Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14055/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. PORRELLO PATRIZIA); Parte_1
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. SCIARA FRANCESCO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 16.04.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2884/2024 dei 7- 21.05.2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la
In data 22.01.2025 è stato acquisito agli atti la certificazione del passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione consensuale e, con le note scritte depositate il
26.01.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
2. I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene da oltre due anni, con l'obbligo di reciproco rispetto e con espresso impegno di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi.
Art. 2) La casa coniugale rimarrà assegnata al proprietario sig CP_1
Art. 3) la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, dopo aver affrontato la qwuestione con la minore ( prossima alla maggiore età), hanno concordato un'equa permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni a settimane alterne compreso il week end. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione sacolastica, come sino ad oggi
è stato, seguendone le naturali inclinazioni. Sarà respondsabilità e cura di entrambi i genitori creare le condizioni affinchè la minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, e recepite le esigenze ed inclinazioni della figlia, i genitori si impegnano a confrontarsi e concordare le migliori scelte per . Le Per_1 principali festività ( Natale, Capodanno, Pasqua ecc.) verranno trascorse con il padre o con la madre secondo il principio dell'alternanza. In particolare, si stabiliscono sin d'ora che la figlia trascorrerà il pranzo o la cena dei giorni festivi di Natale, capodanno e Pasqua, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
detto accordo varrà anche per il giorno del compleanno della figlia. Durante le vacanze estive la minore rimarrà, alternativamente con il padre e con la madre per un periodo consecutivo di 15 giorni, da concordare tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la figlia permarrà, sempre in maniera alternata e di anno in anno, la prima metà del mese di agosto con un genitore e la seconda metà con l'altro.
Art. 4) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad un contributo a titolo di mantenimento. Per quello ordinario verso la figlia, ciascuno provvederà nei giorni assegnati alle sue esigenze e secondo le rispettive disponibilità economiche. Gli assegni unici e/o eventuali ulteriori contributi sociali previsti dalla legge verranno ripartiti al 50%.
Art.5) Tutte le spese straordinarie, necessarie per la figlia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% rinviando, per il resto, a quanto stabilito nel “Protocollo sulle spese extra assegno per mantenimento dei figli””, sottoscritto in data 03/07/2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo, Sottogruppo Famiglia e dal
Presidente del Tribunale di Palermo, nonché dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo e dai Rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo, che si allega al presente ricorso e che si ha per interamente richiamato e trascritto.
Art. 6) I coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione bonaria degli effetti personali e dichiarano, pertanto, di non avere l'uno dall'altro più nulla a pretendere a tale titolo;
Art.7) I coniugi si obbligano a comunicarsi preventivamente, con lettera raccomandata a/r, eventuali cambi di residenza e viaggi in territorio estero che prevedano l'accompagnamento della figlia minore.
Art.8) I coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio; il presente accordo potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli”.
3. Le superiori condizioni, espressione della conconde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. :
1. visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 10/09/2009, da , nata a [...] il Parte_1
7/08/1972 e da , nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 83- parte II- serie A- Anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
30/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presi- dente e dal relatore.