Articolo 6 della Legge 13 novembre 1960, n. 1407
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 dicembre 1960
Art. 6.
Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli olii che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.
Le denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli olii, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361 , per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente