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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8398/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20213T0115220000012024006 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa;
Resistente: come da atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 8398/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta Irrogazione sanzioni numero 2021/3T/011522/000/001/2024/006 notificato in data 2/4/2025.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è un avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione sanzione recante il numero
2021/3T/011522/000/001/2024/006 notificato alla ricorrente in data 02/04/2025 per l'importo complessivo di euro 266,40 comprensiva di sanzioni ed interessi, inerente alla registrazione di un contratto di locazione;
L'Agenzia resistente ha rilevato che il ricorso si basa su un errore che ha portato alla duplicazione della registrazione del contratto di locazione oggetto di giudizio, a seguito del quale la ricorrente ha comunicato la risoluzione del negozio oggetto dell'avviso di liquidazione, presentando istanza di annullamento e allegando la comunicazione di risoluzione e prova del pagamento (in ravvedimento) del dovuto.
A seguito di ciò, l'Ufficio ha provveduto ad annullare, a seguito di istanza di autotutela port. n. 22/07/2025,
l'avviso di liquidazione numero 21/3T/011522/000/001/2024/006 (cfr. documentazione prodotta in giudizio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
RT IE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8398/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20213T0115220000012024006 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa;
Resistente: come da atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 8398/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta Irrogazione sanzioni numero 2021/3T/011522/000/001/2024/006 notificato in data 2/4/2025.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è un avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione sanzione recante il numero
2021/3T/011522/000/001/2024/006 notificato alla ricorrente in data 02/04/2025 per l'importo complessivo di euro 266,40 comprensiva di sanzioni ed interessi, inerente alla registrazione di un contratto di locazione;
L'Agenzia resistente ha rilevato che il ricorso si basa su un errore che ha portato alla duplicazione della registrazione del contratto di locazione oggetto di giudizio, a seguito del quale la ricorrente ha comunicato la risoluzione del negozio oggetto dell'avviso di liquidazione, presentando istanza di annullamento e allegando la comunicazione di risoluzione e prova del pagamento (in ravvedimento) del dovuto.
A seguito di ciò, l'Ufficio ha provveduto ad annullare, a seguito di istanza di autotutela port. n. 22/07/2025,
l'avviso di liquidazione numero 21/3T/011522/000/001/2024/006 (cfr. documentazione prodotta in giudizio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
RT IE