Art. 68. I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico
L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione puo' superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67.
La pensione d'invalidita' e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente articolo 67.
L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non puo' essere altresi' inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.
Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione puo' superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67.
La pensione d'invalidita' e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente articolo 67.
L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non puo' essere altresi' inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.
Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.