Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026REG.PROV.COLL.
N. 01153/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2024, proposto dal sig. RI DI Di Nixima di Montagna e Regia Corte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 59 del 2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, pronunciata nel giudizio n.r.g. 1153/2024;
e per la declaratoria di nullità:
del decreto del direttore della Direzione Patrimonio del Comune di Catania n. 1 del 2 luglio 2025, di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001;
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, il consigliere LE ZI e uditi per le parti l’avvocato Nicolò D’Alessandro e l’avvocato Carmelo Barreca, su delega dell’avvocato Daniela Maria Macrì;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6 ottobre 2025 e depositato in pari data, il sig. RI DI Di Nixima di Montagna e Regia Corte ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di questo C.g.a.r.s. n. 59 del 2025, impugnando altresì, per asserita violazione di giudicato, il decreto del direttore della Direzione Patrimonio del Comune di Catania n. 1 del 2 luglio 2025, di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 di un’ampia area di 16.843 mq (zona “ Trappeto Sud ”) di proprietà dell’odierno ricorrente, liquidando contestualmente la somma di euro 2.886.005,31, al lordo della ritenuta del 20% a titolo d’imposta pari ad euro 571.847,09 (somma già liquidata con mandati di pagamento del 2012 e del 2013).
2. Il ricorrente, in particolare, ha lamentato che il Comune di Catania avrebbe omesso di:
i) pagare « una parte di sorte capitale (13.923,89) e gli oneri accessori (€ 144.825,88) per un totale di € 158.749,77 » (pagg. 5 e 6 del ricorso); successivamente il ricorrente, con memoria di replica del 21 gennaio 2026, ha precisato che il Comune di Catania ha dimostrato il pagamento della sorte capitale, residuando quindi il pagamento degli oneri accessori per euro 144.825,88;
ii) corrispondere tutte le somme dovute ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 (a titolo di danno non patrimoniale nella misura del 20% del valore venale, e di occupazione senza titolo).
3. Nel presente giudizio si costituito il Comune di Catania, con memoria del 7 novembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso, e replicando altresì al ricorrente con memoria del 25 gennaio 2026.
4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso per ottemperanza è solo parzialmente fondato.
5.1. Infatti:
a) per quanto riguarda gli oneri accessori chiesti dal ricorrente:
a.1) nella sentenza di questo C.g.a.r.s. n. 59 del 2025, è stata pronunciata condanna di pagamento dei soli interessi legali sul « residuo eventualmente ancora dovuto », rispetto alla somma totale di euro 2.886.005,32;
a.2) nel gravato decreto acquisitivo n. 1/2025, si è dato correttamente atto del pagamento della predetta somma di euro 2.886.005,32, al netto della ritenuta del 20% a titolo d’imposta (ritenuta che deve essere più correttamente calcolata in euro 577.201,06), con la conseguenza che l’importo dovuto, al netto della ritenuta del 20% a titolo d’imposta, è pari a euro 2.308.804,26;
a.3) nella medesima sentenza n. 59 del 2025, la Sezione ha altresì precisato che l’importo già corrisposto dal Comune di Catania al ricorrente « è almeno pari ad euro 2.310.149,25 »;
a.4) pertanto, essendo stato già tempestivamente corrisposto l’importo di euro 2.886.005,32 al netto della ritenuta d’imposta, non vi è nessun « residuo eventualmente ancora dovuto » sul quale calcolare gli interessi legali;
a.5) gli unici accessori dovuti ancora dal Comune di Catania riguardano le spese di registrazione della sentenza di cognizione (sentenza T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2105 del 2010), come stabilito dal medesimo T.a.r. etneo con sentenza n. 2157 del 2024 (cfr. § 10), sul punto non riformata dalla Sezione con la sentenza n. 59 del 2025, posta in ottemperanza;
b) per quanto riguarda le ulteriori somme chieste dal ricorrente ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001:
b.1) non possono essere riconosciute le somme a titolo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3 del predetto art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, a fronte della perdita della proprietà dei terreni in questione sin dal 2009 (cfr. § 10.1 della sentenza della Sezione n. 59 del 2025);
b.2) deve essere invece corrisposta la somma forfettaria, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 42- bis d.P.R. n. 327/2001, nella misura del 20% (dal momento che l’occupazione dei predetti terreni avvenne in esecuzione di un P.E.E.P. approvato con D.A. n. 1005/1987) del valore venale dei terreni de quibus : valore venale pari ad euro 3.165.325,00 (come indicato dal T.a.r. catanese nella sentenza n. 120 del 2012, confermata dal C.g.a.r.s. con sentenza n. 579 del 2014), oltre rivalutazione monetaria dalla data di entrata in vigore del predetto articolo 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 (ovvero dal 6 luglio 2011), e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, trattandosi di un debito risarcitorio e perciò di valore.
6. In definitiva il ricorso per ottemperanza deve essere parzialmente accolto ai sensi di cui in motivazione, con conseguente condanna del Comune di Catania al pagamento:
a) delle spese di registrazione della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2105 del 2010;
b) della somma forfettaria, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura del 20% di euro 3.165.325,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come sopra indicato.
7. La presente condanna è pronunciata in forma generica ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., dovendosi concedere un termine di trenta giorni al Comune di Catania – decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza – per proporre al ricorrente il pagamento delle somme dovute, negli importi che dovranno essere esattamente liquidati dal Comune di Catania sulla base di quanto sopra esposto.
8. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza (n.r.g. 1153/2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de NC, Presidente
LE ZI, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ZI | AN de NC |
IL SEGRETARIO