1.01.2000 e il 31.12.2015. Dal tenore letterale della norma per cui tali debiti, sono automaticamente annullati, si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e comporta fin da subito (dall'entrata in vigore del decreto) l'inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori. Ciò premesso emerge dall'estratto di ruolo aggiornato depositato dall'Agenzia delle Entrate che il residuo corrente e totale relativo agli atti sottostanti l'estratto di ruolo è pari a zero (ad eccezione si alcune delle partite relative all'AVA n. 328201400003351920) per cui le parti resistenti non vantano alcun credito nei confronti della parte ricorrente. Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli atti n. 028201300332006180 ( ; n. CP_9
328201500044099890 e parzialmente all'avviso di addebito n. 328201400003351920 (anno 2013) È venuto meno, pertanto, ogni interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso. Va revocata l'ordinanza di sospensione dei titoli esecutivi oppositi. Con riferimento alle spese di lite, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'esito complessivo della lite, essendo in parte automatico l'annullamento del debito poiché conseguente ad espressa previsione legislativa nonché in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla parte anche in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
4 2) compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 4.2.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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