Sentenza 3 agosto 2002
Massime • 1
La scrittura proveniente da un terzo e prodotta in giudizio da una delle parti, pur non configurandosi come prova tipica, può costituire un indizio ,del quale occorre valutare la rilevanza, unitamente al comportamento processuale tenuto dall'altra parte nei giudizi di primo e secondo grado ; ne consegue che è viziata da difetto di motivazione la sentenza di merito in cui il giudice non abbia argomentato circa la possibilità di valutare la rilevanza dei suddetti elementi.
Commentario • 1
- 1. Divorzio pronunciato con ritardo e risarcimento del danno esistenzialeAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11652 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA RI, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO DEI COLLI ALBANI 23, presso lo studio dell'avvocato ALECCI VINCENZO, difesa dall'avvocato PELLEGRINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SIDERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 185/98 del Tribunale di LOCRI, emessa il 05/03/98 e depositata il 12/03/98 (R.G. 840/1997);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
1. - Il tribunale di Locri, con sentenza del 12.3.1998, ha pronunciato sulla domanda proposta da IN RA contro il Comune di Siderno e l'ha rigettata, così accogliendo l'appello proposto dal Comune.
La controversia aveva tratto origine da un incidente occorso alla vettura della RA nel percorrere una strada comunale. Il giudice di pace aveva accolto la domanda.
Aveva ritenuto sussistere una responsabilità del Comune per la presenza di una buca sulla pavimentazione della strada, buca non segnalata e nella quale la vettura era andata ad incastrarsi;
ma aveva individuato tra le cause del fatto anche un concorso di colpa del conducente nella misura del 20%.
Quanto ai danni li aveva ritenuti provati e ne aveva liquidato il risarcimento in base al costo di riparazione risultante dalle fatture esibite dall'attrice.
La decisione era stata impugnata dal Comune - perché era colpa del conducente il non aver scansato la buca.
Il tribunale ha confermato che l'incidente doveva attribuirsi a colpa del Comune, ma ha ritenuto che non fosse stata data prova del danno, perché chi aveva emesso le fatture non era stato chiamato a confermarle in giudizio.
2. - IN RA ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato al Comune di Siderno presso il difensore che lo aveva rappresentato nel giudizio di appello. Il Comune non ha svolto attività di difesa.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene un motivo.
2. - La ricorrente denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., 432 cod. proc. civ. e 2710 cod. civ.).
Osserva che dietro la fattura emessa da un imprenditore vi sono dei libri contabili - se la parte contro cui è prodotta non ne contesta provenienza o contenuto, e ciò non era avvenuto, della fattura il giudice deve tenere conto, perché sarebbe altamente improbabile, in un caso del genere, che, dopo averla emessa, la persona, sentita come testimone, neghi d'averlo fatto o non ne confermi il contenuto.
A questa la ricorrente aggiunge un'altra considerazione. Il comune, nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva osservato che l'attrice doveva anche dare prova del danno subito, ma nel corso del processo non aveva contestato le fatture od il loro contenuto.
Il tribunale, dunque, avrebbe dovuto considerare data la prova del danno anche nella sua entità o comunque, essendo provato il danno, doveva procedere quantomeno ad una sua liquidazione equitativa.
Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3. - Il punto della decisione investito dal ricorso attiene alla prova del danno.
Le considerazioni che seguono traggono la loro origine dal fatto che ne' dalla sentenza impugnata ne' dall'atto di appello del Comune di Siderno risulta che il Comune abbia discusso tale punto, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto provata l'entità dei danni e li aveva liquidati.
Sono poi dettate dalla necessità di stabilire di quali poteri la Corte possa fare uso nel decidere sul motivo di ricorso che, riguarda bensì il punto della prova del danno, ma lo tratta, come si è già accennato, sotto un diverso aspetto.
3.1. - A proposito delle domande di risarcimento del danno, la giurisprudenza ammette che la parte oltre ad una sentenza parziale di condanna generica (il che è previsto dall'art. 278, primo comma, cod. proc. civ.), a determinate condizioni possa ottenere anche una sentenza di condanna generica che definisce il giudizio, e con la quale è decisa la sola questione se la responsabilità per il danno è o no imputabile al convenuto, mentre in altro giudizio e con altra sentenza si deciderà la questione se danno v'è stato e quale ne debba essere il risarcimento (Sez. Un. 23 novembre 1995 n. 12103). Da ciò si trae che nella sentenza che pronuncia invece su ambedue le questioni si possono concettualmente isolare due parti, una che riguarda la questione della responsabilità, l'altra l'esistenza del danno e la sua liquidazione.
3.2. - L'impugnazione della sentenza esclude che si formi la cosa giudicata sulla parte della sentenza impugnata e su quelle che, sebbene non impugnate, ne sono dipendenti e dunque sono esposte a subire agli effetti della riforma o della cassazione della parte impugnata (artt. 324, 329 secondo comma, 336 primo comma, cod. proc. civ.). Proposto appello contro la sentenza che condanna al risarcimento del danno da fatto illecito, se ad essere impugnata è solo la parte della decisione che riguarda la responsabilità, sulla diversa parte della sentenza che concerne la liquidazione del danno, sebbene non impugnata, non può dunque formarsi la cosa giudicata. Ciò non di meno, se l'impugnazione proposta contro la prima parte della sentenza non è accolta, al giudice di appello è precluso l'esame della seconda parte.
Lo è perché l'appello deve contenere l'esposizione di motivi specifici (art. 342, primo comma, cod. proc. civ.); questi hanno la funzione di individuare, nell'ambito delle diverse parti della sentenza, i punti su cui già v'è stata una decisione del giudice di primo grado ed a riguardo dei quali l'appellante chiede una diversa decisione;
e perciò, se manca uno specifico motivo, manca anche il necessario presupposto, costituito dalla richiesta della parte che vi ha interesse, perché il giudice possa tornare ad esercitare il suo potere di decidere in merito a quel punto della controversia (Sez. Un. 6 giugno 1987 n. 4991). Se il giudice di appello, quindi, in assenza di uno specifico motivo, esamina un punto, che si inserisce in una diversa parte della sentenza e modifica sul punto la decisione pronunciata dal giudice di primo grado, egli viola una norma sul processo, in particolare quella che impone vi sia corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sez. Un. 6 giugno 1987 n. 4991), ma non quella che gli impone di non tornare a decidere su parti della sentenza su cui si è già formata la cosa giudicata.
Si tratta allora di un vizio che, a differenza di quello di violazione del giudicato, non è rilevabile di ufficio nel giudizio di cassazione, ma deve a sua volta essere fatto valere come motivo per cui è chiesta la cassazione della sentenza (Cass. 4 gennaio 2000 n. 21). Questo motivo non è stato però proposto.
3.3 - La ricorrente ne ha proposto uno diverso.
Ha lamentato, nella sostanza, che, rifiutando di tenere conto, ai fini della prova della entità del danno, di quanto risultava dalle fatture, il giudice di appello ha trascurato di considerare un elemento di giudizio, che valeva a renderle attendibili, ed appunto l'elemento dato dal comportamento tenuto dal Comune, che, nel corso del processo, una volta che le fatture erano state prodotte non le aveva contestate. Il motivo, sotto questo aspetto, è fondato. Le scritture provenienti da terzi non rientrano tra le prove tipiche, ma quanto ne risulta può costituire un indizio (art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.) e la giurisprudenza ammette che il giudice possa come tali valutarle (Cass. 21 novembre 2000 n. 15027; 1 agosto 2000 n. 10041; 10 aprile 2000 n. 4503). Ma altro indizio, di cui pure il giudice può tenere conto è il comportamento processuale delle parti (art. 116, secondo comma):
tanto più che alle parti è chiesto di prendere specifica posizione sulle questioni, anche attinenti alla prova dei fatti, che la causa pone (art. 320, terzo comma, cod. proc. civ., per il giudizio davanti al giudice di pace).
Ed allora, l'affermazione del tribunale, per cui le fatture non costituivano prova dei danni, perché l'attrice non aveva fatto chiamare chi le aveva emesse per essere interrogato come testimone, si rivela viziata da difetto di motivazione, non sotto l'aspetto dell'averne il giudice escluso la natura di prove, quanto sotto l'aspetto del non aver il giudice argomentato circa la possibilità di valutarne la rilevanza, ai fini della prova della esistenza dei danni, in unione all'altro elemento indiziante costituito dal comportamento processuale tenuto dal comune nel corso dei giudizi di primo e secondo grado.
3. - Il ricorso è accolto.
La sentenza è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica nel tribunale di Palmi, perché torni a pronunciarsi sulla questione della prova del danno. Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al tribunale di Palmi anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 19 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2002