Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 2413
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività della domanda

    La Corte d'Appello ha ritenuto che, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, il termine biennale per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorra dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dalla scarcerazione. Nel caso specifico, il termine decorreva dall'ordinanza del 18/10/2019, che concedeva 90 giorni di riduzione della pena, o al più tardi dalla scarcerazione del 16/09/2021. Poiché la domanda è stata presentata l'08/01/2025, è stata dichiarata inammissibile per decorso del termine.

  • Rigettato
    Violazione di norme costituzionali e convenzionali

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi alla violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, in quanto tali censure non sono previste tra i casi di ricorso per cassazione dall'art. 606 c.p.p. e potrebbero costituire fondamento solo di una questione di legittimità costituzionale, non proposta in questo caso. Inoltre, ha ribadito che la fissazione di un termine per la proposizione della richiesta di riparazione è in linea con la prospettiva convenzionale europea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 2413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2413
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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