CASS
Sentenza 6 maggio 2021
Sentenza 6 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2021, n. 17617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17617 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA IL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2020 del Tribunale di Como;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL Mignolo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d'interesse. RITENUTO IN FATTO 1. IL LA, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como del 7 dicembre 2020, che, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta da lui avanzata ai sensi dell'art. 130, cod. proc. pen., e volta ad ottenere la correzione della data di commissione del reato - come indicata nel relativo capo d'imputazione - per il quale gli è stata applicata la pena, a norma Penale Sent. Sez. 6 Num. 17617 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 27/04/2021 dell'art. 444, cod. proc. pen., con sentenza di quello stesso giudice del 30 gennaio 2020, ormai irrevocabile. 2. EG propone due doglianze. 2.1. La prima attiene alla violazione dell'art. 127, cod. proc. pen., espressamente richiamato dal successivo art. 130 per il relativo procedimento. Nello specifico, invece, il giudice ha provveduto de plano, previa interlocuzione scritta con il Pubblico ministero, della quale si dà atto nel provvedimento ma che è rimasta del tutto sconosciuta alla difesa. 2.2. Il secondo motivo denuncia la mera apparenza della motivazione: non solo per il riferimento, ivi contenuto, all'ignoto parere reso del Pubblico ministero;
ma altresì per non avere il giudice spiegato per quale ragione abbia ritenuto che la correzione della data di commissione del fatto determinasse una modifica essenziale della decisione, non integrante, come tale, un mero errore materiale suscettibile di correzione, a differenza di quanto ritenuto in diversi precedenti di legittimità citati in ricorso. Inoltre, in risposta all'osservazione del G.i.p. riguardante la mancata proposizione della procedura di correzione dinanzi al giudice della cognizione od a quello dell'impugnazione avverso la relativa decisione, rileva il ricorrente che detto procedimento non è soggetto a termini di decadenza od a preclusioni. Infine, il ricorso evidenzia l'interesse all'impugnazione, per i riflessi che l'esatta indicazione della data del commesso reato comporta sul regime penitenziario applicabile al condannato, per effetto della modifica dell'art.
4-bis, ord. pen., apportata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e della successiva dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore del ricorrente, con nota depositata in cancelleria nelle more dell'udienza ha comunicato la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione, essendo stato nel frattempo costui tratto in arresto in esecuzione dell'anzidetta pena ed avendo successivamente ottenuto l'applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione. 2. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 3. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL Mignolo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d'interesse. RITENUTO IN FATTO 1. IL LA, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como del 7 dicembre 2020, che, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta da lui avanzata ai sensi dell'art. 130, cod. proc. pen., e volta ad ottenere la correzione della data di commissione del reato - come indicata nel relativo capo d'imputazione - per il quale gli è stata applicata la pena, a norma Penale Sent. Sez. 6 Num. 17617 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 27/04/2021 dell'art. 444, cod. proc. pen., con sentenza di quello stesso giudice del 30 gennaio 2020, ormai irrevocabile. 2. EG propone due doglianze. 2.1. La prima attiene alla violazione dell'art. 127, cod. proc. pen., espressamente richiamato dal successivo art. 130 per il relativo procedimento. Nello specifico, invece, il giudice ha provveduto de plano, previa interlocuzione scritta con il Pubblico ministero, della quale si dà atto nel provvedimento ma che è rimasta del tutto sconosciuta alla difesa. 2.2. Il secondo motivo denuncia la mera apparenza della motivazione: non solo per il riferimento, ivi contenuto, all'ignoto parere reso del Pubblico ministero;
ma altresì per non avere il giudice spiegato per quale ragione abbia ritenuto che la correzione della data di commissione del fatto determinasse una modifica essenziale della decisione, non integrante, come tale, un mero errore materiale suscettibile di correzione, a differenza di quanto ritenuto in diversi precedenti di legittimità citati in ricorso. Inoltre, in risposta all'osservazione del G.i.p. riguardante la mancata proposizione della procedura di correzione dinanzi al giudice della cognizione od a quello dell'impugnazione avverso la relativa decisione, rileva il ricorrente che detto procedimento non è soggetto a termini di decadenza od a preclusioni. Infine, il ricorso evidenzia l'interesse all'impugnazione, per i riflessi che l'esatta indicazione della data del commesso reato comporta sul regime penitenziario applicabile al condannato, per effetto della modifica dell'art.
4-bis, ord. pen., apportata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e della successiva dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore del ricorrente, con nota depositata in cancelleria nelle more dell'udienza ha comunicato la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione, essendo stato nel frattempo costui tratto in arresto in esecuzione dell'anzidetta pena ed avendo successivamente ottenuto l'applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione. 2. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 3. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.