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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3761/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3761/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Dolcini presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Faenza (RA), Corso Mazzini n.47, come da procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Con le medesime note scritte, le parti si impegnano a confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno nella vita dell'altro e si manterranno ognuno per proprio conto con i proventi dei propri redditi e rinunciano ad avanzare, l'uno nei confronti dell'altro,
richiesta di assegno di mantenimento.
pagina 1 di 5 2) La casa coniugale di comune proprietà sita in Faenza, via Emilia Ponente, 87 rimarrà assegnata a ed al figlio che manterrà la residenza presso la madre. Tutti i mobili ed arredi Parte_1 Per_1
della casa coniugale rimarranno di proprietà di . Parte_1
3) Si dà atto che il signor ha già trovato altra idonea abitazione in Faenza ove si trasferirà Parte_2
entro il 31.10.2024 portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali.
4) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali ne Per_1
cureranno insieme ed in accordo fra loro istruzione, educazione e mantenimento, con affido condiviso e paritario per cui trascorrerà una settimana alternata con ciascun genitore. Il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alternati periodi natalizi dal 23/30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Riguardo alle vacanze Pasquali il genitore a cui spetta il giorno di Pasqua trascorrerà con il figlio anche i giorni di vacanza ad essa antecedenti. All'altro genitore spetteranno i rimanenti giorni di vacanza. In
questo modo un genitore trascorrerà con il figlio il giorno di Natale e l'altro quello di Pasqua, il tutto ad anni alterni. Il figlio trascorrerà con il genitore il giorno del di lui compleanno. Per quanto riguarda le vacanze estive potrà trascorrere con ognuno dei genitori quindici giorni consecutivi o non Per_1
consecutivi, da concordarsi entro il 30 di maggio di ogni anno.
5) In considerazione delle rispettive condizioni economiche e del collocamento paritario del minore a ciascuno dei genitori, i coniugi ritengono adeguato optare per il mantenimento diretto del figlio, senza necessità di versamenti a titolo di concorso reciproco;
6) Per quanto attiene le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute in ragione del 50% da ciascun coniuge e saranno disciplinate secondo il protocollo per i procedimenti in materia familiare approvato congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Ravenna e dalla Magistratura Ravennate (paragrafo 6)
pag. 5 e 6) di cui i coniugi dichiarano di avere ricevuto copia e di conoscere.
7) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, se superiori ad euro 250,00= a fronte di una pronta richiesta scritta tramite mail e/o sms e/o whatsapp di uno dei due genitori, l'altro dovrà
manifestare tempestivamente entro giorni 3 (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta), pagina 2 di 5 sempre per iscritto tramite mail e/o sms o whatsapp e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto di motivato dissenso, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
8) Con cadenza mensile verranno reciprocamente inviati i rispettivi rendiconti e le eventuali compensazioni saranno regolate entro dieci giorni dall'invio.
9) e , al fine di soddisfare i reciproci interessi e definire i rapporti Parte_1 Parte_2
personali e patrimoniali della famiglia per il periodo successivo alla separazione, stabiliscono che si impegni a trasferire a che si impegna ad acquistare la piena proprietà, Parte_2 Parte_1
entro il 31.10.2027, la quota del 50% pro indiviso in piena proprietà del seguente immobile: immobile sito in Faenza via Emilia Ponente n. 87 Piano T-1 identificato nel Catasto di suddetto Comune al foglio
113 sub 10, cat. A/3 , classe 1, consistenza 9 vani, rendita € 836,66; sub 11, cat. F/4.
A titolo di corrispettivo per detto trasferimento si obbliga: a) a pagare a far tempo dal Parte_1
luglio 2024 per intero, tenendo indenne , le rate di mutuo acceso con la Parte_2 [...]
intestato a e , rata dell'importo di euro 1.022.86=. Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Il Debito residuo al 29.07.2024 ammontava ad € 107.356,87 e l'ultima rata scadrà il 29.02.2034; b) a corrispondere, anche in più rate, la somma di euro 40.000,00= a far tempo e dalla sottoscrizione dell'atto preliminare di trasferimento ex art. 2645 bis c.c. da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione.
10) Agli effetti previsti dalle leggi tributarie e ai fini fiscali, le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali qui contenute, ed in particolare il sopra descritto trasferimento nonché il preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c. sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che dovranno essere perfezionati per regolare i rapporti economici come sopra descritti, siano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6/03/87 n. 74
11) Il compenso del Notaio incaricato e scelto da sarà a suo carico mentre sarà a carico Parte_1
di . Le parti dichiarano di non voler depositare relazione tecnica integrata. Controparte_2
pagina 3 di 5 12) L'autovettura OPEL CORSA targata FW 568 AE intestata a rimane assegnata a Parte_1
e le parti si impegnano a pagare in ragione di un mezzo ciascuno le rate del finanziamento Parte_2
contratto per il suo acquisto fino alla scadenza L'autovettura 500L targata EW 442 PB intestata a rimane assegnata a . Essendo detti trasferimenti funzionali e Parte_2 Parte_1
indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale si chiede che siano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 meglio illustrate al punto 10 ed applicabili al caso di specie.
13) I coniugi si danno altresì reciprocamente atto, con la sottoscrizione del presente accordo, di avere regolato fra loro ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra,
anche a titolo di rimborso spese o di rate di mutuo;
14) I coniugi si prestano consenso per l'espatrio nonché per il rilascio di carta di identità e/o passaporto intestato al figlio minore e si obbligano a confermarlo ove necessario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 13/2025, pubblicata il 10/01/2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto il Parte_2 Parte_1 cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
10/07/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 13/2025, pubblicata il pagina 4 di 5 10/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, relativi all'affidamento e collocamento del figlio minore, all'assegnazione della casa familiare ed al mantenimento del minore, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati del figlio minore, nè con norme imperative o di ordine pubblico, e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto essenziale degli accordi del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3761/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 concordatario Faenza (RA) il 22/05/2010, trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2010, atto n. 11, Parte II, Serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, relativi all'affidamento e collocamento del figlio , all'assegnazione della casa familiare ed al Per_1 mantenimento del minore, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti, e DÀ ATTO degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto essenziale degli accordi del divorzio;
d) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3761/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Dolcini presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Faenza (RA), Corso Mazzini n.47, come da procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Con le medesime note scritte, le parti si impegnano a confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno nella vita dell'altro e si manterranno ognuno per proprio conto con i proventi dei propri redditi e rinunciano ad avanzare, l'uno nei confronti dell'altro,
richiesta di assegno di mantenimento.
pagina 1 di 5 2) La casa coniugale di comune proprietà sita in Faenza, via Emilia Ponente, 87 rimarrà assegnata a ed al figlio che manterrà la residenza presso la madre. Tutti i mobili ed arredi Parte_1 Per_1
della casa coniugale rimarranno di proprietà di . Parte_1
3) Si dà atto che il signor ha già trovato altra idonea abitazione in Faenza ove si trasferirà Parte_2
entro il 31.10.2024 portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali.
4) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali ne Per_1
cureranno insieme ed in accordo fra loro istruzione, educazione e mantenimento, con affido condiviso e paritario per cui trascorrerà una settimana alternata con ciascun genitore. Il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alternati periodi natalizi dal 23/30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Riguardo alle vacanze Pasquali il genitore a cui spetta il giorno di Pasqua trascorrerà con il figlio anche i giorni di vacanza ad essa antecedenti. All'altro genitore spetteranno i rimanenti giorni di vacanza. In
questo modo un genitore trascorrerà con il figlio il giorno di Natale e l'altro quello di Pasqua, il tutto ad anni alterni. Il figlio trascorrerà con il genitore il giorno del di lui compleanno. Per quanto riguarda le vacanze estive potrà trascorrere con ognuno dei genitori quindici giorni consecutivi o non Per_1
consecutivi, da concordarsi entro il 30 di maggio di ogni anno.
5) In considerazione delle rispettive condizioni economiche e del collocamento paritario del minore a ciascuno dei genitori, i coniugi ritengono adeguato optare per il mantenimento diretto del figlio, senza necessità di versamenti a titolo di concorso reciproco;
6) Per quanto attiene le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute in ragione del 50% da ciascun coniuge e saranno disciplinate secondo il protocollo per i procedimenti in materia familiare approvato congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Ravenna e dalla Magistratura Ravennate (paragrafo 6)
pag. 5 e 6) di cui i coniugi dichiarano di avere ricevuto copia e di conoscere.
7) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, se superiori ad euro 250,00= a fronte di una pronta richiesta scritta tramite mail e/o sms e/o whatsapp di uno dei due genitori, l'altro dovrà
manifestare tempestivamente entro giorni 3 (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta), pagina 2 di 5 sempre per iscritto tramite mail e/o sms o whatsapp e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto di motivato dissenso, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
8) Con cadenza mensile verranno reciprocamente inviati i rispettivi rendiconti e le eventuali compensazioni saranno regolate entro dieci giorni dall'invio.
9) e , al fine di soddisfare i reciproci interessi e definire i rapporti Parte_1 Parte_2
personali e patrimoniali della famiglia per il periodo successivo alla separazione, stabiliscono che si impegni a trasferire a che si impegna ad acquistare la piena proprietà, Parte_2 Parte_1
entro il 31.10.2027, la quota del 50% pro indiviso in piena proprietà del seguente immobile: immobile sito in Faenza via Emilia Ponente n. 87 Piano T-1 identificato nel Catasto di suddetto Comune al foglio
113 sub 10, cat. A/3 , classe 1, consistenza 9 vani, rendita € 836,66; sub 11, cat. F/4.
A titolo di corrispettivo per detto trasferimento si obbliga: a) a pagare a far tempo dal Parte_1
luglio 2024 per intero, tenendo indenne , le rate di mutuo acceso con la Parte_2 [...]
intestato a e , rata dell'importo di euro 1.022.86=. Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Il Debito residuo al 29.07.2024 ammontava ad € 107.356,87 e l'ultima rata scadrà il 29.02.2034; b) a corrispondere, anche in più rate, la somma di euro 40.000,00= a far tempo e dalla sottoscrizione dell'atto preliminare di trasferimento ex art. 2645 bis c.c. da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione.
10) Agli effetti previsti dalle leggi tributarie e ai fini fiscali, le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali qui contenute, ed in particolare il sopra descritto trasferimento nonché il preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c. sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che dovranno essere perfezionati per regolare i rapporti economici come sopra descritti, siano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6/03/87 n. 74
11) Il compenso del Notaio incaricato e scelto da sarà a suo carico mentre sarà a carico Parte_1
di . Le parti dichiarano di non voler depositare relazione tecnica integrata. Controparte_2
pagina 3 di 5 12) L'autovettura OPEL CORSA targata FW 568 AE intestata a rimane assegnata a Parte_1
e le parti si impegnano a pagare in ragione di un mezzo ciascuno le rate del finanziamento Parte_2
contratto per il suo acquisto fino alla scadenza L'autovettura 500L targata EW 442 PB intestata a rimane assegnata a . Essendo detti trasferimenti funzionali e Parte_2 Parte_1
indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale si chiede che siano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 meglio illustrate al punto 10 ed applicabili al caso di specie.
13) I coniugi si danno altresì reciprocamente atto, con la sottoscrizione del presente accordo, di avere regolato fra loro ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra,
anche a titolo di rimborso spese o di rate di mutuo;
14) I coniugi si prestano consenso per l'espatrio nonché per il rilascio di carta di identità e/o passaporto intestato al figlio minore e si obbligano a confermarlo ove necessario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 13/2025, pubblicata il 10/01/2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto il Parte_2 Parte_1 cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
10/07/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 13/2025, pubblicata il pagina 4 di 5 10/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, relativi all'affidamento e collocamento del figlio minore, all'assegnazione della casa familiare ed al mantenimento del minore, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati del figlio minore, nè con norme imperative o di ordine pubblico, e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto essenziale degli accordi del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3761/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 concordatario Faenza (RA) il 22/05/2010, trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2010, atto n. 11, Parte II, Serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, relativi all'affidamento e collocamento del figlio , all'assegnazione della casa familiare ed al Per_1 mantenimento del minore, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti, e DÀ ATTO degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto essenziale degli accordi del divorzio;
d) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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