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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI TR nato a [...] il [...] nel procedimento in cui è parte il Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo ZE;
Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del Sostituto Procuratore gen. Raffaele GA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, dell’Avvocature Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona dell’Avvocato dello Stato Fabio Tortora che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, e dell’Avv. Laura Bruno per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da TR LI in relazione alla detenzione in carcere subita dal 12 giugno 2021 al 16 settembre 2021. Esponeva l’istante:
1. di essere stato condannato con sentenze di condanna definitive, l’ultima delle quali del Tribunale di Lecce n 865/2015 nel procedimento penale n 956/2015 R.G.N.R, e n 483/2015 R.G.T. confermata con sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1566/2016 del 17.6.2016, irrevocabile il 14/11/2017; Penale Sent. Sez. 4 Num. 2413 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 08/01/2026 2 2. che, già in regime di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ne aveva disposto la sospensione provvisoria con decreto n. 3859/20 del 03/09/2020; 3. che l'Ufficio Esecuzione Penale presso la Procura della Repubblica di Lecce, con provvedimento del 25/10/2019, adottato nell'ambito del procedimento n. 811/2017 SIEP, vista l'ordinanza n. 3178/2019 emessa in data 18/10/2019 dall'Ufficio di Sorveglianza di Lecce, che aveva concesso al LI giorni 90 di liberazione anticipata, comunicava che il fine pena del condannato era anticipato al 12/06/2021; 4. che l'Ufficio Esecuzione Penale presso la Procura della Repubblica di Lecce, con provvedimento del 04/09/2020, adottato nell'ambito del procedimento n. 811/2017 SIEP, in esecuzione del decreto del Magistrato di Sorveglianza, ordinava la carcerazione del condannato, il quale veniva condotto presso la Casa Circondariale di Lecce e comunicava che LI TR dovesse essere scarcerato per fine pena in data 12/06/2021; 5. che il LI veniva ingiustificatamente trattenuto presso la struttura carceraria fino al 16/09/2021, data in cui veniva scarcerato. Deduceva, quindi, che il LI aveva subito una carcerazione sine titulo dal 12/06/2021 al 16/09/2021 e che, in conseguenza di ciò, ha diritto ad una equa riparazione per la privazione della libertà illegittimamente subita. 2. A sostegno della ritenuta tardività dell’istanza, nel provvedimento impugnato si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dal momento della scarcerazione, eventualmente antecedente, dell'istante (il richiamo è al dictum di Sez. 4 n. 32349/2023 nella cui motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disciplina di cui all'art. 315 cod. proc. pen. è quella di ancorare il "dies a quo" per la proposizione della domanda al riferimento certo della definitività del provvedimento esecutivo sopravvenuto e non ad un criterio variabile, quale quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente). Applicato, mutatis mutandis, il principio di diritto richiamato al caso di specie essendone affine la ratio, per la Corte leccese deve ritenersi che, nel caso in esame, il termine per la proposizione della domanda decorresse dall'ordinanza del 18/10/2019 - che non risulta impugnata e che risulta notificata al difensore dell'interessato, come precisato nella nota della Procura della Repubblica del 19/03/2025, in atti — che concedeva a LI TR giorni 90 di riduzione della 3 pena a titolo di liberazione anticipata, ovvero al più tardi, dalla successiva scarcerazione, avvenuta in data 16/09/2021. Ne consegue per il giudice della riparazione che, essendo stato presentato il ricorso per la riparazione dell'ingiusta detenzione in data 08/01/2025, la domanda è stata dichiarata inammissibile per avvenuto decorso del termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il GR deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione degli artt. 5 e 6 CEDU, 13 Cost. e 2043 cod. civ. Si sostiene in ricorso che l'impugnata ordinanza deve ritenersi emessa in violazione di legge in quanto il fatto accertato documentalmente consiste nella ingiusta ed illegittima privazione della libertà personale dal 12/06/2021 al 16/09/2021 e, dunque, LI TR ha subito una lunga carcerazione sine titulo ed ha diritto ad una equa riparazione pena la violazione di principi sanciti costituzionalmente e convenzionalmente. Ed invero, se per l'art. 13 della nostra Costituzione la libertà personale è inviolabile e nessuno può esserne privato se non nei casi e nei modi previsti dalla. legge, e se tale norma è vieppiù rafforzata dalla previsione di cui all'art. 5 CEDU, non sarebbe ammissibile l’invalidazione di tale norma alla luce dì una semplice interpretazione analogica circa i tempi di proposizione della domanda adottata dalla giurisprudenza in un caso — peraltro — diverso e sotteso da una differente ratio. Per il ricorrente il principio di diritto costituzionale, dunque, rimane e il soggetto che ha subito la violazione deve essere risarcito. Chiede, pertanto, annullarsi con o senza rinvio l’impugnata ordinanza con ogni conseguente statuizione. 4. La parti hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra richiamati sono inammissibili, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ed invero, le doglianze in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di 4 fatto che le sorreggono e non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. 2. In premessa, quanto alla lamentata violazione degli artt. 24 co 2 e 111 Cost anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta. 3. In ogni caso, la motivazione con cui il giudice della riparazione ha opinato per l’inammissibilità per tardività del ricorso appare immune dai denunciati vizi di legittimità, Ed invero, ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen. "La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314". 5 Nel caso in esame non si è di fronte ad alcuno dei provvedimenti indicati dalla norma;
tuttavia, è evidente come la ratio della disciplina sia quella di fare coincidere il dies a quo con la definitività del provvedimento che ha riguardato lo stato cautelare e la pena da espiare. Il riferimento, pertanto, come ha correttamente opinato l’adito giudice della riparazione, va all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che ha concesso 90 giorni di riduzione della pena a titolo di liberazione anticipata, emessa in data 18 ottobre 2019, divenuta inoppugnabile. Diversamente opinando si introdurrebbero criteri variabili (come quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente, vedasi Cass., n. 32349 del 2023)., in contrasto con la ratio della disposizione e a discapito di riferimenti certi. Il citato provvedimento del Tribunale di sorveglianza non è stato impugnato. Dal 18 ottobre 2019 decorreva, pertanto, dunque il termine biennale. Va aggiunto che la stessa Cassazione ha affermato, nella stessa pronunzia n. 32349 del 2023, che “in caso di perduranza dello stato restrittivo rispetto al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria”, non sarebbe “possibile decadere dalla facoltà di azionare la richiesta d'indennizzo nel permanere della situazione che originava il diritto”. In definitiva, il principio affermato da Cass. n. 32349 del 2023 era il seguente: "in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen. per proporre la domanda in caso di rideterminazione della pena da espiare in sede di esecuzione decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento, non già dalla data di scarcerazione eventualmente intervenuta prima di detta inoppugnabilità". La pronuncia impugnata ha, in realtà, considerato sia il termine decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento concernente lo stato cautelare sia quello decorrente dalla successiva scarcerazione, verificando che in entrambi i casi il temine biennale era stato abbondantemente superato. Né può porsi un problema di compatibilità della disciplina normativa con l’art. 5 della Convenzione dei diritti dell’Uomo, in considerazione del fatto che la fissazione di un termine per la proposizione della richiesta è del tutto in linea con la prospettiva convenzionale europea, considerato, poi, che si tratta di un termine comunque molto ampio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del 6 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente al dictum di Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa;
vedasi anche Sez. U., n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 08/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente Vincenzo ZE UG ER
Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del Sostituto Procuratore gen. Raffaele GA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, dell’Avvocature Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona dell’Avvocato dello Stato Fabio Tortora che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, e dell’Avv. Laura Bruno per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da TR LI in relazione alla detenzione in carcere subita dal 12 giugno 2021 al 16 settembre 2021. Esponeva l’istante:
1. di essere stato condannato con sentenze di condanna definitive, l’ultima delle quali del Tribunale di Lecce n 865/2015 nel procedimento penale n 956/2015 R.G.N.R, e n 483/2015 R.G.T. confermata con sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1566/2016 del 17.6.2016, irrevocabile il 14/11/2017; Penale Sent. Sez. 4 Num. 2413 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 08/01/2026 2 2. che, già in regime di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ne aveva disposto la sospensione provvisoria con decreto n. 3859/20 del 03/09/2020; 3. che l'Ufficio Esecuzione Penale presso la Procura della Repubblica di Lecce, con provvedimento del 25/10/2019, adottato nell'ambito del procedimento n. 811/2017 SIEP, vista l'ordinanza n. 3178/2019 emessa in data 18/10/2019 dall'Ufficio di Sorveglianza di Lecce, che aveva concesso al LI giorni 90 di liberazione anticipata, comunicava che il fine pena del condannato era anticipato al 12/06/2021; 4. che l'Ufficio Esecuzione Penale presso la Procura della Repubblica di Lecce, con provvedimento del 04/09/2020, adottato nell'ambito del procedimento n. 811/2017 SIEP, in esecuzione del decreto del Magistrato di Sorveglianza, ordinava la carcerazione del condannato, il quale veniva condotto presso la Casa Circondariale di Lecce e comunicava che LI TR dovesse essere scarcerato per fine pena in data 12/06/2021; 5. che il LI veniva ingiustificatamente trattenuto presso la struttura carceraria fino al 16/09/2021, data in cui veniva scarcerato. Deduceva, quindi, che il LI aveva subito una carcerazione sine titulo dal 12/06/2021 al 16/09/2021 e che, in conseguenza di ciò, ha diritto ad una equa riparazione per la privazione della libertà illegittimamente subita. 2. A sostegno della ritenuta tardività dell’istanza, nel provvedimento impugnato si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dal momento della scarcerazione, eventualmente antecedente, dell'istante (il richiamo è al dictum di Sez. 4 n. 32349/2023 nella cui motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disciplina di cui all'art. 315 cod. proc. pen. è quella di ancorare il "dies a quo" per la proposizione della domanda al riferimento certo della definitività del provvedimento esecutivo sopravvenuto e non ad un criterio variabile, quale quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente). Applicato, mutatis mutandis, il principio di diritto richiamato al caso di specie essendone affine la ratio, per la Corte leccese deve ritenersi che, nel caso in esame, il termine per la proposizione della domanda decorresse dall'ordinanza del 18/10/2019 - che non risulta impugnata e che risulta notificata al difensore dell'interessato, come precisato nella nota della Procura della Repubblica del 19/03/2025, in atti — che concedeva a LI TR giorni 90 di riduzione della 3 pena a titolo di liberazione anticipata, ovvero al più tardi, dalla successiva scarcerazione, avvenuta in data 16/09/2021. Ne consegue per il giudice della riparazione che, essendo stato presentato il ricorso per la riparazione dell'ingiusta detenzione in data 08/01/2025, la domanda è stata dichiarata inammissibile per avvenuto decorso del termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il GR deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione degli artt. 5 e 6 CEDU, 13 Cost. e 2043 cod. civ. Si sostiene in ricorso che l'impugnata ordinanza deve ritenersi emessa in violazione di legge in quanto il fatto accertato documentalmente consiste nella ingiusta ed illegittima privazione della libertà personale dal 12/06/2021 al 16/09/2021 e, dunque, LI TR ha subito una lunga carcerazione sine titulo ed ha diritto ad una equa riparazione pena la violazione di principi sanciti costituzionalmente e convenzionalmente. Ed invero, se per l'art. 13 della nostra Costituzione la libertà personale è inviolabile e nessuno può esserne privato se non nei casi e nei modi previsti dalla. legge, e se tale norma è vieppiù rafforzata dalla previsione di cui all'art. 5 CEDU, non sarebbe ammissibile l’invalidazione di tale norma alla luce dì una semplice interpretazione analogica circa i tempi di proposizione della domanda adottata dalla giurisprudenza in un caso — peraltro — diverso e sotteso da una differente ratio. Per il ricorrente il principio di diritto costituzionale, dunque, rimane e il soggetto che ha subito la violazione deve essere risarcito. Chiede, pertanto, annullarsi con o senza rinvio l’impugnata ordinanza con ogni conseguente statuizione. 4. La parti hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra richiamati sono inammissibili, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ed invero, le doglianze in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di 4 fatto che le sorreggono e non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. 2. In premessa, quanto alla lamentata violazione degli artt. 24 co 2 e 111 Cost anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta. 3. In ogni caso, la motivazione con cui il giudice della riparazione ha opinato per l’inammissibilità per tardività del ricorso appare immune dai denunciati vizi di legittimità, Ed invero, ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen. "La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314". 5 Nel caso in esame non si è di fronte ad alcuno dei provvedimenti indicati dalla norma;
tuttavia, è evidente come la ratio della disciplina sia quella di fare coincidere il dies a quo con la definitività del provvedimento che ha riguardato lo stato cautelare e la pena da espiare. Il riferimento, pertanto, come ha correttamente opinato l’adito giudice della riparazione, va all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che ha concesso 90 giorni di riduzione della pena a titolo di liberazione anticipata, emessa in data 18 ottobre 2019, divenuta inoppugnabile. Diversamente opinando si introdurrebbero criteri variabili (come quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente, vedasi Cass., n. 32349 del 2023)., in contrasto con la ratio della disposizione e a discapito di riferimenti certi. Il citato provvedimento del Tribunale di sorveglianza non è stato impugnato. Dal 18 ottobre 2019 decorreva, pertanto, dunque il termine biennale. Va aggiunto che la stessa Cassazione ha affermato, nella stessa pronunzia n. 32349 del 2023, che “in caso di perduranza dello stato restrittivo rispetto al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria”, non sarebbe “possibile decadere dalla facoltà di azionare la richiesta d'indennizzo nel permanere della situazione che originava il diritto”. In definitiva, il principio affermato da Cass. n. 32349 del 2023 era il seguente: "in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen. per proporre la domanda in caso di rideterminazione della pena da espiare in sede di esecuzione decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento, non già dalla data di scarcerazione eventualmente intervenuta prima di detta inoppugnabilità". La pronuncia impugnata ha, in realtà, considerato sia il termine decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento concernente lo stato cautelare sia quello decorrente dalla successiva scarcerazione, verificando che in entrambi i casi il temine biennale era stato abbondantemente superato. Né può porsi un problema di compatibilità della disciplina normativa con l’art. 5 della Convenzione dei diritti dell’Uomo, in considerazione del fatto che la fissazione di un termine per la proposizione della richiesta è del tutto in linea con la prospettiva convenzionale europea, considerato, poi, che si tratta di un termine comunque molto ampio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del 6 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente al dictum di Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa;
vedasi anche Sez. U., n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 08/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente Vincenzo ZE UG ER