CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2023, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL AZ nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5963 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di ZA rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di AR EK avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a, b, c e d, comma 3 bis, comma 3 ter lett. b, d. Igs. 286 del 1998. La difesa aveva eccepito la nullità dell'ordinanza applicativa della misura per la sua mancata traduzione nella lingua madre dell'indagato nonché l'inefficacia della misura per la mancanza dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.; aveva, altresì, contestato l'esistenza di esigenze cautelari, insistendo, in via subordinata, per una misura meno afflittiva. Il Tribunale rilevava che, con la richiesta di riesame, non poteva essere eccepita l'inefficacia sopravvenuta della misura per irregolarità dell'interrogatorio di garanzia;
respingeva l'eccezione di nullità dell'ordinanza per la sua mancata traduzione nella lingua madre dell'indagato, atteso che il Giudice per le indagini preliminari aveva ordinato detta traduzione e la circostanza che la stessa non fosse stata ancora effettuata non riverberava i suoi effetti sulla esistenza e validità del provvedimento, piuttosto facendo slittare fino alla notifica dell'ordinanza tradotta il nuovo termine per la presentazione della richiesta di riesame. Comunque, l'impugnazione nel merito del provvedimento sanava ogni profilo di inefficacia o invalidità del provvedimento. Sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, atteso che il richiedente il riesame e l'altro cittadino kazaco erano stati indicati dai due migranti come gli scafisti dell'imbarcazione, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di recidiva nonché quello di inquinamento probatorio, tenendo conto che, prima dell'arrivo della polizia giudiziaria, i due indagati avevano ripetutamente chiesto ai migranti trasportati di riferire che gli scafisti erano fuggiti. Trattandosi di soggetto straniero, privo di fissa dimora in Italia, non poteva trovare applicazione la misura degli arresti domiciliari, mentre le misure non custodiali non erano adeguate a soddisfare le esigenze cautelari. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AR EK, deducendo violazione dell'art. 111 della Costituzione con riferimento alla mancata traduzione dell'ordinanza impugnata. Il difensore non aveva affatto affrontato il merito della vicenda, non essendo stato tradotto il provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari aveva dato atto di non avere potuto espletare l'interrogatorio in mancanza di un interprete e, 2 di conseguenza, non solo non vi era stato interrogatorio, ma non era stata nemmeno tradotta l'ordinanza. Si trattava di una discriminazione per coloro che non conoscono la lingua italiana. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per mancanza di esposizione e autonoma valutazione delle esigenze cautelari. In effetti, a seguito della riforma dell'art. 274 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 47 del 2015, le esigenze cautelari non devono essere soltanto concrete, ma attuali. Occorre, quindi, dimostrare la certezza o l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà e che la persona sottoposta alle indagini tornerà a delinquere. Il criterio non era stato seguito nella ordinanza impugnata. La motivazione era ancora più carente con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio. 3. Nella requisitoria scritta, l'Avvocato Generale dr. Pietro Gaeta conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Come esattamente rilevato dall'Avvocato Generale, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce esclusivamente la violazione dell'art. 111 della Costituzione - senza nemmeno indicare il comma della norma costituzionale che si assume violata - è inammissibile per difetto di specificità. In effetti, la violazione di legge presuppone una norma - sostanziale o processuale - di diretta applicazione, che solo in casi specifici può essere costituita da una norma costituzionale o convenzionale. Nel caso di specie viene, invece, evocata un'indicazione del Costituente al legislatore ordinario perché garantisca che la persona accusata del reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo;
tale indicazione necessita di attuazione con norme ordinarie, come precisa la stessa norma costituzionale ("Nel processo penale, la legge assicura che ..."); la violazione di tali norme può essere eccepita come violazione di legge. Incidentalmente il difensore lamenta il fatto che, per l'assenza di un interprete della lingua madre dell'indagato, il Giudice per le indagini preliminari non aveva potuto espletare l'interrogatorio all'udienza di convalida dell'arresto. Si tratta di circostanza che poteva essere dedotta con il ricorso per cassazione 3 avverso l'ordinanza di convalida, ma che non riguarda la legittimità dell'ordinanza cautelare e che, quindi, non poteva essere eccepita con la richiesta di riesame. 2. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità menzionata dal Tribunale di ZA conferma ripetutamente che la mancata traduzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare - traduzione che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto - non ne determina l'invalidità, ma fa slittare la decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame alla data della notifica del provvedimento tradotto (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'indicazione normativa della necessità che le esigenze cautelari siano, oltre che concrete, attuali, è stata ripetutamente attuata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il requisito non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01); in sostanza, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato tale insegnamento, correlandolo alle circostanze del trasporto dei migranti da parte dell'indagato, tali da far temere che, riacquistata la libertà, AR avrebbe potuto rimettersi a disposizione per nuovi trasbordi. Le censure alla motivazione in punto di pericolo di inquinamento probatorio, infine, sono del tutto generiche. Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Presidente
lette le conclusioni dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5963 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di ZA rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di AR EK avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a, b, c e d, comma 3 bis, comma 3 ter lett. b, d. Igs. 286 del 1998. La difesa aveva eccepito la nullità dell'ordinanza applicativa della misura per la sua mancata traduzione nella lingua madre dell'indagato nonché l'inefficacia della misura per la mancanza dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.; aveva, altresì, contestato l'esistenza di esigenze cautelari, insistendo, in via subordinata, per una misura meno afflittiva. Il Tribunale rilevava che, con la richiesta di riesame, non poteva essere eccepita l'inefficacia sopravvenuta della misura per irregolarità dell'interrogatorio di garanzia;
respingeva l'eccezione di nullità dell'ordinanza per la sua mancata traduzione nella lingua madre dell'indagato, atteso che il Giudice per le indagini preliminari aveva ordinato detta traduzione e la circostanza che la stessa non fosse stata ancora effettuata non riverberava i suoi effetti sulla esistenza e validità del provvedimento, piuttosto facendo slittare fino alla notifica dell'ordinanza tradotta il nuovo termine per la presentazione della richiesta di riesame. Comunque, l'impugnazione nel merito del provvedimento sanava ogni profilo di inefficacia o invalidità del provvedimento. Sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, atteso che il richiedente il riesame e l'altro cittadino kazaco erano stati indicati dai due migranti come gli scafisti dell'imbarcazione, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di recidiva nonché quello di inquinamento probatorio, tenendo conto che, prima dell'arrivo della polizia giudiziaria, i due indagati avevano ripetutamente chiesto ai migranti trasportati di riferire che gli scafisti erano fuggiti. Trattandosi di soggetto straniero, privo di fissa dimora in Italia, non poteva trovare applicazione la misura degli arresti domiciliari, mentre le misure non custodiali non erano adeguate a soddisfare le esigenze cautelari. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AR EK, deducendo violazione dell'art. 111 della Costituzione con riferimento alla mancata traduzione dell'ordinanza impugnata. Il difensore non aveva affatto affrontato il merito della vicenda, non essendo stato tradotto il provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari aveva dato atto di non avere potuto espletare l'interrogatorio in mancanza di un interprete e, 2 di conseguenza, non solo non vi era stato interrogatorio, ma non era stata nemmeno tradotta l'ordinanza. Si trattava di una discriminazione per coloro che non conoscono la lingua italiana. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per mancanza di esposizione e autonoma valutazione delle esigenze cautelari. In effetti, a seguito della riforma dell'art. 274 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 47 del 2015, le esigenze cautelari non devono essere soltanto concrete, ma attuali. Occorre, quindi, dimostrare la certezza o l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà e che la persona sottoposta alle indagini tornerà a delinquere. Il criterio non era stato seguito nella ordinanza impugnata. La motivazione era ancora più carente con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio. 3. Nella requisitoria scritta, l'Avvocato Generale dr. Pietro Gaeta conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Come esattamente rilevato dall'Avvocato Generale, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce esclusivamente la violazione dell'art. 111 della Costituzione - senza nemmeno indicare il comma della norma costituzionale che si assume violata - è inammissibile per difetto di specificità. In effetti, la violazione di legge presuppone una norma - sostanziale o processuale - di diretta applicazione, che solo in casi specifici può essere costituita da una norma costituzionale o convenzionale. Nel caso di specie viene, invece, evocata un'indicazione del Costituente al legislatore ordinario perché garantisca che la persona accusata del reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo;
tale indicazione necessita di attuazione con norme ordinarie, come precisa la stessa norma costituzionale ("Nel processo penale, la legge assicura che ..."); la violazione di tali norme può essere eccepita come violazione di legge. Incidentalmente il difensore lamenta il fatto che, per l'assenza di un interprete della lingua madre dell'indagato, il Giudice per le indagini preliminari non aveva potuto espletare l'interrogatorio all'udienza di convalida dell'arresto. Si tratta di circostanza che poteva essere dedotta con il ricorso per cassazione 3 avverso l'ordinanza di convalida, ma che non riguarda la legittimità dell'ordinanza cautelare e che, quindi, non poteva essere eccepita con la richiesta di riesame. 2. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità menzionata dal Tribunale di ZA conferma ripetutamente che la mancata traduzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare - traduzione che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto - non ne determina l'invalidità, ma fa slittare la decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame alla data della notifica del provvedimento tradotto (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'indicazione normativa della necessità che le esigenze cautelari siano, oltre che concrete, attuali, è stata ripetutamente attuata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il requisito non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01); in sostanza, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato tale insegnamento, correlandolo alle circostanze del trasporto dei migranti da parte dell'indagato, tali da far temere che, riacquistata la libertà, AR avrebbe potuto rimettersi a disposizione per nuovi trasbordi. Le censure alla motivazione in punto di pericolo di inquinamento probatorio, infine, sono del tutto generiche. Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Presidente