Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01557/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2020, proposto da
Bluserena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES PR in Lecce, via Scarambone 56;
per l'annullamento
dell'Ordinanza del Responsabile del Settore VII “Urbanistica” del Comune di Ginosa di cui alla nota prot. n. 0026459 del 5.10.2020, in pari data notificata all'odierna ricorrente a mezzo Posta Elettronica Certificata, recante “Atto di diffida del 10.06.2019, prot. n. 0015638 dell'11.06.2019 ditta C.P. - Comunicazione ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/90 e s.m.i. di avvio procedimento propedeutica all'emissione di ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino opere edilizie realizzate in difformità: Ditta Bluserena S.p.A. - ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI”- di tutti gli atti istruttori, preordinati, conseguenti e/o comunque connessi all'ordinanza che precede.
Con riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto, anche in corso di causa, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. FE AF e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- all’udienza del 12 febbraio 2026 il Collegio ha sottoposto a parte ricorrente questione circa la persistenza dell’interesse al ricorso, alla luce dell’avvenuta ottemperanza dell’ordinanza di demolizione, del provvedimento di conferma intervenuto nel 2021 e non impugnato e della complessiva evoluzione della vicenda alla luce della nuova istruttoria del Comune in corso;
- il difensore di parte ricorrente ha aderito, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
LE AR, Primo Referendario
FE AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE AF | AN PA |
IL SEGRETARIO