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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7248 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2657 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti C.F._1
AMALIA MONOPOLI ed ILARIA IMPARATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Amalia Monopoli, sito in Napoli alla Via G. Porzio nr.4 – Centro Direzionale Isola E/4
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mariarosaria Costanzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Calata Capodichino nr. 243
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con a San Giorgio a Cremano (NA) il CP_1
12.5.2001 e che dalla loro unione erano nati due figli, (il 4.4.2003) ed Per_1
(il 14.4.2006), rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie, in quanto Per_2 la loro convivenza non era più tollerabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, tant'è che egli si era già trasferito presso l'abitazione materna.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva:
«a) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e nel reciproco rispetto Parte_1 CP_1 delle proprie individualità. Il sig. fisserà il proprio Parte_1 domicilio ove riterrà più opportuno, impegnandosi a comunicarlo tempestivamente alla sig.ra ed è autorizzato a portare via CP_1 dalla casa sita in Portici (NA) alla Via Emanuele Gianturco n.36 tutti i propri effetti personali;
b) i figli ed vivranno nella casa Persona_3 Persona_4 familiare, attualmente sita in Portici (NA) alla Via Emanuele Gianturco
n.36, unitamente alla sig.ra con obbligo per la sig.ra CP_1
di intestarsi, in via esclusiva, il contratto di locazione del CP_1 predetto immobile ed i contratti relativi alle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas, telefono). La sig.ra dovrà CP_1 provvedere, altresì, in via esclusiva al pagamento degli oneri condominiali, delle imposte e delle spese di conduzione dell'immobile;
c) la sig.ra dovrà riconsegnare le chiavi dell'autovettura CP_1 tipo Adam Opel, tg. BS039KS al Sig. ed è autorizzata Parte_1
a portare via dal locale garage sito in Portici (NA) alla Via Emanuele
Gianturco n.36 tutti i propri effetti personali entro 30 giorni dalla declaratoria di separazione dei coniugi;
d) quantificare in € 500,00 (eurocinquecento/00) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT a far data dalla pronuncia del provvedimento ad emettersi, l'assegno per il contributo ordinario al
2 mantenimento dei figli ed (euro 250,00= per ed Per_1 Per_2 Per_1 euro 250,00= per ), fino al raggiungimento della loro indipendenza Per_2 economica. Tale contributo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese. Sono da considerarsi ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario le spese di vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi, spese condominiali ordinarie), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), attività ricreative abituali.
e) Il sig. corrisponderà il 50% delle spese extra Parte_1 assegno eventualmente occorrenti ai figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, purchè previamente concordate e documentate, con detrazione delle predette ai fini Irpef al 50% tra i genitori, e quindi f) spese mediche - da documentare - che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2) spese mediche - da documentare - che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
3) spese universitarie - da documentare - che non richiedono il preventivo accordo: - tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo. 4) spese post universitaria - da documentare - che richiedono il preventivo accordo: - corsi di specializzazione o master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; - alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrauniversitarie - da documentare - che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di lingue;
- corsi di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); - spese per attività ludiche e ricreative;
- viaggi studio in
3 Italia e all'estero; - acquisto e manutenzione - comprensivo di bollo e assicurazione - per il mezzo di trasporto dei figli. Ai fini del rimborso pro quota, le spese straordinarie dovranno essere documentate da idonei documenti giustificativi - fatture, ricevute e/o scontrini fiscali – quanto più possibili riferibili ai singoli acquisti effettuati per i figli e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro giorni dieci dalla richiesta. Le spese mediche dovranno recare sullo scontrino e/o fattura il codice fiscale dei figli. Sarà onere del genitore in possesso degli originali aver cura di conservare i predetti ai fini fiscali. Il sig. , nella quota Parte_1 proporzionale di riparto delle spese straordinarie, beneficerà degli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese di studio e/o sanitarie relative ai figli. Le spese mediche straordinarie indifferibili ed urgenti non richiederanno alcun accordo tra i genitori e dovranno in ogni caso essere tra essi divise al 50%.
g) Si richiede che l'assegno unico ed universale per i figli a carico venga ripartito al 50% tra i coniugi – . Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze». si costituiva non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione e chiedendo in ordine alle condizioni accessorie:
«- i figli ed , maggiorenni ma non autonomi, in quanto Per_1 Per_2 studenti, vivranno nella casa familiare sita in Portici (NA), alla Via E.
Gianturco n. 36 unitamente alla madre. - la Sig.ra si impegna ad CP_1 intestarsi il contratto di locazione della casa familiare nonchè a pagare gli oneri condominiali e le utenze afferenti la stessa. - la vettura Opel Adam tg.
BS039KS è intestata al ricorrente, ma utilizzata esclusivamente dalla resistente;
la chiede di intestarsi la detta vettura e la polizza CP_1 assicurativa a sue spese e cure.
- il padre verserà alla Sig.ra – a titolo di contributo di CP_1 mantenimento ordinario per i due figli, ed - la somma di Per_1 Per_2 euro 250,00 per ciascun figlio, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli.
- L'A.U.U. sara richiesto, nella misura del 100%, dalla Sig.ra . CP_1
- Con riferimento all'appartamento sito in Portici, Via Bagnara n. 6 in comproprietà tra i coniugi ed attualmente locato a terzi per un canone di
4 euro 600,00 mensili, la Sig.ra chiede che la somma di euro 400,00 CP_1 venga destinata per pagare il canone di locazione della casa familiare in cui la stessa vive e vivrà con i due figli, mentre la restante parte ovvero euro
200,00 sarà divisa in parti uguali tra i coniugi».
All'udienza del 10.6.2025, le parti, assistite dai rispettivi difensori, comparivano personalmente e raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione personale tra di esse. Adottati i provvedimenti provvisori ed urgente in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10.7.2025 per consentire il deposito del certificato di matrimonio. All'udienza del 10.7.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M..
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 1° co. c.c.. Infatti, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti e sentimenti comuni su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, la crisi dello stesso di gravità tale da escludere la possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni interesse reciproco, è agevole presumere che tra gli stessi sia terminata la comunione materiale e spirituale, che, invece, dovrebbe costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: «premesso che la CP_1 provvederà a intestare a sé il contratto di locazione dell'immobile adibito a casa famigliare e continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico per il figlio , il padre verserà entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli l'assegno di €
800,000 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del
Tribunale COA del 7/03/2018 spese di lite compensate».
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (vale a dire affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); pertanto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
5 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti, come del resto chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da , così provvede: Parte_1
• Pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti, la separazione personale dei coniugi ed (atto nr. 27, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2001) Parte_1 CP_1 in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 let. g) e 69 let.
f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 nr.898, come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.7.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott.ssa Valeria Rosetti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. CP_2
22.10.2024) Parte_2
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2657 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti C.F._1
AMALIA MONOPOLI ed ILARIA IMPARATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Amalia Monopoli, sito in Napoli alla Via G. Porzio nr.4 – Centro Direzionale Isola E/4
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mariarosaria Costanzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Calata Capodichino nr. 243
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con a San Giorgio a Cremano (NA) il CP_1
12.5.2001 e che dalla loro unione erano nati due figli, (il 4.4.2003) ed Per_1
(il 14.4.2006), rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie, in quanto Per_2 la loro convivenza non era più tollerabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, tant'è che egli si era già trasferito presso l'abitazione materna.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva:
«a) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e nel reciproco rispetto Parte_1 CP_1 delle proprie individualità. Il sig. fisserà il proprio Parte_1 domicilio ove riterrà più opportuno, impegnandosi a comunicarlo tempestivamente alla sig.ra ed è autorizzato a portare via CP_1 dalla casa sita in Portici (NA) alla Via Emanuele Gianturco n.36 tutti i propri effetti personali;
b) i figli ed vivranno nella casa Persona_3 Persona_4 familiare, attualmente sita in Portici (NA) alla Via Emanuele Gianturco
n.36, unitamente alla sig.ra con obbligo per la sig.ra CP_1
di intestarsi, in via esclusiva, il contratto di locazione del CP_1 predetto immobile ed i contratti relativi alle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas, telefono). La sig.ra dovrà CP_1 provvedere, altresì, in via esclusiva al pagamento degli oneri condominiali, delle imposte e delle spese di conduzione dell'immobile;
c) la sig.ra dovrà riconsegnare le chiavi dell'autovettura CP_1 tipo Adam Opel, tg. BS039KS al Sig. ed è autorizzata Parte_1
a portare via dal locale garage sito in Portici (NA) alla Via Emanuele
Gianturco n.36 tutti i propri effetti personali entro 30 giorni dalla declaratoria di separazione dei coniugi;
d) quantificare in € 500,00 (eurocinquecento/00) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT a far data dalla pronuncia del provvedimento ad emettersi, l'assegno per il contributo ordinario al
2 mantenimento dei figli ed (euro 250,00= per ed Per_1 Per_2 Per_1 euro 250,00= per ), fino al raggiungimento della loro indipendenza Per_2 economica. Tale contributo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese. Sono da considerarsi ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario le spese di vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi, spese condominiali ordinarie), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), attività ricreative abituali.
e) Il sig. corrisponderà il 50% delle spese extra Parte_1 assegno eventualmente occorrenti ai figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, purchè previamente concordate e documentate, con detrazione delle predette ai fini Irpef al 50% tra i genitori, e quindi f) spese mediche - da documentare - che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2) spese mediche - da documentare - che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
3) spese universitarie - da documentare - che non richiedono il preventivo accordo: - tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo. 4) spese post universitaria - da documentare - che richiedono il preventivo accordo: - corsi di specializzazione o master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; - alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrauniversitarie - da documentare - che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di lingue;
- corsi di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); - spese per attività ludiche e ricreative;
- viaggi studio in
3 Italia e all'estero; - acquisto e manutenzione - comprensivo di bollo e assicurazione - per il mezzo di trasporto dei figli. Ai fini del rimborso pro quota, le spese straordinarie dovranno essere documentate da idonei documenti giustificativi - fatture, ricevute e/o scontrini fiscali – quanto più possibili riferibili ai singoli acquisti effettuati per i figli e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro giorni dieci dalla richiesta. Le spese mediche dovranno recare sullo scontrino e/o fattura il codice fiscale dei figli. Sarà onere del genitore in possesso degli originali aver cura di conservare i predetti ai fini fiscali. Il sig. , nella quota Parte_1 proporzionale di riparto delle spese straordinarie, beneficerà degli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese di studio e/o sanitarie relative ai figli. Le spese mediche straordinarie indifferibili ed urgenti non richiederanno alcun accordo tra i genitori e dovranno in ogni caso essere tra essi divise al 50%.
g) Si richiede che l'assegno unico ed universale per i figli a carico venga ripartito al 50% tra i coniugi – . Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze». si costituiva non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione e chiedendo in ordine alle condizioni accessorie:
«- i figli ed , maggiorenni ma non autonomi, in quanto Per_1 Per_2 studenti, vivranno nella casa familiare sita in Portici (NA), alla Via E.
Gianturco n. 36 unitamente alla madre. - la Sig.ra si impegna ad CP_1 intestarsi il contratto di locazione della casa familiare nonchè a pagare gli oneri condominiali e le utenze afferenti la stessa. - la vettura Opel Adam tg.
BS039KS è intestata al ricorrente, ma utilizzata esclusivamente dalla resistente;
la chiede di intestarsi la detta vettura e la polizza CP_1 assicurativa a sue spese e cure.
- il padre verserà alla Sig.ra – a titolo di contributo di CP_1 mantenimento ordinario per i due figli, ed - la somma di Per_1 Per_2 euro 250,00 per ciascun figlio, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli.
- L'A.U.U. sara richiesto, nella misura del 100%, dalla Sig.ra . CP_1
- Con riferimento all'appartamento sito in Portici, Via Bagnara n. 6 in comproprietà tra i coniugi ed attualmente locato a terzi per un canone di
4 euro 600,00 mensili, la Sig.ra chiede che la somma di euro 400,00 CP_1 venga destinata per pagare il canone di locazione della casa familiare in cui la stessa vive e vivrà con i due figli, mentre la restante parte ovvero euro
200,00 sarà divisa in parti uguali tra i coniugi».
All'udienza del 10.6.2025, le parti, assistite dai rispettivi difensori, comparivano personalmente e raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione personale tra di esse. Adottati i provvedimenti provvisori ed urgente in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10.7.2025 per consentire il deposito del certificato di matrimonio. All'udienza del 10.7.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M..
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 1° co. c.c.. Infatti, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti e sentimenti comuni su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, la crisi dello stesso di gravità tale da escludere la possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni interesse reciproco, è agevole presumere che tra gli stessi sia terminata la comunione materiale e spirituale, che, invece, dovrebbe costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: «premesso che la CP_1 provvederà a intestare a sé il contratto di locazione dell'immobile adibito a casa famigliare e continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico per il figlio , il padre verserà entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli l'assegno di €
800,000 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del
Tribunale COA del 7/03/2018 spese di lite compensate».
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (vale a dire affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); pertanto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
5 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti, come del resto chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da , così provvede: Parte_1
• Pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti, la separazione personale dei coniugi ed (atto nr. 27, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2001) Parte_1 CP_1 in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 let. g) e 69 let.
f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 nr.898, come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.7.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott.ssa Valeria Rosetti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. CP_2
22.10.2024) Parte_2
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