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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1737 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO SCHIAVO CARLO UMBERTO, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CRINO' DANIELA MARIA GRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
25/05/2025, i coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SANTA TERESA DI RIVA (ME) il
25/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ., ordinando al Comune di Santa Teresa di
[...]
Riva di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• Omologare la separazione alle condizioni formulate nella premessa del ricorso, e quindi: • Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
• Assegnare la casa coniugale, già di proprietà del sig. prima della Parte_1
celebrazione del matrimonio, al Sig. ; • Dare atto che i coniugi hanno risolto Parte_1
in separata sede ogni loro rapporto di natura patrimoniale, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente e rinunziano allo stesso modo reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia contributo di mantenimento ed ogni eventuale assegno, essendo ciascuno di essi autosufficiente;
• Dare atto che le parti hanno rinunziato all'impugnazione della emittenda sentenza di separazione”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] l'[...], e , nata Parte_1 Parte_2
a TAORMINA il 26/03/1986, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SANTA TERESA DI RIVA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte
II, serie A;
rimette le parti all'udienza dell'08/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1737 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO SCHIAVO CARLO UMBERTO, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CRINO' DANIELA MARIA GRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
25/05/2025, i coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SANTA TERESA DI RIVA (ME) il
25/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ., ordinando al Comune di Santa Teresa di
[...]
Riva di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• Omologare la separazione alle condizioni formulate nella premessa del ricorso, e quindi: • Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
• Assegnare la casa coniugale, già di proprietà del sig. prima della Parte_1
celebrazione del matrimonio, al Sig. ; • Dare atto che i coniugi hanno risolto Parte_1
in separata sede ogni loro rapporto di natura patrimoniale, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente e rinunziano allo stesso modo reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia contributo di mantenimento ed ogni eventuale assegno, essendo ciascuno di essi autosufficiente;
• Dare atto che le parti hanno rinunziato all'impugnazione della emittenda sentenza di separazione”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] l'[...], e , nata Parte_1 Parte_2
a TAORMINA il 26/03/1986, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SANTA TERESA DI RIVA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte
II, serie A;
rimette le parti all'udienza dell'08/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.