Art. 2. (Quadro d'azione e di riferimento) 1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) di cui, al comma 1 dell'articolo 1 si sviluppera' lungo i seguenti tre assi principali:
a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;
b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo gia' in corso o da realizzare;
c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarieta', tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.
a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;
b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo gia' in corso o da realizzare;
c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarieta', tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.