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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7898/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01 luglio 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...], a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Gabetta presso la quale ha eletto domicilio telematico (ammessa al gratuito patrocinio con delibera N 8737/24)
e
2) Parte_2 nato a [...], l'8 .05.1975 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Stefania Gabetta presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Milano (anno 2009 - atto n. 339 reg. degli atti di matrimonio del Comune di Milano., parte 2, serie B Volume 03).7898/2025 In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: ata a Milano, il 26.11.2007, cittadinanza italiana;
Persona_1 ata a Milano, il 07.05.2014, cittadinanza italiana. Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1. Affidamento dei figli ed esercizio della responsabilità genitoriale. I minori sono affidati ad entrambi i genitori, i quali ultimi – consapevoli del diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale – eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Si conviene, conformemente al disposto dell'art. 337-ter c.c., che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore possa – nei periodi di permanenza dei minori presso di sé – esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Collocamento dei minori I coniugi convengono che i figli abbiano residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre, attualmente in attesa di assegnazione di casa popolare e ospite del padre.
3. Vicinanza del padre ai figli: visite e frequentazione abituale. I coniugi - ambendo a rappresentare, insieme, un centro genitoriale stabile per i figli – convengono che la vicinanza di vita del padre venga a realizzarsi secondo le seguenti modalità, dalle quali le parti potranno di comune accordo discostarsi in funzione delle esigenze manifestate dai minori ed in vista della serenità dei medesimi. Il padre potrà, previo accordo con la madre, esercitare il più ampio diritto di visita dei figli e in ogni caso trascorrerà con gli stessi:
▪ due giorni alla settimana, da decidere di comune accordo, dall'uscita della scuola (o dalle 16.00, se la scuola è chiusa) sino al mattino successivo, quando il padre li accompagnerà a scuola o presso la abitazione materna se la scuola è chiusa;
▪ a fine settimana alternati, dall'uscita della scuola del venerdì (o dalle 16.00, se la scuola è chiusa) sino alla domenica sera prima di cena, quando il padre li accompagnerà presso la abitazione materna;
▪ una settimana durante le vacanze natalizie, dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre o dal 31 dicembre alla riapertura della scuola, ad anni alterni;
con reciproco impegno a consentire al genitore cui spetti di trascorrere con i minori la settimana dal 31 dicembre alla riapertura della scuola di vedere gli stessi per almeno due ore nella giornata del 25 dicembre;
▪ nel caso la scuola sia chiusa o durante i periodi di vacanza non estivi (es: 25 aprile, 1° maggio;
2 giugno;
1° novembre), alternando i giorni con la mamma;
▪ vacanze pasquali ad anni alterni;
▪ due settimane durante le vacanze estive – da giugno a settembre – possibilmente consecutivi, ma che il padre potrà frazionare (nella misura di una settimana) in base alle proprie esigenze lavorative e nel rispetto comunque delle esigenze, anche scolastiche, dei minori. Il periodo di vacanze prescelto dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 marzo di ogni anno. In difetto di comunicazione, sarà la madre a determinare tale periodo. Nel periodo in cui i minori trascorreranno le vacanze con la madre, s'intende sospeso il diritto di visita del padre. I genitori si impegnano, in tutti i periodi di rispettiva permanenza con i figli, a seguire i medesimi nelle varie attività, scolastiche e di svago.
4. Oneri economici relativi ai figli: contributo di mantenimento integrativo a carico del padre. I coniugi convengono – alla luce delle rispettive capacità patrimoniali – che il padre versi alla madre , a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, l'importo Parte_1 di € 200 mensili, così per un totale di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre – in ogni caso e a decorrere dalla sigla del presente accordo – al rimborso del 50% delle spese extra assegno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. I coniugi si impegnano reciprocamente, in caso di aumenti reddituali o di modifiche concordate alle previsioni relative al collocamento dei minori, a ridiscutere e ridefinire l'ammontare del contributo di mantenimento al fine di garantire le esigenze dei figli.
5. Assegno di separazione ed oneri economici. I coniugi si dichiarano rispettivamente economicamente autosufficienti.
6. Recapiti per le comunicazioni. I coniugi dichiarano e riconoscono che riterranno valide le comunicazioni (sms / what's up) scambiate reciprocamente da e verso i seguenti numeri telefonici: per il padre: cell. 393-6620591, per la madre: cell. 338 – 3038347; Si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione dei suddetti recapiti accettando che, in difetto di comunicazione, si considereranno valide le comunicazioni inoltrare ai recapiti noti.
7. Autorizzazioni espatrio. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano, in data 23/05/2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG