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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1096/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1096 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa in via Risorgimento n. 45,
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente nella via Idria n. 13, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonino
Iozia, giusta procura in atti;
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/09/2025 e rimessa in decisione innanzi al Collegio con provvedimento del 27/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- le parti hanno contratto matrimonio il 26/07/1997 in Modica (RG), il cui atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso al n.128, Parte II,
Serie A, dell'anno 1997;
- dal matrimonio tra i ricorrenti è nata, in data 18/10/2000, la figlia oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- in data 18/06/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 22/02/2024, giusta sentenza n.
326/2024 R.G., pubblicata in data 22/02/2024, a seguito della quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
- ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 23/09/2021, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1024/2023, pubblicata dal Tribunale di Ragusa il 29/06/2023, all'esito del procedimento n.
153/2021 R.G. e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l.
6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
2 - l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1. Ciascun coniuge sarà libero di fissare la propria residenza nel territorio della
Repubblica ovunque riterrà opportuno, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Modica (RG), nella via Idria n. 13, di proprietà esclusiva del sig. sarà assegnata in via definitiva allo stesso, in quanto la sig.ra Parte_2
ha già trasferito la residenza in Modica, nella via Risorgimento n. 45; Pt_1
3. i ricorrenti non hanno interessi economico – patrimoniali in comune tra loro: non sono cointestatari di beni immobili, né di beni mobili, neppure registrati;
gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente ed espressamente al mantenimento e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista economico – patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
4. la figlia aggiorenne ed autonoma economicamente attualmente si è trasferita a Per_1
Tione di Trento, per motivi di lavoro”;
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- l'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con norme imperative, diritti indisponibili e con l'interesse della figlia;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Modica il 26/07/1997, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio dello stesso Comune dell'anno 1997, Parte II, Serie A, al n. 128, alle condizioni concordate riportate in motivazione;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
3 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1096 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa in via Risorgimento n. 45,
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente nella via Idria n. 13, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonino
Iozia, giusta procura in atti;
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/09/2025 e rimessa in decisione innanzi al Collegio con provvedimento del 27/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- le parti hanno contratto matrimonio il 26/07/1997 in Modica (RG), il cui atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso al n.128, Parte II,
Serie A, dell'anno 1997;
- dal matrimonio tra i ricorrenti è nata, in data 18/10/2000, la figlia oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- in data 18/06/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 22/02/2024, giusta sentenza n.
326/2024 R.G., pubblicata in data 22/02/2024, a seguito della quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
- ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 23/09/2021, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1024/2023, pubblicata dal Tribunale di Ragusa il 29/06/2023, all'esito del procedimento n.
153/2021 R.G. e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l.
6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
2 - l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1. Ciascun coniuge sarà libero di fissare la propria residenza nel territorio della
Repubblica ovunque riterrà opportuno, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Modica (RG), nella via Idria n. 13, di proprietà esclusiva del sig. sarà assegnata in via definitiva allo stesso, in quanto la sig.ra Parte_2
ha già trasferito la residenza in Modica, nella via Risorgimento n. 45; Pt_1
3. i ricorrenti non hanno interessi economico – patrimoniali in comune tra loro: non sono cointestatari di beni immobili, né di beni mobili, neppure registrati;
gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente ed espressamente al mantenimento e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista economico – patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
4. la figlia aggiorenne ed autonoma economicamente attualmente si è trasferita a Per_1
Tione di Trento, per motivi di lavoro”;
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- l'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con norme imperative, diritti indisponibili e con l'interesse della figlia;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Modica il 26/07/1997, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio dello stesso Comune dell'anno 1997, Parte II, Serie A, al n. 128, alle condizioni concordate riportate in motivazione;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
3 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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