Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Rita Ricchetti, e presso lo studio della stessa domiciliato in Teramo, alla via Nazario Sauro n. 90, per mandato allegato al ricorso, con domicilio digitale elettivo come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore ; rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;
per l'annullamento
della scheda Valutativa n. 05, redatta in data 20 agosto 2025 dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri territorialmente competente relativa al periodo di servizio dall’11 agosto 2024 al 16 marzo .2025, con attribuzione della qualifica finale di “NELLA MEDIA”, notificata al ricorrente in data 17 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NA LE e udito l’avvocato dello Stato Isabella Piracci per le Autorità statali intimate, dando atto che il difensore del ricorrente, con nota depositata il 6 gennaio 2026 ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Vista la memoria depositata il 6 gennaio 2026, con cui il difensore del ricorrente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere, in relazione all’intervenuto annullamento in autotutela della scheda valutativa, disposto con decreto del 19 novembre 2025, insistendo per la condanna alle spese del giudizio, con distrazione per dichiarata anticipazione;
Vista la memoria depositata il 7 gennaio 2026, con cui l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nell’evidenziare a sua volta la cessazione della materia del contendere, ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio poiché “… l’Amministrazione si è attivata più che prontamente, provvedendo alla revoca in autotutela (per meri vizi formali) del provvedimento impugnato dopo soli nove giorni dall’introduzione del giudizio e ben prima dell’iscrizione al ruolo della controversia ”, laddove “… parte ricorrente ha insistito nell’iscrizione al ruolo del giudizio anche a seguito del provvedimento di autotutela, chiedendo finanche la fissazione della camera di consiglio per la trattazione di una domanda cautelare palesemente superflua a fronte dell’avvenuto conseguimento, sin dal 19.11.2025, del bene della vita invocato in giudizio ”, chiedendo che “… tale circostanza, unitamente al carattere meramente formale dei vizi dell’atto e al comportamento diligente tenuto dall’Amministrazione venga valutata ai fini della compensazione delle spese di lite tra le parti, essendo evidente la sussistenza di motivi idonei alla suddetta pronuncia ”;
Considerato che il decreto di annullamento in autotutela, pur adottato il 19 novembre 2025, risulta comunicato soltanto in epoca successiva (22 dicembre 2025) successiva all’iscrizione a ruolo del ricorso in epigrafe (6 dicembre 2025), e che la sua tempestività può semmai assumere rilievo ai fini della commisurazione, e non già della spettanza, delle spese del giudizio. e ciò anche in relazione alla limitata attività difensiva spiegata;
Ritenuto pertanto di liquidare come da motivazione le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LE, Presidente, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.