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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15676 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma - IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica
d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
da allegarsi - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - al verbale dell'udienza del
10.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 2801 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte 1
dall'avv. Gianfranco Di Meglio ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Gregorio VII n. 225
ATTRICE
E
Controparte 1 CP 2 CP 3 CP 4 Controparte_5
rappresentati e difesi, in virtù di procure alle liti CP 6 e CP 7 و
allegate alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gabriele A. Veltri e dall'Avv. Valeria Notargiacomo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, Via Salaria n. 298/A; CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti per l'udienza del 3.11.2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a comparire Parte 1
innanzi a questo Tribunale Controparte 1 CP 2 CP 3 CP 4 " ,
, così proponendo
[…] Controparte_5 CP 6 e CP 7
opposizione all'atto di precetto con cui i convenuti avevano intimato ad essa attrice il pagamento dell'importo complessivo di euro 104.432,58, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 1075/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 23.1.1023, che dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra l'odierna attrice e CP 2
(n.q. di eredi di Persona 1 ) e [...]
[...] CP 3 CP 4 CP 6
,
al pagamento, a titolo di conguaglio, Parte 1CP 8 , condannando, altresì,
della somma di euro 27.462, 14 e, in favore di in favore di CP 8 CP 2
,
,
(n.q. di eredi di Persona 1 ) della somma CP 3 CP 4 CP 6
, "
di euro 76.462,14.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice eccepiva la carenza di legittimazione attiva dei creditori, in quanto gli stessi non avevano provveduto alle dichiarazioni o denunce di successione, né avevano accettato l'eredità contro i rispettivi danti causa, ed essendo decorso il termine per accettare.
Eccepiva, inoltre, l'inesigibilità del credito azionato ai sensi dell'art. 48 comma 3 del
D.lgs. 346/90.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, con la prima memoria, parte opponente rappresentava di aver instaurato giudizio di revocazione della sentenza
1075/2023 del Tribunale di Roma e chiedeva sospendersi il presente giudizio all'esito di detta impugnazione.
Alla prima udienza, con ordinanza resa in data 27.5.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, stante la natura squisitamente documentale della controversia, quest'ultima veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la proposta opposizione è parzialmente accoglibile nei limiti che seguono.
Va senz'altro disattesa la richiesta, formulata dall'attrice, di sospensione, ex art. 295
c.p.c., del presente giudizio all'esito di quello promosso per la revocazione della sentenza n. 1075/2023, difettando, nel caso di specie, il requisito della pregiudizialità
necessaria richiesto dalla norma invocata.
Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge,
presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica
(nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio). Nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti (Cass. n. 14370 del 1999, Cass. n. 4702 del 2006, Cass. n. 4329 del 1997;
Cass. n. 10978 del 1994) e, posto che la fase rescissoria nel giudizio di revocazione è
solo eventuale" in pendenza della fase rescindente “difetta il requisito della pregiudizialità necessaria ai fini dell'art. 295 c.p.c." (Cass. sez. lav. n. 20469/2018).
Nel caso di specie, essendo il giudizio di revocazione pendente nella fase rescindente,
la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. non può essere accolta.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di carenza di titolarità in capo ai creditori (odierni convenuti), CP 2 CP_3 CP 4 CP 6
, ,
Questi ultimi, infatti, sono stati parte nel giudizio conclusosi con la sentenza n.
1075/2023, le cui statuizioni sono state pronunciate direttamente nei loro confronti,
quali eredi di Persona 1
Tutte le doglianze oggi mosse dall'attrice con l'opposizione a precetto andavano, di conseguenza, formulate nel giudizio conclusosi con la sentenza oggi azionata,
dovendosi in questa sede ribadire, come già evidenziato con l'ordinanza cautelare, che l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (v.
Cass., n. 11284 del 2010; CC sez. II, n. 14177/011), con la conseguenza che, “in sede di opposizione preventiva o successiva all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo"
(cfr. ex multis Cass., sez. VI-III, 14 febbraio 2020, n. 3716; Cass., sez. VI-III, 18
febbraio 2015, n. 3277; Cass., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911).
Fondata è, invece, l'eccezione di carenza di titolarità del diritto fatto valere in capo a i quali hanno azionato ilControparte_ 1 Controparte_5 e CP 7
precetto opposto allegando la loro qualità di eredi di وsenza, tuttavia, CP 8
fornire adeguata prova di detta qualità.
Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte "colui che agisce nell'asserita qualità di successore a titolo universale, non solo ha l'onere di allegare la propria legitimatio ad causam', per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto, a pena d'inammissibilità, a fornire la prova, con riscontri documentali la cui mancanza, attenendo alla regolare
-
instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
(Cass. n. 22507/2016; conf. Cass. SU n. 4468/2009, Cass., sez. II, ord. 02/10/2017, n.
22980; Cass., sez. II, ord. 11/08/2021, n. 22730; Cass., sez. II, sent. 30/06/2014, n.
14796; Cass., sez. II, sent. 25/06/2010, n. 15352). "In difetto di tale prova resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire, il cui onere incombe ex art. 2697 c.c. sulla parte che tale diritto eserciti" (Cass. Civ. Sez. III, n. 14005/2024).
Tale onere non può dirsi assolto, nel caso di specie, con la produzione dei certificati anagrafici dei convenuti Controparte_1 Controparte_5 e CP 7
dai quali si può, al più, evincere la sola qualità di chiamati all'eredità in forza di successione legittima, ma non quella di eredi, da provarsi mediante la produzione di documentazione idonea provare la devoluzione dell'eredità del de cuius CP 8 e l'avvenuta accettazione della stessa (cfr. sul punto, ex multis, Cass. Civ. sez. III n.
13522/e Cass. Civ. Sez. III n.1416/2025).
Le stesse considerazioni valgano in relazione alla produzione della denuncia di successione di CP 8 e della dichiarazione sostitutiva di certificazione del mero grado di parentela depositati dai convenuti Controparte 1 Controparte_5 e
CP 7
Con particolare riferimento alla prima, si ribadisce l'insegnamento della Suprema
Corte, secondo il quale l'accettazione di eredità (e il conseguente acquisto della qualità
di erede) non può desumersi dalla presentazione della denunzia di successione, né dal pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, che non denotano in maniera univoca la volontà di accettare l'eredità, né l'intervenuta accettazione della stessa (cfr. in tal senso Cass. 29.7.2004, n.
14395; Cass. 12.1.1996, n. 178).
Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva della qualità di erede depositata dai convenuti Controparte_5 e questo Giudice Controparte 1 CP 7
,
ritiene di non doversi discostare dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo il quale "la dichiarazione sostitutiva non costituisce di per sé prova idonea
della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, salva la valutazione giudiziale del comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione viene fatta valere, cioè a dire l'integrazione di una non contestazione (Cass., Sez. U,
29/05/2014, n. 12065, cfr. Cass. 10/05/2018, n. 11276; Cass. 15/05/2020, n. 8973).
E, ancora, "laddove, come nel caso di specie, non si possa ravvisare una non contestazione della qualità di erede, la dichiarazione sostitutiva non può apprezzarsi come sufficiente prova della qualità di erede, oltretutto perché nella stessa si attesta unicamente l'esistenza di uno status parentale, in abstracto titolo per la qualità di mero chiamato all'eredità in ipotesi di successione ab intestato" (Cass. Civ. Sez. III, n.
13522/2025).
Alla luce delle osservazioni che precedono, allora, da un lato, l'opposizione va rigettata nei confronti di CP 6 ; dall'altro, in CP 2 CP 3 CP 4
parziale accoglimento dell'opposizione proposta, deve dichiararsi che i convenuti [...] CP 7 non hanno diritto di procedere Controparte 1 Controparte 5 e
,
esecutivamente, in forza del precetto notificato in data 27.11.2024, nei confronti di
Parte 1
Ravvisandosi un'ipotesi di sostanziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'opposizione nei confronti di CP 2 CP 3 CP 4 [...]
,
CP 6
accoglie parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, dichiara che i convenuti. [...] CP 1 Controparte_5 e CP 7 non hanno diritto di procedere و Parte 1 in forza del precetto notificatole inesecutivamente nei confronti di data 27.11.2024;
spese di lite compensate
Così deciso in Roma, il 10.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma - IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica
d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
da allegarsi - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - al verbale dell'udienza del
10.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 2801 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte 1
dall'avv. Gianfranco Di Meglio ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Gregorio VII n. 225
ATTRICE
E
Controparte 1 CP 2 CP 3 CP 4 Controparte_5
rappresentati e difesi, in virtù di procure alle liti CP 6 e CP 7 و
allegate alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gabriele A. Veltri e dall'Avv. Valeria Notargiacomo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, Via Salaria n. 298/A; CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti per l'udienza del 3.11.2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a comparire Parte 1
innanzi a questo Tribunale Controparte 1 CP 2 CP 3 CP 4 " ,
, così proponendo
[…] Controparte_5 CP 6 e CP 7
opposizione all'atto di precetto con cui i convenuti avevano intimato ad essa attrice il pagamento dell'importo complessivo di euro 104.432,58, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 1075/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 23.1.1023, che dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra l'odierna attrice e CP 2
(n.q. di eredi di Persona 1 ) e [...]
[...] CP 3 CP 4 CP 6
,
al pagamento, a titolo di conguaglio, Parte 1CP 8 , condannando, altresì,
della somma di euro 27.462, 14 e, in favore di in favore di CP 8 CP 2
,
,
(n.q. di eredi di Persona 1 ) della somma CP 3 CP 4 CP 6
, "
di euro 76.462,14.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice eccepiva la carenza di legittimazione attiva dei creditori, in quanto gli stessi non avevano provveduto alle dichiarazioni o denunce di successione, né avevano accettato l'eredità contro i rispettivi danti causa, ed essendo decorso il termine per accettare.
Eccepiva, inoltre, l'inesigibilità del credito azionato ai sensi dell'art. 48 comma 3 del
D.lgs. 346/90.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, con la prima memoria, parte opponente rappresentava di aver instaurato giudizio di revocazione della sentenza
1075/2023 del Tribunale di Roma e chiedeva sospendersi il presente giudizio all'esito di detta impugnazione.
Alla prima udienza, con ordinanza resa in data 27.5.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, stante la natura squisitamente documentale della controversia, quest'ultima veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la proposta opposizione è parzialmente accoglibile nei limiti che seguono.
Va senz'altro disattesa la richiesta, formulata dall'attrice, di sospensione, ex art. 295
c.p.c., del presente giudizio all'esito di quello promosso per la revocazione della sentenza n. 1075/2023, difettando, nel caso di specie, il requisito della pregiudizialità
necessaria richiesto dalla norma invocata.
Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge,
presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica
(nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio). Nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti (Cass. n. 14370 del 1999, Cass. n. 4702 del 2006, Cass. n. 4329 del 1997;
Cass. n. 10978 del 1994) e, posto che la fase rescissoria nel giudizio di revocazione è
solo eventuale" in pendenza della fase rescindente “difetta il requisito della pregiudizialità necessaria ai fini dell'art. 295 c.p.c." (Cass. sez. lav. n. 20469/2018).
Nel caso di specie, essendo il giudizio di revocazione pendente nella fase rescindente,
la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. non può essere accolta.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di carenza di titolarità in capo ai creditori (odierni convenuti), CP 2 CP_3 CP 4 CP 6
, ,
Questi ultimi, infatti, sono stati parte nel giudizio conclusosi con la sentenza n.
1075/2023, le cui statuizioni sono state pronunciate direttamente nei loro confronti,
quali eredi di Persona 1
Tutte le doglianze oggi mosse dall'attrice con l'opposizione a precetto andavano, di conseguenza, formulate nel giudizio conclusosi con la sentenza oggi azionata,
dovendosi in questa sede ribadire, come già evidenziato con l'ordinanza cautelare, che l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (v.
Cass., n. 11284 del 2010; CC sez. II, n. 14177/011), con la conseguenza che, “in sede di opposizione preventiva o successiva all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo"
(cfr. ex multis Cass., sez. VI-III, 14 febbraio 2020, n. 3716; Cass., sez. VI-III, 18
febbraio 2015, n. 3277; Cass., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911).
Fondata è, invece, l'eccezione di carenza di titolarità del diritto fatto valere in capo a i quali hanno azionato ilControparte_ 1 Controparte_5 e CP 7
precetto opposto allegando la loro qualità di eredi di وsenza, tuttavia, CP 8
fornire adeguata prova di detta qualità.
Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte "colui che agisce nell'asserita qualità di successore a titolo universale, non solo ha l'onere di allegare la propria legitimatio ad causam', per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto, a pena d'inammissibilità, a fornire la prova, con riscontri documentali la cui mancanza, attenendo alla regolare
-
instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
(Cass. n. 22507/2016; conf. Cass. SU n. 4468/2009, Cass., sez. II, ord. 02/10/2017, n.
22980; Cass., sez. II, ord. 11/08/2021, n. 22730; Cass., sez. II, sent. 30/06/2014, n.
14796; Cass., sez. II, sent. 25/06/2010, n. 15352). "In difetto di tale prova resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire, il cui onere incombe ex art. 2697 c.c. sulla parte che tale diritto eserciti" (Cass. Civ. Sez. III, n. 14005/2024).
Tale onere non può dirsi assolto, nel caso di specie, con la produzione dei certificati anagrafici dei convenuti Controparte_1 Controparte_5 e CP 7
dai quali si può, al più, evincere la sola qualità di chiamati all'eredità in forza di successione legittima, ma non quella di eredi, da provarsi mediante la produzione di documentazione idonea provare la devoluzione dell'eredità del de cuius CP 8 e l'avvenuta accettazione della stessa (cfr. sul punto, ex multis, Cass. Civ. sez. III n.
13522/e Cass. Civ. Sez. III n.1416/2025).
Le stesse considerazioni valgano in relazione alla produzione della denuncia di successione di CP 8 e della dichiarazione sostitutiva di certificazione del mero grado di parentela depositati dai convenuti Controparte 1 Controparte_5 e
CP 7
Con particolare riferimento alla prima, si ribadisce l'insegnamento della Suprema
Corte, secondo il quale l'accettazione di eredità (e il conseguente acquisto della qualità
di erede) non può desumersi dalla presentazione della denunzia di successione, né dal pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, che non denotano in maniera univoca la volontà di accettare l'eredità, né l'intervenuta accettazione della stessa (cfr. in tal senso Cass. 29.7.2004, n.
14395; Cass. 12.1.1996, n. 178).
Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva della qualità di erede depositata dai convenuti Controparte_5 e questo Giudice Controparte 1 CP 7
,
ritiene di non doversi discostare dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo il quale "la dichiarazione sostitutiva non costituisce di per sé prova idonea
della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, salva la valutazione giudiziale del comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione viene fatta valere, cioè a dire l'integrazione di una non contestazione (Cass., Sez. U,
29/05/2014, n. 12065, cfr. Cass. 10/05/2018, n. 11276; Cass. 15/05/2020, n. 8973).
E, ancora, "laddove, come nel caso di specie, non si possa ravvisare una non contestazione della qualità di erede, la dichiarazione sostitutiva non può apprezzarsi come sufficiente prova della qualità di erede, oltretutto perché nella stessa si attesta unicamente l'esistenza di uno status parentale, in abstracto titolo per la qualità di mero chiamato all'eredità in ipotesi di successione ab intestato" (Cass. Civ. Sez. III, n.
13522/2025).
Alla luce delle osservazioni che precedono, allora, da un lato, l'opposizione va rigettata nei confronti di CP 6 ; dall'altro, in CP 2 CP 3 CP 4
parziale accoglimento dell'opposizione proposta, deve dichiararsi che i convenuti [...] CP 7 non hanno diritto di procedere Controparte 1 Controparte 5 e
,
esecutivamente, in forza del precetto notificato in data 27.11.2024, nei confronti di
Parte 1
Ravvisandosi un'ipotesi di sostanziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'opposizione nei confronti di CP 2 CP 3 CP 4 [...]
,
CP 6
accoglie parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, dichiara che i convenuti. [...] CP 1 Controparte_5 e CP 7 non hanno diritto di procedere و Parte 1 in forza del precetto notificatole inesecutivamente nei confronti di data 27.11.2024;
spese di lite compensate
Così deciso in Roma, il 10.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio