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Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/08/2024, n. 33007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33007 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di AI ER, nato in [...] il [...], avverso la sentenza in data 14/06/2023 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Angela Porcelli che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza n. 31870 del 14 giugno 2023 la Sezione 4 della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di ER AI avverso la sentenza in data 20 settembre 2022 della Corte di appello di Bologna. 2. Il ricorrente lamenta l'errata dichiarazione di latitanza perché erano state ritenute esaustive le ricerche mai fatte (primo motivo), non era stata rinviata l'udienza per legittimo impedimento nonostante il difensore avesse precisato di non avere sostituti processuali (secondo motivo), non era stata data risposta al Penale Sent. Sez. 3 Num. 33007 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 02/04/2024 motivo sul tentativo (terzo motivo), non era stata data risposta al motivo sull'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (quarto motivo). Nella memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché esorbita dal perimetro dell'art. 625-bis cod. pen. che ammette il ricorso straordinario solo per errore materiale o di fatto non per errore sull'interpretazione delle norme (Sez. 6, n. 28629 del 28/05/2013, P., Rv. 257031 - 01) o per errore sul ragionamento (tra le più recenti, Sez. 3, n. 1172 del 15/12/2023, Dema, Rv. 286048 - 01). Ebbene, i primi due motivi del ricorso presentato dall'avv. Angela Porcelli attengono all'interpretazione delle norme processuali, mentre gli ultimi due al ragionamento. Il ricorrente ha contestato la notifica al difensore in assenza della corretta dichiarazione di latitanza perché non erano state effettuate le nuove ricerche, così lamentando un errore percettivo nella parte in cui era stato affermato che erano state eseguite delle ricerche esaustive. La censura colpisce poche righe di una motivazione estesa (pag. 8,9,10) che ha evidenziato invece la mancata tempestiva deduzione dell'eccezione nel grado di merito, nonostante i vizi del decreto di latitanza integrino una nullità generale e a regime intermedio, nonché l'incongruenza dell'eccezione in merito all'omesso espletamento di ulteriori ricerche in assenza dell'eccezione di illegittimità del decreto di latitanza. La Corte ha per giunta evidenziato che il latitante è stato assistito da difensori di fiducia, di cui l'ultima, l'avv. Angela Porcelli, è stata nominata, anche come domiciliataria, il 16 settembre 2022. Il primo motivo quindi apparentemente attiene a un errore percettivo, in realtà attiene a un presunto errore interpretativo delle norme processuali. Analogamente è a dirsi rispetto al secondo motivo concernente l'omesso rinvio per legittimo impedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto insindacabile l'ordinanza della Corte di appello di rigetto perché l'istanza era stata presentata la sera stessa dell'accettazione della nomina fiduciaria facendo valere impegni professionali pregressi, già noti al momento della formalizzazione e dell'accettazione della nomina. Premesso che l'istanza di rinvio presuppone sempre un bilanciamento tra l'interesso difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, nel caso in esame la Corte ha rilevato che era mancata la compiuta prospettazione dell'impossibilità di avvalersi del sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intendeva partecipare sia a quello di cui chiedeva il rinvio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Torchio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912-01), perché il difensore 2 aveva rappresentato "che il cliente ha espresso la volontà di essere rappresentato e assistito unicamente dal predetto difensore che è interesse del sottoscritto difensore partecipare personalmente al presente procedimento". Il ricorrente ha argomentato nel senso dell'errore percettivo perché il giudice di legittimità aveva trascurato l'indicazione relativa alla mancanza di sostituti processuali. In realtà, ancora una volta ha sottoposto a censura una minima parte della motivazione, con riferimento a un eventuale errore interpretativo di norme processuali. La Corte di cassazione ha infatti compiutamente esaminato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento rigettata dalla Corte territoriale e ha ritenuto la relativa motivazione ineccepibile perché l'istanza non era rispettosa dei criteri individuati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Torchio, aggiungendo peraltro che nessuna lesione del diritto di difesa aveva subito in concreto l'imputato che aveva formulato la proposta di concordato accettata dalla Procuratore della Repubblica. Gli altri due motivi relativi, rispettivamente, alla possibilità di configurare una fattispecie consumata, a fronte di trattative preliminari, e alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, laddove vi era stata una costante e sistematica attività di spaccio, puntano invece a contestare inammissibilmente il ragionamento della Corte di cassazione che, nelle pagine da 13 a 18 della sentenza, ha reso ampia motivazione in ordine all'inconsistenza delle censure di merito sollevate dal ricorrente. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 2 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Angela Porcelli che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza n. 31870 del 14 giugno 2023 la Sezione 4 della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di ER AI avverso la sentenza in data 20 settembre 2022 della Corte di appello di Bologna. 2. Il ricorrente lamenta l'errata dichiarazione di latitanza perché erano state ritenute esaustive le ricerche mai fatte (primo motivo), non era stata rinviata l'udienza per legittimo impedimento nonostante il difensore avesse precisato di non avere sostituti processuali (secondo motivo), non era stata data risposta al Penale Sent. Sez. 3 Num. 33007 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 02/04/2024 motivo sul tentativo (terzo motivo), non era stata data risposta al motivo sull'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (quarto motivo). Nella memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché esorbita dal perimetro dell'art. 625-bis cod. pen. che ammette il ricorso straordinario solo per errore materiale o di fatto non per errore sull'interpretazione delle norme (Sez. 6, n. 28629 del 28/05/2013, P., Rv. 257031 - 01) o per errore sul ragionamento (tra le più recenti, Sez. 3, n. 1172 del 15/12/2023, Dema, Rv. 286048 - 01). Ebbene, i primi due motivi del ricorso presentato dall'avv. Angela Porcelli attengono all'interpretazione delle norme processuali, mentre gli ultimi due al ragionamento. Il ricorrente ha contestato la notifica al difensore in assenza della corretta dichiarazione di latitanza perché non erano state effettuate le nuove ricerche, così lamentando un errore percettivo nella parte in cui era stato affermato che erano state eseguite delle ricerche esaustive. La censura colpisce poche righe di una motivazione estesa (pag. 8,9,10) che ha evidenziato invece la mancata tempestiva deduzione dell'eccezione nel grado di merito, nonostante i vizi del decreto di latitanza integrino una nullità generale e a regime intermedio, nonché l'incongruenza dell'eccezione in merito all'omesso espletamento di ulteriori ricerche in assenza dell'eccezione di illegittimità del decreto di latitanza. La Corte ha per giunta evidenziato che il latitante è stato assistito da difensori di fiducia, di cui l'ultima, l'avv. Angela Porcelli, è stata nominata, anche come domiciliataria, il 16 settembre 2022. Il primo motivo quindi apparentemente attiene a un errore percettivo, in realtà attiene a un presunto errore interpretativo delle norme processuali. Analogamente è a dirsi rispetto al secondo motivo concernente l'omesso rinvio per legittimo impedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto insindacabile l'ordinanza della Corte di appello di rigetto perché l'istanza era stata presentata la sera stessa dell'accettazione della nomina fiduciaria facendo valere impegni professionali pregressi, già noti al momento della formalizzazione e dell'accettazione della nomina. Premesso che l'istanza di rinvio presuppone sempre un bilanciamento tra l'interesso difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, nel caso in esame la Corte ha rilevato che era mancata la compiuta prospettazione dell'impossibilità di avvalersi del sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intendeva partecipare sia a quello di cui chiedeva il rinvio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Torchio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912-01), perché il difensore 2 aveva rappresentato "che il cliente ha espresso la volontà di essere rappresentato e assistito unicamente dal predetto difensore che è interesse del sottoscritto difensore partecipare personalmente al presente procedimento". Il ricorrente ha argomentato nel senso dell'errore percettivo perché il giudice di legittimità aveva trascurato l'indicazione relativa alla mancanza di sostituti processuali. In realtà, ancora una volta ha sottoposto a censura una minima parte della motivazione, con riferimento a un eventuale errore interpretativo di norme processuali. La Corte di cassazione ha infatti compiutamente esaminato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento rigettata dalla Corte territoriale e ha ritenuto la relativa motivazione ineccepibile perché l'istanza non era rispettosa dei criteri individuati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Torchio, aggiungendo peraltro che nessuna lesione del diritto di difesa aveva subito in concreto l'imputato che aveva formulato la proposta di concordato accettata dalla Procuratore della Repubblica. Gli altri due motivi relativi, rispettivamente, alla possibilità di configurare una fattispecie consumata, a fronte di trattative preliminari, e alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, laddove vi era stata una costante e sistematica attività di spaccio, puntano invece a contestare inammissibilmente il ragionamento della Corte di cassazione che, nelle pagine da 13 a 18 della sentenza, ha reso ampia motivazione in ordine all'inconsistenza delle censure di merito sollevate dal ricorrente. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 2 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente