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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3175/2018
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della Dott. AN AL in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, C. F.: , domiciliato presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Leonardo R. Filareti, sito in Cariati al Vico Campanile n° 9, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella
Arlotta, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO
La ricorrente, ricevuta in data 04/07/2018 la notifica dell'avviso di addebito n.
33420180001449532000 da parte dell' , relativo al pagamento di contributi per la Gestione CP_2
Commercianti per l'anno 2017, per un importo complessivo di € 2.997,74 adiva il tribunale di
Castrovillari, sez. Lavoro e Previdenza, onde vederne riconosciuta l'illegittimità e conseguentemente annullata la pretesa creditoria. Articolava la propria opposizione contestando che la ditta individuale
“Mirto Gioielli di Miraglia Concetta” aveva cessato ogni attività il 23/04/2013 ed era stata cancellata il 01/08/2014, come da visura CCIAA che allegava;
che dal 30/06/2016, aveva cessato la sua qualifica di socio della società AN AL Metal SU , come da atto notarile allegato e, Controparte_3 infine, che nell'anno 2017 non aveva svolto alcuna attività commerciale, né in forma autonoma né associata. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito, ritenendo che non sussistessero i presupposti di fatto e di diritto per la richiesta contributiva da parte dell' . CP_2
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che la ricorrente aveva CP_2 presentato domanda di iscrizione alla gestione commercianti in data 7 giugno 2004, e successivamente nuova iscrizione nel novembre 2010, senza mai presentare domanda di cancellazione;
inoltre, risultava aver svolto attività commerciale con l'impresa “Mirto Gioielli”, e successivamente aver costituito la società AN AL Metal SU S.r.l., ove ha continuato a prestare attività lavorativa;
sosteneva, quindi, il resistente che la ricorrente, nel 2017, pur Controparte_4 formalmente assunta come dipendente, avesse continuato a svolgere attività commerciale abituale e prevalente, configurandosi come socio di fatto, in quanto la figlia , formalmente Persona_1 socia, non risiedeva né operava presso la sede della società; infine, la ricorrente riprendeva la carica di amministratore nel 2018 e versava contributi alla gestione commercianti nel 2019, confermando la continuità dell'attività.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
DIRITTO
Innanzitutto, nel procedere alla qualificazione della domanda proposta, va affermato che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992).
La Cassazione, a tal proposito, ha ribadito che in tema di riscossione di contributi previdenziali, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009, 12108/2010,
22862/2010 e più di recente Cassazione Civile, sezione lavoro, 28/04/2017, n. 10583 “grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Tanto premesso, ritiene il giudicante che, nella specie l' non abbia fornito sufficienti elementi CP_2 per affermare la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo alla ricorrente. In effetti, la pretesa contributiva fatta valere dall' con l'avviso di addebito oggetto di CP_2 opposizione (contributi IVS Gestione Commercianti) presuppone la iscrizione/iscrivibilità dell'opponente nella Gestione Commercianti per l'intero periodo oggetto di causa.
Ciò posto e riassumendo brevemente i termini della vicenda, si evidenzia che la ricorrente nel proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180001449532000, relativo alla richiesta di pagamento di contributi previdenziali per la Gestione Commercianti per l'anno 2017, per un importo complessivo di € 2.997,74, deduceva di non aver svolto, nell'annualità in contestazione, alcuna attività commerciale o lavorativa autonoma, dimostrando di contro di aver cessato l'attività dell'impresa individuale “Mirto Gioielli” nel 2013 (come da visura camerale allegata) e la qualifica di socio della società “AN AL Metal SU S.r.l.” in data 30 giugno 2016 (come da atto notarile prodotto in atti). L , costituitosi in giudizio, ha chiesto di contro il rigetto del ricorso, sostenendo CP_2 che la ricorrente avrebbe continuato a svolgere attività lavorativa all'interno della società anche nel
2017, sebbene formalmente come dipendente, e che tale attività configurerebbe una posizione di socio di fatto, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Tuttavia, dagli atti di causa emerge chiaramente che la ricorrente ha formalmente cessato la carica di socio e amministratore della società “AN AL Metal SU S.r.l.” nel luglio 2016, trasferendo le quote alla figlia;
inoltre, proprio dalla documentazione prodotta dall' risulta Persona_1 CP_2 attestata la qualità di lavoratore dipendente della ricorrente nel periodo marzo–giugno 2017, peraltro alle dipendenze della medesima società per la quale l'Ente reclama la contribuzione nella gestione separata (vedasi allegati n. 8 e 12 del fascicolo di parte resistente).
Orbene, quindi, è pacifico ed incontestato che la ricorrente nell'anno 2017 è stata assunta come lavoratrice dipendente della “AN AL Metal SU S.r.l.”, mentre alcuna prova il medesimo fornisce circa la presunta permanenza di fatto della ricorrente nella compagine Controparte_5 societaria per l'anno 2017, né alcuna ulteriore elemento di prova prodotto è idoneo a dimostrare che la ricorrente abbia svolto nella medesima annualità l'esercizio di attività commerciale in forma autonoma o associata, rimanendo le asserzioni svolte dalla difesa della resistente mere deduzioni prive di riscontri concreti.
Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato risulta illegittimo, in quanto fondato su presupposti di fatto e di diritto non sussistenti, e deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona del dott. AN AL in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 33420180001449532000;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 9.10.2025
Il Giudice
Dott. AN AL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della Dott. AN AL in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, C. F.: , domiciliato presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Leonardo R. Filareti, sito in Cariati al Vico Campanile n° 9, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella
Arlotta, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO
La ricorrente, ricevuta in data 04/07/2018 la notifica dell'avviso di addebito n.
33420180001449532000 da parte dell' , relativo al pagamento di contributi per la Gestione CP_2
Commercianti per l'anno 2017, per un importo complessivo di € 2.997,74 adiva il tribunale di
Castrovillari, sez. Lavoro e Previdenza, onde vederne riconosciuta l'illegittimità e conseguentemente annullata la pretesa creditoria. Articolava la propria opposizione contestando che la ditta individuale
“Mirto Gioielli di Miraglia Concetta” aveva cessato ogni attività il 23/04/2013 ed era stata cancellata il 01/08/2014, come da visura CCIAA che allegava;
che dal 30/06/2016, aveva cessato la sua qualifica di socio della società AN AL Metal SU , come da atto notarile allegato e, Controparte_3 infine, che nell'anno 2017 non aveva svolto alcuna attività commerciale, né in forma autonoma né associata. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito, ritenendo che non sussistessero i presupposti di fatto e di diritto per la richiesta contributiva da parte dell' . CP_2
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che la ricorrente aveva CP_2 presentato domanda di iscrizione alla gestione commercianti in data 7 giugno 2004, e successivamente nuova iscrizione nel novembre 2010, senza mai presentare domanda di cancellazione;
inoltre, risultava aver svolto attività commerciale con l'impresa “Mirto Gioielli”, e successivamente aver costituito la società AN AL Metal SU S.r.l., ove ha continuato a prestare attività lavorativa;
sosteneva, quindi, il resistente che la ricorrente, nel 2017, pur Controparte_4 formalmente assunta come dipendente, avesse continuato a svolgere attività commerciale abituale e prevalente, configurandosi come socio di fatto, in quanto la figlia , formalmente Persona_1 socia, non risiedeva né operava presso la sede della società; infine, la ricorrente riprendeva la carica di amministratore nel 2018 e versava contributi alla gestione commercianti nel 2019, confermando la continuità dell'attività.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
DIRITTO
Innanzitutto, nel procedere alla qualificazione della domanda proposta, va affermato che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992).
La Cassazione, a tal proposito, ha ribadito che in tema di riscossione di contributi previdenziali, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009, 12108/2010,
22862/2010 e più di recente Cassazione Civile, sezione lavoro, 28/04/2017, n. 10583 “grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Tanto premesso, ritiene il giudicante che, nella specie l' non abbia fornito sufficienti elementi CP_2 per affermare la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo alla ricorrente. In effetti, la pretesa contributiva fatta valere dall' con l'avviso di addebito oggetto di CP_2 opposizione (contributi IVS Gestione Commercianti) presuppone la iscrizione/iscrivibilità dell'opponente nella Gestione Commercianti per l'intero periodo oggetto di causa.
Ciò posto e riassumendo brevemente i termini della vicenda, si evidenzia che la ricorrente nel proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180001449532000, relativo alla richiesta di pagamento di contributi previdenziali per la Gestione Commercianti per l'anno 2017, per un importo complessivo di € 2.997,74, deduceva di non aver svolto, nell'annualità in contestazione, alcuna attività commerciale o lavorativa autonoma, dimostrando di contro di aver cessato l'attività dell'impresa individuale “Mirto Gioielli” nel 2013 (come da visura camerale allegata) e la qualifica di socio della società “AN AL Metal SU S.r.l.” in data 30 giugno 2016 (come da atto notarile prodotto in atti). L , costituitosi in giudizio, ha chiesto di contro il rigetto del ricorso, sostenendo CP_2 che la ricorrente avrebbe continuato a svolgere attività lavorativa all'interno della società anche nel
2017, sebbene formalmente come dipendente, e che tale attività configurerebbe una posizione di socio di fatto, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Tuttavia, dagli atti di causa emerge chiaramente che la ricorrente ha formalmente cessato la carica di socio e amministratore della società “AN AL Metal SU S.r.l.” nel luglio 2016, trasferendo le quote alla figlia;
inoltre, proprio dalla documentazione prodotta dall' risulta Persona_1 CP_2 attestata la qualità di lavoratore dipendente della ricorrente nel periodo marzo–giugno 2017, peraltro alle dipendenze della medesima società per la quale l'Ente reclama la contribuzione nella gestione separata (vedasi allegati n. 8 e 12 del fascicolo di parte resistente).
Orbene, quindi, è pacifico ed incontestato che la ricorrente nell'anno 2017 è stata assunta come lavoratrice dipendente della “AN AL Metal SU S.r.l.”, mentre alcuna prova il medesimo fornisce circa la presunta permanenza di fatto della ricorrente nella compagine Controparte_5 societaria per l'anno 2017, né alcuna ulteriore elemento di prova prodotto è idoneo a dimostrare che la ricorrente abbia svolto nella medesima annualità l'esercizio di attività commerciale in forma autonoma o associata, rimanendo le asserzioni svolte dalla difesa della resistente mere deduzioni prive di riscontri concreti.
Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato risulta illegittimo, in quanto fondato su presupposti di fatto e di diritto non sussistenti, e deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona del dott. AN AL in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 33420180001449532000;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 9.10.2025
Il Giudice
Dott. AN AL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.