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Sentenza 11 settembre 2020
Sentenza 11 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/09/2020, n. 25959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25959 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Pietro Chiodo e avv. ES Lojacono, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc.' pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti , di EL EN, quale partecipe alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, nella articolazione territoriale della "locale" di Zungri, con il ruolo di stretto collaboratore del capo indiscusso, IN IU TO (capo A della incolpazione provvisoria), nonché per il concorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 25959 Anno 2020 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 23/07/2020 nella intestazione fittizia delle quote della società "Dafne s.r.l." nella disponibilità di fatto di IN (capo 07 bis). 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite i difensori, articolando diciassette motivi (numerati da 1 a 9-bis e da 10 a 16) di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo e il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria sulla configurabilità di una 'ndrina di Zungri, quale articolazione della struttura mafiosa più ampia facente capo al boss Luigi US. L'ordinanza impugnata non indica: le emergenze probatorie (intercettazioni, appostamenti, frequentazioni) idonee a corroborare una tale ipotesi investigativa;
gli eventuali altri appartenenti alla 'ndrina; le fonti di conoscenza del collaboratore US EL. Il Tribunale del Riesame neppure avrebbe rilevato l'inaffidabilità delle dichiarazioni del US e la intrinseca contraddittorietà delle stesse rispetto al ruolo di IN che il collaboratore indica come boss di Monte Poro non di Zungri. 2.2 Con il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in merito alla sua ritenuta partecipazione alla 'ndrina di Zungri. Ad eccezione di US EL, nessun collaboratore di giustizia avrebbe indicato EL EN componente della 'ndrina di Zungri. Le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero in contraddizione tra loro. US EL avrebbe offerto un contributo generico e privi di specifici addentellati fattuali suscettibili di verifica. Quanto riferito da EO RE sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. per mancata indicazione della fonte dalla quale il dichiarante avrebbe appreso che EL svolgesse mansioni di "autista" dell'IN. Difetterebbero riscontri esterni alle propalazioni dei collaboratori di giustizia. ER OL si è limitato a riferire della esistenza di una società di fatto tra IN e EL in ordine ad un'attività di vendita di autovetture, senza nulla dire della pretesa intraneità del secondo alla associazione mafiosa. Le conversazioni intercettate avrebbero contenuti non comprensibili e non sarebbero in grado di avvalorare alcuna chiamata in correità. 2.3. Con il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo (quest'ultimo individuato con il numero 9 bis) il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla intercettazione delle conversazioni ambientali mediante 2 l'installazione del captatore informatico denominato trojan horse sul telefono cellulare in uso a AR ES. 2.3.1. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avallata dai giudici di merito, nella conversazione del 8 febbraio 2018 NO ON avrebbe manifestato al AR il proposito di uccidere IN IU TO e EL EN. In realtà si tratterebbe di una "illusione acustica" perché l'ascolto del file audio avrebbe evidenziato un segnale talmente debole da impedire la comprensione del dialogo. 2.3.2. I dati acquisiti mediante il captatore informatico prima di essere trasmessi al server della Procura della Repubblica di Catanzaro sarebbero "transitati" attraverso un hard disk virtuale detto "cloud" di ignota provenienza, sì da porre in dubbio la stessa garanzia di genuinità e conformità all'originale del dato digitale. 2.3.3. L'intercettazione in rassegna ha natura ambientale e come tale deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., invece assenti nella specie. Al riguardo il ricorrente reputa condivisibile quanto affermato dalla Corte di cassazione sezione 6 con la sentenza n. 27100 del 26/05/2015, Musumeci, mentre dissente dal difforme principio enunciato nella decisione delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016. 2.3.4. L'attività captativa sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 266, comma 3, cod. proc. pen., poiché disposta per quaranta giorni invece dei quindici previsti dalla disposizione menzionata. 2.4 Con l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo (indicati coi numeri 10, 11 e 12) il ricorrente fa valere vizi di motivazione e violazioni di legge sulla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di intestazione fittizia di cui al capo 07 bis. ME SA, ex convivente di IN MB, fratello di IN IU TO, avrebbe riferito di essere a conoscenza che l'ex cognato aveva aperto un "mini market" a Mesiano da intestare a NG PI, moglie di MO EL. Tale dichiarazione sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. stante la mancata indicazione della fonte diretta. Inoltre essa non troverebbe riscontro nelle conversazioni intercettate sulla utenza telefonica in uso all'indagato, dalle quali si evince un iniziale interesse del EL all'acquisto di scaffalature e altro materiale di allestimento per un minimarket da intestare alla moglie, affare sfumato per problemi familiari e ceduto al nuovo proprietario De NO LA e ai suoi soci, i quali erano in contatto diretto con IN e non necessitavano della intermediazione del EL. 3 L'indagato avrebbe agito solo nel proprio interesse e non avrebbe fornito alcun contributo alla realizzazione della intestazione fittizia in contestazione. 2.3.4 Con il quattordicesimo e il quindicesimo motivo (indicati con i numeri 13 e 14) il ricorrente lamenta analoghi vizi in punto di riconoscimento della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen Sarebbe fuor d'opera ritenere che mediante l'intestazione fittizia di un "misero bugigattolo in un piccolo paesino dell'entroterra vibonese" si sia voluta favorire non il solo IN ma addirittura l'intera cosca da lui capeggiata. 2.3.5 Con il sedicesimo e il diciassettesimo motivo ci si duole dell'assenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata. 3. All'udienza odierna i difensori del ricorrente hanno depositato "motivi aggiunti", con i quali ribadiscono, in sintesi, le eccezioni sulle intercettazioni già formulate in sede di impugnazione principale. Tra l'altro, con il primo motivo, si insiste sul vizio di travisamento della prova circa il reale significato della conversazione intercorsa tra ES AR, IU NO e ON NO, nel corso della quale, secondo il Tribunale del Riesame, sarebbe stato manifestato il proposito di uccidere IU IN e EL EN. Si deduce che in realtà nessuno degli interlocutori ha mai pronunciato le parole trascritte nell'ordinanza. Viene allegata consulenza fonica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della produzione della consulenza fonica, poiché si tratta di "prova nuova" che comporta un'attività di apprezzamento circa la sua validità formale e la sua efficacia nel contesto degli elementi indiziari già raccolti e valutati dai giudici di merito (cfr. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609). Peraltro la necessità di contrastare il dato probatorio emergente dalle intercettazioni telefoniche oggetto della consulenza non è emersa solo a seguito della ordinanza del Riesame. Già il giudice per le indagini preliminari si era occupato del «manifesto intento da parte di ON NO e dei suoi più stretti sodali di uccidere IN e EL» e aveva diffusamente trattato il tema alle pagine 1112 e seguenti dell'ordinanza genetica. Il colloquio in contestazione è trascritto a pag. 1114. 4 3. Le questioni attinenti alle intercettazioni e quelle relative alla inutilizzabilità, ex art. 195, comma 7, cod. proc. pen., del contributo dei dichiaranti sono manifestamente infondate in ragione del palese contrasto con il chiaro disposto normativo e con i pacifici approdi giurisprudenziali. 3.1. Il tema delle intercettazioni (settimo, ottavo, nono e decimo motivo, quest'ultimo individuato con il numero 9 bis). 3.1.1. Le eccezioni sollevate dal ricorrente non tengono conto della particolare disciplina derogatoria dettata dall'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, conv. nella I. n. 203 del 1991, per le intercettazioni disposte nell'ambito di procedimenti di criminalità organizzata. In particolare, per quanto qui interessa: - l'intercettazione deve essere «necessaria» per lo svolgimento delle indagini e occorrono «sufficienti» indizi di reato;
- quando si tratta di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche quando non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa;
- la durata delle operazioni non può superare i «quaranta giorni». Secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale il collegio non intende discostarsi, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto (cfr. per tutte Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905). Inoltre, come risulta dal testo del citato art. 13, nell'ambito di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero è di quaranta giorni, non di quindici (Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, lana, Rv. 244873; Sez. 1 n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 3.1.2. Sono generiche, e in parte criptiche, le doglianze circa l'ipotizzata "illusione acustica" e il "transito" dei dati attraverso un hard disk virtuale detto "cloud". L'intenzione manifestata da ON NO di uccidere IU IN — e, con lui, EN HE — viene ricavata dalle dichiarazioni di EO RE riscontrate dal tenore inequivoco di numerosi colloqui e si àncora a pregressi 5 accadimenti, tutti analiticamente ricostruiti fin dall'ordinanza genetica (pagg. 1111 e ss.) che viene richiamata, nei punti essenziali, dal Tribunale del riesame. La conversazione del 8 febbraio 2018, del cui contenuto il ricorrente dubita, non è isolata, ma si colloca, in modo coerente, nel quadro della elaborazione del proposito omicidiario su cui convergono plurime fonti indiziarie. 3.1.3 Va aggiunto che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati (su cui il ricorrente si diffonde nel corso della esposizione dei motivi) costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3.2 Le dichiarazioni de relato. Il ricorrente solleva ripetutamente eccezione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e della testimone di giustizia ME SA, nelle parti in cui vengono riferite circostanze apprese de relato senza indicazione della fonte diretta. L'eccezione è palesemente destituita di fondamento. Anzitutto l'intero meccanismo dell'art. 195 cod. proc. pen. postula l'assunzione in giudizio delle dichiarazioni e dunque si riferisce ad una fase successiva rispetto a quella delle indagini preliminari. Peraltro l'eccezione si fonda su assunti rimasti indimostrati, dato che la mancata produzione dei verbali delle dichiarazioni impedisce di verificare se davvero il dichiarante si sia rifiutato o non sia stato in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti riferiti. Va poi rammentato che, secondo ius receptum, sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo assunto nel sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni "de relato", utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 cod. proc. pen., né alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità (cfr. Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245579; tra le ultime Sez. 1, Sentenza n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344). 4. Le ulteriori censure sui gravi indizi di colpevolezza - mosse con i residui motivi fino al quindicesimo compreso - risultano inammissibili in quanto adducono ragioni prevalentemente di fatto sulle quali la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di ES, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In tema di impugnazione cautelare, la Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 4.1 Capo A) - art. 416-bis cod. pen. La motivazione del provvedimento impugnato è immune da manifeste illogicità, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di rivedere le circostanze di fatto, ampiamente illustrate dal Tribunale del riesame, concernenti la ricostruzione dell'intero quadro indiziario (dichiarazioni convergenti dei collaborazioni di giustizia e intercettazioni) che ha portato ad individuare l'operatività, nel comune di Zungri, di una potente articolazione della 'ndrangheta che vede nel ricorrente uno dei partecipi. D'altro canto è fuor di dubbio che rientri nella nozione di "partecipe" ex art. 416-bis cod. pen. il fatto di fungere da "uomo di fiducia" del capo clan IN IU TO, mettendo a disposizione: la propria abitazione per favorire la "irreperibilità" di IN (che mirava a sottrarsi all'applicazione della misura di sicurezza) e per ospitare "summit" tra esponenti dei clan mafiosi;
le autovetture dell'autosalone come mezzi di trasporto degli accoliti;
la propria persona per svolgere il compito di autista di IN oppure per appianare controversie anche interessando i rappresentanti di altre cosche. Il rapporto di collaborazione con IN era talmente stretto che il proposito di uccidere il capoclan, ripetutamente manifestato da ON NO, prevedeva anche l'omicidio di EL. È pertanto immune da vizi logici la motivazione del provvedimento impugnato che da tali articolate emergenze trae il convincimento che EL sia inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, nel senso che "prende parte" alla stessa, restando a disposizione per le 7 attività organizzate della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). 4.2 Art. 512-bis cod. pen. - capo 07 bis Le censure proposte sollecitano una inammissibile rivalutazione della ricostruzione fattuale, senza riuscire a scalfire la tenuta argomentativa del provvedimento impugnato che riposa sulle dichiarazioni di ME SA e sugli esiti dell'attività di intercettazione. Da essi emerge come il ricorrente si sia adoperato per intestare formalmente la società Dafne s.r.l. a soggetti disposti a fungere da prestanome del capoclan IN IU TO. Incorre nel medesimo vizio la censura sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. data la diretta attinenza della condotta di intestazione fittizia agli scopi della associazione mafiosa di cui il ricorrente fa parte. 5. Il sedicesimo e il diciassettesimo motivo in punto di esigenze cautelari e scelta della misura si appuntano su argomenti non incidenti sul regime della cd. "doppia presunzione" che opera per i delitti di mafia. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 23/07/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere SA Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Pietro Chiodo e avv. ES Lojacono, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc.' pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti , di EL EN, quale partecipe alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, nella articolazione territoriale della "locale" di Zungri, con il ruolo di stretto collaboratore del capo indiscusso, IN IU TO (capo A della incolpazione provvisoria), nonché per il concorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 25959 Anno 2020 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 23/07/2020 nella intestazione fittizia delle quote della società "Dafne s.r.l." nella disponibilità di fatto di IN (capo 07 bis). 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite i difensori, articolando diciassette motivi (numerati da 1 a 9-bis e da 10 a 16) di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo e il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria sulla configurabilità di una 'ndrina di Zungri, quale articolazione della struttura mafiosa più ampia facente capo al boss Luigi US. L'ordinanza impugnata non indica: le emergenze probatorie (intercettazioni, appostamenti, frequentazioni) idonee a corroborare una tale ipotesi investigativa;
gli eventuali altri appartenenti alla 'ndrina; le fonti di conoscenza del collaboratore US EL. Il Tribunale del Riesame neppure avrebbe rilevato l'inaffidabilità delle dichiarazioni del US e la intrinseca contraddittorietà delle stesse rispetto al ruolo di IN che il collaboratore indica come boss di Monte Poro non di Zungri. 2.2 Con il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in merito alla sua ritenuta partecipazione alla 'ndrina di Zungri. Ad eccezione di US EL, nessun collaboratore di giustizia avrebbe indicato EL EN componente della 'ndrina di Zungri. Le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero in contraddizione tra loro. US EL avrebbe offerto un contributo generico e privi di specifici addentellati fattuali suscettibili di verifica. Quanto riferito da EO RE sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. per mancata indicazione della fonte dalla quale il dichiarante avrebbe appreso che EL svolgesse mansioni di "autista" dell'IN. Difetterebbero riscontri esterni alle propalazioni dei collaboratori di giustizia. ER OL si è limitato a riferire della esistenza di una società di fatto tra IN e EL in ordine ad un'attività di vendita di autovetture, senza nulla dire della pretesa intraneità del secondo alla associazione mafiosa. Le conversazioni intercettate avrebbero contenuti non comprensibili e non sarebbero in grado di avvalorare alcuna chiamata in correità. 2.3. Con il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo (quest'ultimo individuato con il numero 9 bis) il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla intercettazione delle conversazioni ambientali mediante 2 l'installazione del captatore informatico denominato trojan horse sul telefono cellulare in uso a AR ES. 2.3.1. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avallata dai giudici di merito, nella conversazione del 8 febbraio 2018 NO ON avrebbe manifestato al AR il proposito di uccidere IN IU TO e EL EN. In realtà si tratterebbe di una "illusione acustica" perché l'ascolto del file audio avrebbe evidenziato un segnale talmente debole da impedire la comprensione del dialogo. 2.3.2. I dati acquisiti mediante il captatore informatico prima di essere trasmessi al server della Procura della Repubblica di Catanzaro sarebbero "transitati" attraverso un hard disk virtuale detto "cloud" di ignota provenienza, sì da porre in dubbio la stessa garanzia di genuinità e conformità all'originale del dato digitale. 2.3.3. L'intercettazione in rassegna ha natura ambientale e come tale deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., invece assenti nella specie. Al riguardo il ricorrente reputa condivisibile quanto affermato dalla Corte di cassazione sezione 6 con la sentenza n. 27100 del 26/05/2015, Musumeci, mentre dissente dal difforme principio enunciato nella decisione delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016. 2.3.4. L'attività captativa sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 266, comma 3, cod. proc. pen., poiché disposta per quaranta giorni invece dei quindici previsti dalla disposizione menzionata. 2.4 Con l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo (indicati coi numeri 10, 11 e 12) il ricorrente fa valere vizi di motivazione e violazioni di legge sulla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di intestazione fittizia di cui al capo 07 bis. ME SA, ex convivente di IN MB, fratello di IN IU TO, avrebbe riferito di essere a conoscenza che l'ex cognato aveva aperto un "mini market" a Mesiano da intestare a NG PI, moglie di MO EL. Tale dichiarazione sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. stante la mancata indicazione della fonte diretta. Inoltre essa non troverebbe riscontro nelle conversazioni intercettate sulla utenza telefonica in uso all'indagato, dalle quali si evince un iniziale interesse del EL all'acquisto di scaffalature e altro materiale di allestimento per un minimarket da intestare alla moglie, affare sfumato per problemi familiari e ceduto al nuovo proprietario De NO LA e ai suoi soci, i quali erano in contatto diretto con IN e non necessitavano della intermediazione del EL. 3 L'indagato avrebbe agito solo nel proprio interesse e non avrebbe fornito alcun contributo alla realizzazione della intestazione fittizia in contestazione. 2.3.4 Con il quattordicesimo e il quindicesimo motivo (indicati con i numeri 13 e 14) il ricorrente lamenta analoghi vizi in punto di riconoscimento della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen Sarebbe fuor d'opera ritenere che mediante l'intestazione fittizia di un "misero bugigattolo in un piccolo paesino dell'entroterra vibonese" si sia voluta favorire non il solo IN ma addirittura l'intera cosca da lui capeggiata. 2.3.5 Con il sedicesimo e il diciassettesimo motivo ci si duole dell'assenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata. 3. All'udienza odierna i difensori del ricorrente hanno depositato "motivi aggiunti", con i quali ribadiscono, in sintesi, le eccezioni sulle intercettazioni già formulate in sede di impugnazione principale. Tra l'altro, con il primo motivo, si insiste sul vizio di travisamento della prova circa il reale significato della conversazione intercorsa tra ES AR, IU NO e ON NO, nel corso della quale, secondo il Tribunale del Riesame, sarebbe stato manifestato il proposito di uccidere IU IN e EL EN. Si deduce che in realtà nessuno degli interlocutori ha mai pronunciato le parole trascritte nell'ordinanza. Viene allegata consulenza fonica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della produzione della consulenza fonica, poiché si tratta di "prova nuova" che comporta un'attività di apprezzamento circa la sua validità formale e la sua efficacia nel contesto degli elementi indiziari già raccolti e valutati dai giudici di merito (cfr. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609). Peraltro la necessità di contrastare il dato probatorio emergente dalle intercettazioni telefoniche oggetto della consulenza non è emersa solo a seguito della ordinanza del Riesame. Già il giudice per le indagini preliminari si era occupato del «manifesto intento da parte di ON NO e dei suoi più stretti sodali di uccidere IN e EL» e aveva diffusamente trattato il tema alle pagine 1112 e seguenti dell'ordinanza genetica. Il colloquio in contestazione è trascritto a pag. 1114. 4 3. Le questioni attinenti alle intercettazioni e quelle relative alla inutilizzabilità, ex art. 195, comma 7, cod. proc. pen., del contributo dei dichiaranti sono manifestamente infondate in ragione del palese contrasto con il chiaro disposto normativo e con i pacifici approdi giurisprudenziali. 3.1. Il tema delle intercettazioni (settimo, ottavo, nono e decimo motivo, quest'ultimo individuato con il numero 9 bis). 3.1.1. Le eccezioni sollevate dal ricorrente non tengono conto della particolare disciplina derogatoria dettata dall'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, conv. nella I. n. 203 del 1991, per le intercettazioni disposte nell'ambito di procedimenti di criminalità organizzata. In particolare, per quanto qui interessa: - l'intercettazione deve essere «necessaria» per lo svolgimento delle indagini e occorrono «sufficienti» indizi di reato;
- quando si tratta di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche quando non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa;
- la durata delle operazioni non può superare i «quaranta giorni». Secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale il collegio non intende discostarsi, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto (cfr. per tutte Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905). Inoltre, come risulta dal testo del citato art. 13, nell'ambito di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero è di quaranta giorni, non di quindici (Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, lana, Rv. 244873; Sez. 1 n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 3.1.2. Sono generiche, e in parte criptiche, le doglianze circa l'ipotizzata "illusione acustica" e il "transito" dei dati attraverso un hard disk virtuale detto "cloud". L'intenzione manifestata da ON NO di uccidere IU IN — e, con lui, EN HE — viene ricavata dalle dichiarazioni di EO RE riscontrate dal tenore inequivoco di numerosi colloqui e si àncora a pregressi 5 accadimenti, tutti analiticamente ricostruiti fin dall'ordinanza genetica (pagg. 1111 e ss.) che viene richiamata, nei punti essenziali, dal Tribunale del riesame. La conversazione del 8 febbraio 2018, del cui contenuto il ricorrente dubita, non è isolata, ma si colloca, in modo coerente, nel quadro della elaborazione del proposito omicidiario su cui convergono plurime fonti indiziarie. 3.1.3 Va aggiunto che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati (su cui il ricorrente si diffonde nel corso della esposizione dei motivi) costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3.2 Le dichiarazioni de relato. Il ricorrente solleva ripetutamente eccezione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e della testimone di giustizia ME SA, nelle parti in cui vengono riferite circostanze apprese de relato senza indicazione della fonte diretta. L'eccezione è palesemente destituita di fondamento. Anzitutto l'intero meccanismo dell'art. 195 cod. proc. pen. postula l'assunzione in giudizio delle dichiarazioni e dunque si riferisce ad una fase successiva rispetto a quella delle indagini preliminari. Peraltro l'eccezione si fonda su assunti rimasti indimostrati, dato che la mancata produzione dei verbali delle dichiarazioni impedisce di verificare se davvero il dichiarante si sia rifiutato o non sia stato in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti riferiti. Va poi rammentato che, secondo ius receptum, sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo assunto nel sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni "de relato", utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 cod. proc. pen., né alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità (cfr. Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245579; tra le ultime Sez. 1, Sentenza n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344). 4. Le ulteriori censure sui gravi indizi di colpevolezza - mosse con i residui motivi fino al quindicesimo compreso - risultano inammissibili in quanto adducono ragioni prevalentemente di fatto sulle quali la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di ES, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In tema di impugnazione cautelare, la Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 4.1 Capo A) - art. 416-bis cod. pen. La motivazione del provvedimento impugnato è immune da manifeste illogicità, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di rivedere le circostanze di fatto, ampiamente illustrate dal Tribunale del riesame, concernenti la ricostruzione dell'intero quadro indiziario (dichiarazioni convergenti dei collaborazioni di giustizia e intercettazioni) che ha portato ad individuare l'operatività, nel comune di Zungri, di una potente articolazione della 'ndrangheta che vede nel ricorrente uno dei partecipi. D'altro canto è fuor di dubbio che rientri nella nozione di "partecipe" ex art. 416-bis cod. pen. il fatto di fungere da "uomo di fiducia" del capo clan IN IU TO, mettendo a disposizione: la propria abitazione per favorire la "irreperibilità" di IN (che mirava a sottrarsi all'applicazione della misura di sicurezza) e per ospitare "summit" tra esponenti dei clan mafiosi;
le autovetture dell'autosalone come mezzi di trasporto degli accoliti;
la propria persona per svolgere il compito di autista di IN oppure per appianare controversie anche interessando i rappresentanti di altre cosche. Il rapporto di collaborazione con IN era talmente stretto che il proposito di uccidere il capoclan, ripetutamente manifestato da ON NO, prevedeva anche l'omicidio di EL. È pertanto immune da vizi logici la motivazione del provvedimento impugnato che da tali articolate emergenze trae il convincimento che EL sia inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, nel senso che "prende parte" alla stessa, restando a disposizione per le 7 attività organizzate della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). 4.2 Art. 512-bis cod. pen. - capo 07 bis Le censure proposte sollecitano una inammissibile rivalutazione della ricostruzione fattuale, senza riuscire a scalfire la tenuta argomentativa del provvedimento impugnato che riposa sulle dichiarazioni di ME SA e sugli esiti dell'attività di intercettazione. Da essi emerge come il ricorrente si sia adoperato per intestare formalmente la società Dafne s.r.l. a soggetti disposti a fungere da prestanome del capoclan IN IU TO. Incorre nel medesimo vizio la censura sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. data la diretta attinenza della condotta di intestazione fittizia agli scopi della associazione mafiosa di cui il ricorrente fa parte. 5. Il sedicesimo e il diciassettesimo motivo in punto di esigenze cautelari e scelta della misura si appuntano su argomenti non incidenti sul regime della cd. "doppia presunzione" che opera per i delitti di mafia. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 23/07/2020