TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 144
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Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela della scheda valutativa

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante l'annullamento in autotutela sia intervenuto prima dell'iscrizione a ruolo, la sua comunicazione è avvenuta in epoca successiva, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione per la tardiva comunicazione dell'annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 144
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 144
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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