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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8429 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24664 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli, alla via Napoli n° 251, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alberto, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ Elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875) Per_1 RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazie D'Aprile, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249042850757000, notificata in data 7.10.2024, limitatamente alle pretese creditorie indicate in tre avvisi di addebito, tutti emessi dall' , Controparte_3 relativi a modello DM10 e DM10/V: il primo n. 37120180012353033000, notificato l'11.10.2018, per modello DM10 del 2018, per un importo complessivo di € 2.965,58; 2) il secondo n° 37120220003326604000, notificato il 28.6.2022, per modelli DM10/V, relativi all'anno 2014, per il pagamento del complessivo importo di € 9.487,38; 3) il terzo n° 37120190024342938000, notificato il 31.12.2019, per modelli DM10/V, relativi all'anno 2013, per il pagamento del complessivo importo di € 20.968,16 Eccepisce la prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale.
Chiede, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, dichiararsi nulli e inesistenti gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI CONVENUTI Si sono costituiti gli enti convenuti, resistendo al ricorso, deducendone inammissibilità e infondatezza. CP_ L' deduce la avvenuta rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti mediante pec, evidenziando inoltre che la mancata opposizione degli AVA 37120190024342938000 e 37120220003326604000 nei termini di legge è stata tra l'altro già sancita dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 2213/2021 favorevole all'Istituto e ,con altra sentenza favorevole all'Istituto n. 7409/2023. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti esecutivi di competenza dell'agente per la riscossione L' eccepisce la propria carenza di legittimazione in Controparte_2 relazione alla notificazione e formazione dell'avviso di addebito di competenza esclusiva CP_ dell' , ente creditore della pretesa sostanziale. Entrambi eccepiscono l'insussistenza della eccepita prescrizione e concludono per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio, all'udienza del 6 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con termine per il deposito di note difensive, all'esito della quale viene decisa con la presente sentenza. Deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente ha espressamente limitato l'oggetto della CP_ pretesa ai crediti di natura contributiva e previdenziali, di pertinenza , ricadenti nell'ambito di giurisdizione del tribunale ordinario, sicché appare sussistere la giurisdizione e la competenza per materia del tribunale adito. Nel merito l'opposizione non appare fondata per i motivi che seguono. Parte opponente fonda la propria richiesta sulla sola eccezione di prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Dalle risultanze in atti emerge, tuttavia, in senso contrario la infondatezza della eccezione. CP_ In relazione alle pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito nn. 37120190024342938000 e 37120220003326604000 risulta invero documentata la ritualità CP_ CP_ della notificazione da parte dell' – vedi fascicolo –, peraltro non contestata dalla difesa di parte ricorrente, e il mancato decorso del termine quinquennale al momento della notificazione dell'avviso di intimazione impugnato. La piena ritualità delle predette CP_ notificazioni risulta, del resto, sancita dalle sentenze depositate in atti dall' su ricorsi proposti dalla società istante proprio avverso la notificazione degli avvisi di addebito predetti. Quanto al periodo precedente alla notificazione degli avvisi di addebito, a cui la difesa di parte istante anche nelle note difensive riferisce l'eccezione di prescrizione, va ritenuto che i relativi motivi siano inammissibili in questa sede, perché proposti evidentemente tardivamente rispetto al termine per proporre l'opposizione ex art. 24 d. lgs. 46\1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi nonché perché coperti dalle statuizioni delle precedenti sentenze. Neppure può ritenersi sussistere la prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 37120180012353033000, pure indicato nell'intimazione di pagamento impugnata. La notificazione del predetto avviso risulta ritualmente avvenuta in data 11.10.2018 – vedi CP_ fascicolo – e non risulta del resto specificamente contestata in ricorso. Ne consegue, in primo luogo, la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo sino alla scadenza del termine per proporre l'opposizione ex art. 24 del d. lgs. n. 46\1999, dovendo la stessa essere fatta valere nel predetto termine decadenziale. Per il periodo successivo alla scadenza del termine per proporre l'opposizione, deve poi essere rilevato che parte istante ha senza dubbio avuto conoscenza di un successivo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla intimazione di pagamento n. 071 2023 90118716 66/000071 2023 90118716 66/000, che fa riferimento anche all'avviso di addebito in esame, avendo proposto specifica opposizione, con ricorso RG 14406\2023, definito con CP_ sentenza del tribunale in atti, depositata nel fascicolo . Deve pertanto non dubitarsi del pieno effetto interruttivo della notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 26.6.2023, con nuovo decorso del termine nuovamente validamente e tempestivamente interrotto dall'intimazione di pagamento opposta in questa sede. Quanto sopra consente di superare le eccezioni formali sollevata da parte ricorrente anche nelle note difensive circa la irritualità delle notificazioni delle intimazioni di pagamento, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo degli atti. Il ricorso va pertanto respinto. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Napoli, 18.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24664 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli, alla via Napoli n° 251, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alberto, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ Elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875) Per_1 RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazie D'Aprile, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249042850757000, notificata in data 7.10.2024, limitatamente alle pretese creditorie indicate in tre avvisi di addebito, tutti emessi dall' , Controparte_3 relativi a modello DM10 e DM10/V: il primo n. 37120180012353033000, notificato l'11.10.2018, per modello DM10 del 2018, per un importo complessivo di € 2.965,58; 2) il secondo n° 37120220003326604000, notificato il 28.6.2022, per modelli DM10/V, relativi all'anno 2014, per il pagamento del complessivo importo di € 9.487,38; 3) il terzo n° 37120190024342938000, notificato il 31.12.2019, per modelli DM10/V, relativi all'anno 2013, per il pagamento del complessivo importo di € 20.968,16 Eccepisce la prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale.
Chiede, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, dichiararsi nulli e inesistenti gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI CONVENUTI Si sono costituiti gli enti convenuti, resistendo al ricorso, deducendone inammissibilità e infondatezza. CP_ L' deduce la avvenuta rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti mediante pec, evidenziando inoltre che la mancata opposizione degli AVA 37120190024342938000 e 37120220003326604000 nei termini di legge è stata tra l'altro già sancita dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 2213/2021 favorevole all'Istituto e ,con altra sentenza favorevole all'Istituto n. 7409/2023. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti esecutivi di competenza dell'agente per la riscossione L' eccepisce la propria carenza di legittimazione in Controparte_2 relazione alla notificazione e formazione dell'avviso di addebito di competenza esclusiva CP_ dell' , ente creditore della pretesa sostanziale. Entrambi eccepiscono l'insussistenza della eccepita prescrizione e concludono per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio, all'udienza del 6 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con termine per il deposito di note difensive, all'esito della quale viene decisa con la presente sentenza. Deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente ha espressamente limitato l'oggetto della CP_ pretesa ai crediti di natura contributiva e previdenziali, di pertinenza , ricadenti nell'ambito di giurisdizione del tribunale ordinario, sicché appare sussistere la giurisdizione e la competenza per materia del tribunale adito. Nel merito l'opposizione non appare fondata per i motivi che seguono. Parte opponente fonda la propria richiesta sulla sola eccezione di prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Dalle risultanze in atti emerge, tuttavia, in senso contrario la infondatezza della eccezione. CP_ In relazione alle pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito nn. 37120190024342938000 e 37120220003326604000 risulta invero documentata la ritualità CP_ CP_ della notificazione da parte dell' – vedi fascicolo –, peraltro non contestata dalla difesa di parte ricorrente, e il mancato decorso del termine quinquennale al momento della notificazione dell'avviso di intimazione impugnato. La piena ritualità delle predette CP_ notificazioni risulta, del resto, sancita dalle sentenze depositate in atti dall' su ricorsi proposti dalla società istante proprio avverso la notificazione degli avvisi di addebito predetti. Quanto al periodo precedente alla notificazione degli avvisi di addebito, a cui la difesa di parte istante anche nelle note difensive riferisce l'eccezione di prescrizione, va ritenuto che i relativi motivi siano inammissibili in questa sede, perché proposti evidentemente tardivamente rispetto al termine per proporre l'opposizione ex art. 24 d. lgs. 46\1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi nonché perché coperti dalle statuizioni delle precedenti sentenze. Neppure può ritenersi sussistere la prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 37120180012353033000, pure indicato nell'intimazione di pagamento impugnata. La notificazione del predetto avviso risulta ritualmente avvenuta in data 11.10.2018 – vedi CP_ fascicolo – e non risulta del resto specificamente contestata in ricorso. Ne consegue, in primo luogo, la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo sino alla scadenza del termine per proporre l'opposizione ex art. 24 del d. lgs. n. 46\1999, dovendo la stessa essere fatta valere nel predetto termine decadenziale. Per il periodo successivo alla scadenza del termine per proporre l'opposizione, deve poi essere rilevato che parte istante ha senza dubbio avuto conoscenza di un successivo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla intimazione di pagamento n. 071 2023 90118716 66/000071 2023 90118716 66/000, che fa riferimento anche all'avviso di addebito in esame, avendo proposto specifica opposizione, con ricorso RG 14406\2023, definito con CP_ sentenza del tribunale in atti, depositata nel fascicolo . Deve pertanto non dubitarsi del pieno effetto interruttivo della notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 26.6.2023, con nuovo decorso del termine nuovamente validamente e tempestivamente interrotto dall'intimazione di pagamento opposta in questa sede. Quanto sopra consente di superare le eccezioni formali sollevata da parte ricorrente anche nelle note difensive circa la irritualità delle notificazioni delle intimazioni di pagamento, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo degli atti. Il ricorso va pertanto respinto. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Napoli, 18.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo