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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito DEl'udienza DE 04/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi DEl'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13866/2024 promossa da:
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - Controparte_1
MT, Brasile, residente in [...]de Contumil 582, Porto, Portogallo, C.P.F. C.F._1
[... ;
cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_1
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...]da Caneja n. 29, Lisbona, Portogallo, C.P.F.
; C.F._2
cittadino brasiliano, nato il [...] a Controparte_2
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...]de Oliveira, 589, Nossa Senhora do Amparo,
Rondonópolis - MT, Brasile, C.P.F. ; C.F._3
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - MT, Brasile, Parte_2 residente in [...], 207, Vila Iracy, Rondonópolis - MT, Brasile, C.P.F. ; C.F._4
, cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_3
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...], 207, Vila Iracy, Rondonópolis - MT,
Brasile, C.P.F. PartitaIVA_1
Tutti rappresentati difesi dall'avv. Valerio Piccolo e dall'avvocato stabilito C.F._5 advogado Andrew Luiz Montone , che agiscono d'intesa come da C.F._6 dichiarazione depositata, domiciliati in indirizzo telematico
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege DE
pagina 1 di 8 PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 25/11/25 in sostituzione DEl'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 04/12/25:
«Con le presenti note la difesa dei ricorrenti si richiama integralmente al contenuto DE ricorso e DEla documentazione depositata. Inoltre si intendono sottoporre all'attenzione di questo Egregio Tribunale alcune riflessioni giuridiche in merito alla decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso Tribunale in altro procedimento (R.G. 3080/2024). Dato atto che: - in data 10/02/2025 si depositava in atti notifica via PEC DE ricorso e originario decreto di fissazione udienza.
- in data 31/07/2025 veniva pubblicata la sentenza n. 142/2025 DEla Corte Costituzionale;
- in data 24/11/2025 è stata depositata l'integrazione documentale relativa alle prove consolari. - alla data DEle presenti note il convenuto non risulta costituito in giudizio, nonostante regolare CP_3 notifica a mezzo PEC depositata in atti. In caso di costituzione fuori termine ci si riserva di replicare»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. DE 04/10/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti DE sig. Persona_1 figlio di e cittadino italiano, nato a [...], oggi VA DE Po (FE) il Persona_2 Persona_3
15/06/1887 (doc. 5 ricorso), emigrato in Brasile, dove si era sposato e aveva avuto prole, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 6 ricorso).
A sostegno DEla domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Il sig. Persona_1
come si è detto emigrato in Brasile, contraeva matrimonio in Brasile, in data 03/10/1907 con
[...]
come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 07). Dalla loro unione Controparte_4 coniugale nasceva nato il [...] a [...] -SP Brasile, come risulta dal Persona_4 certificato di nascita, tradotto e apostillato (v. doc. 08). Lo stesso contraeva matrimonio in data
01/12/1934 con , come risulta da certificato di matrimonio apostillato e Persona_5 tradotto (v. doc. 09). Dalla loro unione coniugale nascevano due figli A e B ed in particolare: A)
nato il [...] a [...] - SP Brasile, come risulta dal certificato di Persona_6 nascita, tradotto e apostillato (v. doc. 10). Lo stesso contraeva matrimonio in data 29/05/1965 con
, come risulta da certificato di matrimonio apostillato e tradotto (v. doc. Persona_7
11). Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie A1 e A2 ed in particolare: A1) Parte_4 nata il [...] a [...] - MT BRASILE come risulta da certificato di nascita (v. doc. 12).
Dall'unione naturale tra la stessa e nasceva il ricorrente A1.1 ed in Persona_8 particolare: A1.1) nato il [...] a [...]
Rondonópolis - MT, Brasile, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 13). A2) la ricorrente
nata il [...] a [...] - MT, Brasile, come risulta da certificato Parte_2 di nascita (v. doc. 14). Dall'unione naturale tra la stessa e nasceva il ricorrente Persona_9 Pt_3
pagina 2 di 8 A2.1 ed in particolare: A2.1) , nato il [...] a [...]
Rondonópolis - MT, Brasile, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 15) e dichiarazione di maternità naturale (v. doc 16). B) nato il [...] a [...] - SP Parte_5
Brasile, come risulta dal certificato di nascita (v. doc. 17). Lo stesso contraeva matrimonio in data
06/10/1972 con , come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 18). Dalla loro Persona_10 unione coniugale nasceva una figlia B1 ed in particolare la ricorrente: B1) Controparte_1
nata il [...] a [...] - MT, Brasile, come risulta dal certificato di
[...] nascita, (v. doc. 19). La stessa contraeva matrimonio in data 16/04/1999 con Persona_11 prendendo dopo le nozze il nome di come risulta da certificato di Parte_6 matrimonio apostillato e tradotto (v. doc. 20). Successivamente la stessa si separava e successivamente divorziava, tornando a chiamarsi con il nome da nubile di Dalla loro Controparte_1 unione coniugale nasceva un figlio B1.1 ed in particolare il ricorrente: B1.1)
[...]
nato il [...] a [...] - MT, Brasile come risulta da Parte_1 certificato di nascita (v. doc. 21)».
Fissata la prima udienza nel 22/04/25, è stata rinviata una prima volta al giorno 08/07/25 e poi una seconda volta al 25/11/25. Nelle more, la causa è pervenuta all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 DE Presidente DE Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal
03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, per cui è stata rinviata un'ultima volta, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 04/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, DE ricorso e DE provvedimento di fissazione Controparte_3 DEla prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 10/02/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
In data 10/02/25 sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto in data 25/11/2025, quindi nel termine assegnato DE 04/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale DEl'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, DE decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge DEega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica DEla controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d pagina 3 di 8 decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), DE codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile e in Portogallo, dall'altro il Comune di nascita DEl'avo, cittadino italiano, è quello di Ro (FE), divenuto oggi VA DE Po (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione DEla controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la DEibera DE CSM DE 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini DE raggiungimento degli obiettivi DE PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F DEla circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore DE D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi DEl'art. 29 DE medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate in Italia quanto ai due ricorrenti residenti in [...]e rilasciate in Brasile dai restanti ricorrenti aventi residenza in Brasile.
Tali procure brasiliane sono state autenticate con la formula “reconheco por verdadeira” da notai abilitati in Brasile all'autenticazione degli atti e all'attribuzione di pubblica fede agli stessi.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti DEl'art.
12 L. n. 218 DE 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale DEla traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015).
Le procure così rilasciate all'estero sono state anche munite di traduzioni e apostille, essendo, pertanto, valide agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c..
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento DEla cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla pagina 4 di 8 semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o DE silenzio DEla P.A., può esercitare azione diretta nei confronti DE . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato DEl'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento DE diritto.
I ricorrenti hanno dimostrato documentalmente di non essere riusciti ad iscriversi telematicamente tramite il servizio Prenot@mi e di aver altresì trasmesso i moduli compilati, senza ottenere alcun appuntamento. Del resto, la situazione di estrema difficoltà e lentezza DEle procedure consolari per il riconoscimento DEla cittadinanza iure sanguinis in tutta l'America Latina è ormai un fatto notorio, sicché si deve ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito DEla causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi DEla trasmissione ai medesimi DEla cittadinanza iure sanguinis.
Per il resto, dall'esame DEla documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 6 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU pagina 5 di 8 con la sentenza n. 25317 DE 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita DEla cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita DEla cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita DEla cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto DEla perdita DEla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile DE 1865 e dalla legge n. 555 DE
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine DEl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva DEle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte DEla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge DE luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva DElo status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 DE 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano DE 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto DE matrimonio acquisti la cittadinanza DE marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni DE codice civile DE 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto DE matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
pagina 6 di 8 Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 DE 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale DEl'art. 10, comma 3, DEla Legge n. 555 DE 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 DEla Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto DE matrimonio, dei diritti DE cittadino italiano.
Di poi, per effetto DEla sentenza n. 30 DE 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale DEl'art. 1, n. 1, DEla legge n. 555 DE 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima DEl'entrata in vigore DEla Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze DE caso.
V
Regolamento DEle spese di lite
Tenuto conto DEla mancata costituzione DE convenuto, DEla peculiarità DEla materia, DEla difficile esegesi DE dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione DE D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento DE ricorso: accerta la cittadinanza italiana di pagina 7 di 8 cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - Controparte_1
MT, Brasile, residente in [...]de Contumil 582, Porto, Portogallo, C.P.F. C.F._1
[... ;
cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_1
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...]da Caneja n. 29, Lisbona, Portogallo, C.P.F.
; C.F._2
cittadino brasiliano, nato il [...] a Controparte_2
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...]de Oliveira, 589, Nossa Senhora do Amparo,
Rondonópolis - MT, Brasile, C.P.F. ; C.F._3
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - MT, Brasile, Parte_2 residente in [...], 207, Vila Iracy, Rondonópolis - MT, Brasile, C.P.F. ; C.F._4
, cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_3
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...], 207, Vila Iracy, Rondonópolis - MT,
Brasile, C.P.F. C.F._7
ordina al e, per esso, all'Ufficiale DElo Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 08/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito DEl'udienza DE 04/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi DEl'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13866/2024 promossa da:
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - Controparte_1
MT, Brasile, residente in [...]de Contumil 582, Porto, Portogallo, C.P.F. C.F._1
[... ;
cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_1
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...]da Caneja n. 29, Lisbona, Portogallo, C.P.F.
; C.F._2
cittadino brasiliano, nato il [...] a Controparte_2
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...]de Oliveira, 589, Nossa Senhora do Amparo,
Rondonópolis - MT, Brasile, C.P.F. ; C.F._3
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - MT, Brasile, Parte_2 residente in [...], 207, Vila Iracy, Rondonópolis - MT, Brasile, C.P.F. ; C.F._4
, cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_3
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...], 207, Vila Iracy, Rondonópolis - MT,
Brasile, C.P.F. PartitaIVA_1
Tutti rappresentati difesi dall'avv. Valerio Piccolo e dall'avvocato stabilito C.F._5 advogado Andrew Luiz Montone , che agiscono d'intesa come da C.F._6 dichiarazione depositata, domiciliati in indirizzo telematico
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege DE
pagina 1 di 8 PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 25/11/25 in sostituzione DEl'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 04/12/25:
«Con le presenti note la difesa dei ricorrenti si richiama integralmente al contenuto DE ricorso e DEla documentazione depositata. Inoltre si intendono sottoporre all'attenzione di questo Egregio Tribunale alcune riflessioni giuridiche in merito alla decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso Tribunale in altro procedimento (R.G. 3080/2024). Dato atto che: - in data 10/02/2025 si depositava in atti notifica via PEC DE ricorso e originario decreto di fissazione udienza.
- in data 31/07/2025 veniva pubblicata la sentenza n. 142/2025 DEla Corte Costituzionale;
- in data 24/11/2025 è stata depositata l'integrazione documentale relativa alle prove consolari. - alla data DEle presenti note il convenuto non risulta costituito in giudizio, nonostante regolare CP_3 notifica a mezzo PEC depositata in atti. In caso di costituzione fuori termine ci si riserva di replicare»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. DE 04/10/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti DE sig. Persona_1 figlio di e cittadino italiano, nato a [...], oggi VA DE Po (FE) il Persona_2 Persona_3
15/06/1887 (doc. 5 ricorso), emigrato in Brasile, dove si era sposato e aveva avuto prole, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 6 ricorso).
A sostegno DEla domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Il sig. Persona_1
come si è detto emigrato in Brasile, contraeva matrimonio in Brasile, in data 03/10/1907 con
[...]
come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 07). Dalla loro unione Controparte_4 coniugale nasceva nato il [...] a [...] -SP Brasile, come risulta dal Persona_4 certificato di nascita, tradotto e apostillato (v. doc. 08). Lo stesso contraeva matrimonio in data
01/12/1934 con , come risulta da certificato di matrimonio apostillato e Persona_5 tradotto (v. doc. 09). Dalla loro unione coniugale nascevano due figli A e B ed in particolare: A)
nato il [...] a [...] - SP Brasile, come risulta dal certificato di Persona_6 nascita, tradotto e apostillato (v. doc. 10). Lo stesso contraeva matrimonio in data 29/05/1965 con
, come risulta da certificato di matrimonio apostillato e tradotto (v. doc. Persona_7
11). Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie A1 e A2 ed in particolare: A1) Parte_4 nata il [...] a [...] - MT BRASILE come risulta da certificato di nascita (v. doc. 12).
Dall'unione naturale tra la stessa e nasceva il ricorrente A1.1 ed in Persona_8 particolare: A1.1) nato il [...] a [...]
Rondonópolis - MT, Brasile, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 13). A2) la ricorrente
nata il [...] a [...] - MT, Brasile, come risulta da certificato Parte_2 di nascita (v. doc. 14). Dall'unione naturale tra la stessa e nasceva il ricorrente Persona_9 Pt_3
pagina 2 di 8 A2.1 ed in particolare: A2.1) , nato il [...] a [...]
Rondonópolis - MT, Brasile, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 15) e dichiarazione di maternità naturale (v. doc 16). B) nato il [...] a [...] - SP Parte_5
Brasile, come risulta dal certificato di nascita (v. doc. 17). Lo stesso contraeva matrimonio in data
06/10/1972 con , come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 18). Dalla loro Persona_10 unione coniugale nasceva una figlia B1 ed in particolare la ricorrente: B1) Controparte_1
nata il [...] a [...] - MT, Brasile, come risulta dal certificato di
[...] nascita, (v. doc. 19). La stessa contraeva matrimonio in data 16/04/1999 con Persona_11 prendendo dopo le nozze il nome di come risulta da certificato di Parte_6 matrimonio apostillato e tradotto (v. doc. 20). Successivamente la stessa si separava e successivamente divorziava, tornando a chiamarsi con il nome da nubile di Dalla loro Controparte_1 unione coniugale nasceva un figlio B1.1 ed in particolare il ricorrente: B1.1)
[...]
nato il [...] a [...] - MT, Brasile come risulta da Parte_1 certificato di nascita (v. doc. 21)».
Fissata la prima udienza nel 22/04/25, è stata rinviata una prima volta al giorno 08/07/25 e poi una seconda volta al 25/11/25. Nelle more, la causa è pervenuta all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 DE Presidente DE Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal
03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, per cui è stata rinviata un'ultima volta, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 04/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, DE ricorso e DE provvedimento di fissazione Controparte_3 DEla prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 10/02/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
In data 10/02/25 sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto in data 25/11/2025, quindi nel termine assegnato DE 04/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale DEl'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, DE decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge DEega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica DEla controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d pagina 3 di 8 decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), DE codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile e in Portogallo, dall'altro il Comune di nascita DEl'avo, cittadino italiano, è quello di Ro (FE), divenuto oggi VA DE Po (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione DEla controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la DEibera DE CSM DE 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini DE raggiungimento degli obiettivi DE PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F DEla circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore DE D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi DEl'art. 29 DE medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate in Italia quanto ai due ricorrenti residenti in [...]e rilasciate in Brasile dai restanti ricorrenti aventi residenza in Brasile.
Tali procure brasiliane sono state autenticate con la formula “reconheco por verdadeira” da notai abilitati in Brasile all'autenticazione degli atti e all'attribuzione di pubblica fede agli stessi.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti DEl'art.
12 L. n. 218 DE 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale DEla traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015).
Le procure così rilasciate all'estero sono state anche munite di traduzioni e apostille, essendo, pertanto, valide agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c..
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento DEla cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla pagina 4 di 8 semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o DE silenzio DEla P.A., può esercitare azione diretta nei confronti DE . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato DEl'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento DE diritto.
I ricorrenti hanno dimostrato documentalmente di non essere riusciti ad iscriversi telematicamente tramite il servizio Prenot@mi e di aver altresì trasmesso i moduli compilati, senza ottenere alcun appuntamento. Del resto, la situazione di estrema difficoltà e lentezza DEle procedure consolari per il riconoscimento DEla cittadinanza iure sanguinis in tutta l'America Latina è ormai un fatto notorio, sicché si deve ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito DEla causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi DEla trasmissione ai medesimi DEla cittadinanza iure sanguinis.
Per il resto, dall'esame DEla documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 6 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU pagina 5 di 8 con la sentenza n. 25317 DE 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita DEla cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita DEla cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita DEla cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto DEla perdita DEla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile DE 1865 e dalla legge n. 555 DE
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine DEl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva DEle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte DEla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge DE luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva DElo status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 DE 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano DE 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto DE matrimonio acquisti la cittadinanza DE marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni DE codice civile DE 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto DE matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
pagina 6 di 8 Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 DE 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale DEl'art. 10, comma 3, DEla Legge n. 555 DE 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 DEla Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto DE matrimonio, dei diritti DE cittadino italiano.
Di poi, per effetto DEla sentenza n. 30 DE 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale DEl'art. 1, n. 1, DEla legge n. 555 DE 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima DEl'entrata in vigore DEla Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze DE caso.
V
Regolamento DEle spese di lite
Tenuto conto DEla mancata costituzione DE convenuto, DEla peculiarità DEla materia, DEla difficile esegesi DE dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione DE D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento DE ricorso: accerta la cittadinanza italiana di pagina 7 di 8 cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - Controparte_1
MT, Brasile, residente in [...]de Contumil 582, Porto, Portogallo, C.P.F. C.F._1
[... ;
cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_1
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...]da Caneja n. 29, Lisbona, Portogallo, C.P.F.
; C.F._2
cittadino brasiliano, nato il [...] a Controparte_2
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...]de Oliveira, 589, Nossa Senhora do Amparo,
Rondonópolis - MT, Brasile, C.P.F. ; C.F._3
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - MT, Brasile, Parte_2 residente in [...], 207, Vila Iracy, Rondonópolis - MT, Brasile, C.P.F. ; C.F._4
, cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_3
Rondonópolis - MT, Brasile, residente in [...], 207, Vila Iracy, Rondonópolis - MT,
Brasile, C.P.F. C.F._7
ordina al e, per esso, all'Ufficiale DElo Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 08/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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