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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA GA OG, EL
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pantelleria - Piazza Cavour 15 91017 Pantelleria TP
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1342 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, RGR 147/24, la società Ricorrente_1 Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, dall'Avv. Difensore_2 e dalla Dott.ssa Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n.11342 del 07.09.2023, notificato il 22.11.2023, con il quale il Comune di Pantelleria contestava l'omesso versamento dell'imposta municipale sugli immobili I.M.U. anno 2018, dell'importo complessivo di € 19.388,69, sostenendone la illegittimità.
Assumeva parte ricorrente l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e contestava il disconoscimento della natura di beni merce nonostante la sussistenza dei requisiti previsti ex art. 2, comma 1, D.L. 102/2013 – art. 1, c. 678, L. 147/2013.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento, in subordine la riduzione al 50 per cento dell'imu dovuta per la circostanza della inutilizzabilità dei beni, nonché l'eliminazione delle sanzioni.
Il Comune di Pantelleria, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 24.08.2024, confermava il proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 06.02.2026, l'Avv. Difensore_2 insisteva nel ricorso significando la sussistenza di presupposti di applicabilità di esenzione, trattandosi di impresa di costruzioni e di immobili destinati alla vendita.
La controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Il carattere di provocatio ad opponendum dell'avviso di accertamento notificato consente di ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'ente impositore, rendendo palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata, abbia posto il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e di contestarne la fondatezza (Cass. n. 14566/2001, n.
14700/2001, n. 658/2000).
Invero, l'avviso di accertamento contestato contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 1 co. 162 L. 296/2006 per poter ricostruire l'iter logico giuridico attraverso cui il Comune di Pantelleria è giunto alle sue determinazioni. E' sufficiente, infatti, che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato l'imponibile e la liquidazione del maggiore tributo, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, affinché il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, sia in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale (Cass. 21115/2022; Cass.
n. 13402 del 01/07/2020; Cass. n. 25024/2018; Cass. n. 11270/2017; Cass. n. 22148/2017; Cass. n.
11560/2016; Cass. n. 25153/2013; n. 14027/2012).
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso relativo, ovvero al mancato riconoscimento della esenzione
IMU per “immobili merce”.
L'art. 2, D.L. 102/2013, ha disposto l'esonero dal versamento della seconda rata (saldo) Imu relativa al 2013, nonché l'esenzione totale dal pagamento del suddetto tributo a decorrere dal 1° gennaio 2014 per “i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Diversamente, rimangono escluse dall'esenzione Imu, le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di rivendita di fabbricati e quelle che, per espressa previsione statutaria, svolgono effettivamente la vendita di fabbricati in precedenza acquisiti (c.d. “immobiliari di compravendita”); sono altresì escluse dall'esenzione Imu, le imprese che acquistano gli immobili e si limitano al mero godimento degli stessi, normalmente concedendoli in locazione a terzi (c.d. “immobiliari di gestione”).
A tali categorie sono riconducibili le attività della società ricorrente, giuste risultanze delle visure camerali del 26/03/2018 e del 16.05.2024, agli atti.
In particolare, da quest'ultima visura, nulla emerge circa la variazione dell'attività svolta, permanendo invece l'indicazione di attività escluse dall'esenzione IMU, stante la reale possibilità che gli immobili siano stati locati a terzi, oppure utilizzati temporaneamente dalla medesima impresa, quindi con la conseguente espressa esclusione dell'agevolazione, “in caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell'impresa”.
In ogni caso, l'esenzione dall'imposta può essere fatta valere a partire dalla data di ultimazione dei lavori e quindi dell'asserita destinazione d'uso di “immobile merce”, non prima.
Né l'inizio dei lavori di ristrutturazione nel corso del 2018, piuttosto che la dichiarazione IMU presentata al
Comune, possono fare acquisire agli immobili il carattere di “immobili merce” ed insorgere il diritto all'esenzione.
Alla soccombenza seguono le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di
Comune di Pantelleria, liquidate in Euro 800,00, oltre oneri se dovuti. Così deciso in Trapani, addì
06.02.2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA GA OG, EL
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pantelleria - Piazza Cavour 15 91017 Pantelleria TP
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1342 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, RGR 147/24, la società Ricorrente_1 Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, dall'Avv. Difensore_2 e dalla Dott.ssa Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n.11342 del 07.09.2023, notificato il 22.11.2023, con il quale il Comune di Pantelleria contestava l'omesso versamento dell'imposta municipale sugli immobili I.M.U. anno 2018, dell'importo complessivo di € 19.388,69, sostenendone la illegittimità.
Assumeva parte ricorrente l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e contestava il disconoscimento della natura di beni merce nonostante la sussistenza dei requisiti previsti ex art. 2, comma 1, D.L. 102/2013 – art. 1, c. 678, L. 147/2013.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento, in subordine la riduzione al 50 per cento dell'imu dovuta per la circostanza della inutilizzabilità dei beni, nonché l'eliminazione delle sanzioni.
Il Comune di Pantelleria, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 24.08.2024, confermava il proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 06.02.2026, l'Avv. Difensore_2 insisteva nel ricorso significando la sussistenza di presupposti di applicabilità di esenzione, trattandosi di impresa di costruzioni e di immobili destinati alla vendita.
La controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Il carattere di provocatio ad opponendum dell'avviso di accertamento notificato consente di ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'ente impositore, rendendo palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata, abbia posto il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e di contestarne la fondatezza (Cass. n. 14566/2001, n.
14700/2001, n. 658/2000).
Invero, l'avviso di accertamento contestato contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 1 co. 162 L. 296/2006 per poter ricostruire l'iter logico giuridico attraverso cui il Comune di Pantelleria è giunto alle sue determinazioni. E' sufficiente, infatti, che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato l'imponibile e la liquidazione del maggiore tributo, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, affinché il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, sia in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale (Cass. 21115/2022; Cass.
n. 13402 del 01/07/2020; Cass. n. 25024/2018; Cass. n. 11270/2017; Cass. n. 22148/2017; Cass. n.
11560/2016; Cass. n. 25153/2013; n. 14027/2012).
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso relativo, ovvero al mancato riconoscimento della esenzione
IMU per “immobili merce”.
L'art. 2, D.L. 102/2013, ha disposto l'esonero dal versamento della seconda rata (saldo) Imu relativa al 2013, nonché l'esenzione totale dal pagamento del suddetto tributo a decorrere dal 1° gennaio 2014 per “i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Diversamente, rimangono escluse dall'esenzione Imu, le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di rivendita di fabbricati e quelle che, per espressa previsione statutaria, svolgono effettivamente la vendita di fabbricati in precedenza acquisiti (c.d. “immobiliari di compravendita”); sono altresì escluse dall'esenzione Imu, le imprese che acquistano gli immobili e si limitano al mero godimento degli stessi, normalmente concedendoli in locazione a terzi (c.d. “immobiliari di gestione”).
A tali categorie sono riconducibili le attività della società ricorrente, giuste risultanze delle visure camerali del 26/03/2018 e del 16.05.2024, agli atti.
In particolare, da quest'ultima visura, nulla emerge circa la variazione dell'attività svolta, permanendo invece l'indicazione di attività escluse dall'esenzione IMU, stante la reale possibilità che gli immobili siano stati locati a terzi, oppure utilizzati temporaneamente dalla medesima impresa, quindi con la conseguente espressa esclusione dell'agevolazione, “in caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell'impresa”.
In ogni caso, l'esenzione dall'imposta può essere fatta valere a partire dalla data di ultimazione dei lavori e quindi dell'asserita destinazione d'uso di “immobile merce”, non prima.
Né l'inizio dei lavori di ristrutturazione nel corso del 2018, piuttosto che la dichiarazione IMU presentata al
Comune, possono fare acquisire agli immobili il carattere di “immobili merce” ed insorgere il diritto all'esenzione.
Alla soccombenza seguono le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di
Comune di Pantelleria, liquidate in Euro 800,00, oltre oneri se dovuti. Così deciso in Trapani, addì
06.02.2026