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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1540/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1964/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2981/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso ed in subordine la sua infondatezza.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 6.7.2022 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che “In considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato,
l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e
16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del
14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità
che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica – consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi –, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova. ez. 5 - , Ordinanza n. 30373 del
21/11/2019).
Alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente pertanto che il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte dirette non può essere erogato in favore delle imprese ed i lavoratori autonomi, pur non essendo espressamente contemplati nella normativa nazionale, sono riconducibili, sulla base del diritto comunitario, nella categoria dei soggetti economici utilizzati dalla Commissione Europea nella propria decisione final. (Cass. 4565/2020 in motivazione), a meno che l'agevolazione richiesta non rientri nel limite del de minimis.
E' pertanto il contribuente che esercita un'attività economica a dover dimostrare di non aver usufruiti di agevolazioni o contributi pubblici superiori alla soglia consentita ovvero di aver subito un effettivo danno a causa del terremoto.
Fatte queste premesse in via generale, appare fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto da impugnare ( silenzio rifiuto) sollevata dall'A.F.. Infatti, l'istanza di rimborso generica od incompleta
- quale quella depositata in atti - è inidonea a formare il silenzio-rigetto, autonomamente impugnabile, in quanto non consente all'Ufficio di valutare la fondatezza della stessa né al giudice tributario di sindacare le presuntive ragioni del diniego.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “le domande di rimborso prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti ( quali l'autocertificazione e le dichiarazioni dei redditi) , atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato. ( Cass. 4565/2020,
32263/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente, che ha dichiarato redditi di partecipazione e di impresa, ha depositato solo in giudizio, oltre alle dichiarazioni dei redditi, un'autocertificazione del 26.5.2019, nella quale dichiara di non aver usufruito di contributi ed agevolazioni nel triennio antecedente la data di inoltro dell'istanza di rimborso.
Il ricorrente avrebbe potuto integrare la domanda di rimborso dopo la decisione della Corte europea, al fine di consentire all'amministrazione di effettuare i dovuti controlli in fase amministrativa. Non avendolo fatto, il silenzio rifiuto non può ritenersi integrato.
Né è stato allegato e dimostrato un effettivo concreto danno.
Spese compensate, in considerazione della complessità della materia.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 3 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa hanno dichiarato la inammissibilità del ricorso assumendo che la mancata indicazione, nell'istanza di rimborso, degli estremi del versamento delle imposte e dei relativi importi rappresenti causa ostativa alla formazione del silenzio rifiuto, e che, in ogni caso doveva ritenersi tardiva la produzione nel giudizio di I grado dell'autocertificazione attestante il mancato ricevimento di contributi ed agevolazioni nel triennio antecedente la data di inoltro dell'istanza di rimborso, riportando a sostegno di detta argomentazione le sentenze n. 4565/2020 e 32263/2018 emesse dalla suprema Corte di
Cassazione.
Ed infatti se è vero che l'Ufficio nel momento in cui riceve un'istanza di rimborso deve essere posto nelle condizioni di valutarne la fondatezza sia dal punto dell'"an" che del "quantum" non vi è alcun dubbio che nel caso in esame, non solo si verte in fattispecie del tutto diversa da quella rappresentata nelle richiamate sentenze, ma detti elementi sono presenti nell'istanza di rimborso prodotta dal ricorrente laddove viene espressamente richiesto il pagamento del 90% delle imposte versate in relazione al triennio 1990-1992, corrispondenti all'eccedenza dei versamenti effettuati in conformità alle dichiarazioni presentate, rispetto al
10% previsto dall'art.9 comma 17bis della legge 289/2002. Si precisa inoltre, che ai fini della presente fattispecie non assume alcuna rilevanza, differentemente da quanto affermato dall'Ufficio, la natura del reddito, attesochè il diritto al rimborso delle imposte, come in precedenza evidenziato con la citazione della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, attiene alla posizione globale del contribuente ovvero alle risultanze della dichiarazioni fiscali. E, pertanto, quanto risulta dalle singole dichiarazioni fiscali a esprimere l'importo del rimborso in considerazione anche degli eventuali versamenti di retti effettuati mediante modello F24 e delle eventuali ritenute subite. L'importo del rimborso di euro € 6.266,00, così come previsto, è determinato nel rispetto del richiamato art. 9, comma 17-bis, L 289/2012, e, quindi, sulla base delle risultanze delle imposte dovute e versate così come emergono dalle dichiarazioni fiscali regolarmente presentate.
Contraria ad ogni principio costituzionale ed in particolare agli articoli 3 e 53 appare, infine, la limitazione del diritto al rimborso nella misura del 50% di quello spettante, nei termini affermati dall'Agenzia delle Entrate.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2981/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 2 e depositata il 06 Settembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via pregiudiziale, la parte appellata deduce e ribadisce con autorevolezza la carenza dei requisiti essenziali nell'originaria istanza di rimborso formulata dall'appellante. L'eccezione principale verte sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per assenza della prova sulla formazione del silenzio-rifiuto: secondo l'Ufficio, soltanto un'istanza dettagliata e adeguatamente documentata — con chiara indicazione degli estremi del versamento, della tipologia del reddito e della spettanza del diritto al rimborso — può legittimare la formazione del silenzio- rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19,co. 1, lett. g) d. lgs. n. 546/1992. In difetto di tali imprescindibili elementi, il ricorso non può considerarsi ammissibile. A sostegno di tale pretesa, la difesa dell' Agenzia richiama ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente affermato l'onere probatorio gravante sul contribuente nell'ambito delle richieste di rimborso tributario. Secondo la Cassazione — cui l' Ufficio si allinea rigorosamente — un'istanza generica, sprovvista di prova documentale circa la spettanza del rimborso, non perfeziona il silenzio-rifiuto impugnabile e non può essere integrata da documentazione successiva: tale vizio, dunque, non è sanabile nemmeno in corso di giudizio. Da ciò discende, in modo ineludibile, la richiesta di conferma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Sul piano sostanziale, la parte appellata affronta anche il merito della pretesa dell'appellante sotto la duplice prospettiva della disciplina interna e della sua compatibilità con il diritto dell'Unione Europea. L' Agenzia ribadisce come i benefici fiscali previsti dall'art. 9,comma 17-bis, I. 289/2002, siano condizionati dal rispetto dei vincoli comunitari in materia di aiuti di Stato: la decisione della Commissione Europea del 14 agosto
2015 (C(2015) 5549 final) ha chiarito che l'agevolazione è compatibile con il mercato interno solo in presenza delle condizioni “de minimis” o ove sia fornita la prova di un danno direttamente riconducibile all'evento calamitoso. Laddove tale prova non sia offerta dal contribuente, nessun diritto al rimborso può essere riconosciuto.
L' Agenzia, con fermezza, evidenzia inoltre che il contribuente, nella specie, in relazione ai redditi di partecipazione ad attività d'impresa o di lavoro autonomo, non ha adempiuto all'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni '“de minimis”, né ha provato un concreto nesso di causalità tra il danno subito e la calamità naturale. Laddove sia stata prodotta, l'autocertificazione è da ritenersi priva di rilevanza probatoria nel processo tributario, secondo consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
Infine, con chiarezza e rigore, la parte appellata si oppone alle ulteriori doglianze dell'appellante, in particolare circa la presunta incostituzionalità della limitazione al 50% del rimborso e la pretesa rivalutazione monetaria delle somme richieste. Sul punto, richiama il dettato legislativo che fonda espressamente la riduzione percentuale (art. 1, co. 665, 1. 190/2014) per esigenze di equilibrio di bilancio pubblico e richiama il principio
— affermato dalla Corte di Cassazione e dalle Sezioni Unite — che la rivalutazione può essere riconosciuta solo ove sia dimostrato un danno ulteriore non coperto dagli interessi legali, danno che nel caso concreto non è stato nè dedotto nè provato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 19 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Sulla questione preliminare: formazione del silenzio-rifiuto e ammissibilità del ricorso originario, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello.
Il silenzio-rifiuto è impugnabile quando l'istanza di rimborso sia giuridicamente valida e sufficientemente specifica da consentire all'Ufficio: la verifica dell'an (fondamento della pretesa); la determinazione, almeno in via istruttoria, del quantum (importi richiesti); l'effettuazione dei controlli necessari. Quando l'istanza è generica o incompleta nei suoi elementi essenziali (in particolare, in mancanza di indicazioni minime sugli estremi dei versamenti e sugli importi di cui si chiede la restituzione), essa non pone l'Amministrazione nella condizione di provvedere e, pertanto, non è idonea a far maturare un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha accertato che l'istanza del 26.02.2009 fosse priva delle indicazioni necessarie (estremi dei versamenti e importi chiesti a rimborso) e, dunque, non idonea a consentire: un vaglio amministrativo effettivo della richiesta;
un controllo giudiziale sul diniego tacito, mancando un contenuto minimo “valutabile”. L'assunto dell'appellante secondo cui tali elementi sarebbero
“comunque” nella disponibilità dell'Amministrazione non può essere condiviso in termini generalizzati, poiché: la disponibilità astratta di dati in archivi dell'Amministrazione non equivale all'adempimento dell'onere minimo di specificazione dell'istanza; l'istanza di rimborso costituisce atto di impulso e deve individuare la pretesa nei suoi tratti essenziali, così da rendere possibile l'istruttoria e la verifica senza trasformare la domanda in un'iniziativa meramente esplorativa rimessa alla ricostruzione officiosa integrale da parte dell'Ufficio; la successiva produzione in giudizio di documenti destinati a colmare lacune originarie non sana, sul piano genetico, la carenza dell'atto presupposto e non può convertire un'istanza inidonea in una domanda validamente idonea a formare il silenzio impugnabile. Ne consegue che, correttamente, il primo giudice ha ritenuto non formato un silenzio-rifiuto “tecnicamente” impugnabile e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. L'appello va respinto in quanto infondato già sul piano preliminare dell'ammissibilità del ricorso originario.
Sul merito, il rigetto dell'appello in rito rende assorbite le ulteriori questioni di merito (aiuti di Stato, de minimis, prova del danno/nesso causale, non rimborsabilità IVA, eventuale riduzione percentuale e accessori).
Tuttavia, ai soli fini di completezza argomentativa, il Collegio rileva che, comunque: la pretesa di rimborso riferita all'IVA incontra i vincoli dell'ordinamento unionale in tema di imposta armonizzata (neutralità e integrale riscossione), come sostenuto dall'Ufficio negli atti;
per i soggetti esercenti attività economica, l'applicazione dell'agevolazione richiede il rigoroso rispetto delle condizioni di compatibilità previste dal diritto UE sugli aiuti di Stato, con oneri di allegazione e prova in capo a chi invoca il beneficio. Tali profili, in ogni caso, restano assorbiti dalla conferma della statuizione di inammissibilità.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1964/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2981/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso ed in subordine la sua infondatezza.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 6.7.2022 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che “In considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato,
l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e
16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del
14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità
che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica – consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi –, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova. ez. 5 - , Ordinanza n. 30373 del
21/11/2019).
Alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente pertanto che il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte dirette non può essere erogato in favore delle imprese ed i lavoratori autonomi, pur non essendo espressamente contemplati nella normativa nazionale, sono riconducibili, sulla base del diritto comunitario, nella categoria dei soggetti economici utilizzati dalla Commissione Europea nella propria decisione final. (Cass. 4565/2020 in motivazione), a meno che l'agevolazione richiesta non rientri nel limite del de minimis.
E' pertanto il contribuente che esercita un'attività economica a dover dimostrare di non aver usufruiti di agevolazioni o contributi pubblici superiori alla soglia consentita ovvero di aver subito un effettivo danno a causa del terremoto.
Fatte queste premesse in via generale, appare fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto da impugnare ( silenzio rifiuto) sollevata dall'A.F.. Infatti, l'istanza di rimborso generica od incompleta
- quale quella depositata in atti - è inidonea a formare il silenzio-rigetto, autonomamente impugnabile, in quanto non consente all'Ufficio di valutare la fondatezza della stessa né al giudice tributario di sindacare le presuntive ragioni del diniego.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “le domande di rimborso prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti ( quali l'autocertificazione e le dichiarazioni dei redditi) , atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato. ( Cass. 4565/2020,
32263/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente, che ha dichiarato redditi di partecipazione e di impresa, ha depositato solo in giudizio, oltre alle dichiarazioni dei redditi, un'autocertificazione del 26.5.2019, nella quale dichiara di non aver usufruito di contributi ed agevolazioni nel triennio antecedente la data di inoltro dell'istanza di rimborso.
Il ricorrente avrebbe potuto integrare la domanda di rimborso dopo la decisione della Corte europea, al fine di consentire all'amministrazione di effettuare i dovuti controlli in fase amministrativa. Non avendolo fatto, il silenzio rifiuto non può ritenersi integrato.
Né è stato allegato e dimostrato un effettivo concreto danno.
Spese compensate, in considerazione della complessità della materia.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 3 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa hanno dichiarato la inammissibilità del ricorso assumendo che la mancata indicazione, nell'istanza di rimborso, degli estremi del versamento delle imposte e dei relativi importi rappresenti causa ostativa alla formazione del silenzio rifiuto, e che, in ogni caso doveva ritenersi tardiva la produzione nel giudizio di I grado dell'autocertificazione attestante il mancato ricevimento di contributi ed agevolazioni nel triennio antecedente la data di inoltro dell'istanza di rimborso, riportando a sostegno di detta argomentazione le sentenze n. 4565/2020 e 32263/2018 emesse dalla suprema Corte di
Cassazione.
Ed infatti se è vero che l'Ufficio nel momento in cui riceve un'istanza di rimborso deve essere posto nelle condizioni di valutarne la fondatezza sia dal punto dell'"an" che del "quantum" non vi è alcun dubbio che nel caso in esame, non solo si verte in fattispecie del tutto diversa da quella rappresentata nelle richiamate sentenze, ma detti elementi sono presenti nell'istanza di rimborso prodotta dal ricorrente laddove viene espressamente richiesto il pagamento del 90% delle imposte versate in relazione al triennio 1990-1992, corrispondenti all'eccedenza dei versamenti effettuati in conformità alle dichiarazioni presentate, rispetto al
10% previsto dall'art.9 comma 17bis della legge 289/2002. Si precisa inoltre, che ai fini della presente fattispecie non assume alcuna rilevanza, differentemente da quanto affermato dall'Ufficio, la natura del reddito, attesochè il diritto al rimborso delle imposte, come in precedenza evidenziato con la citazione della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, attiene alla posizione globale del contribuente ovvero alle risultanze della dichiarazioni fiscali. E, pertanto, quanto risulta dalle singole dichiarazioni fiscali a esprimere l'importo del rimborso in considerazione anche degli eventuali versamenti di retti effettuati mediante modello F24 e delle eventuali ritenute subite. L'importo del rimborso di euro € 6.266,00, così come previsto, è determinato nel rispetto del richiamato art. 9, comma 17-bis, L 289/2012, e, quindi, sulla base delle risultanze delle imposte dovute e versate così come emergono dalle dichiarazioni fiscali regolarmente presentate.
Contraria ad ogni principio costituzionale ed in particolare agli articoli 3 e 53 appare, infine, la limitazione del diritto al rimborso nella misura del 50% di quello spettante, nei termini affermati dall'Agenzia delle Entrate.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2981/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 2 e depositata il 06 Settembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via pregiudiziale, la parte appellata deduce e ribadisce con autorevolezza la carenza dei requisiti essenziali nell'originaria istanza di rimborso formulata dall'appellante. L'eccezione principale verte sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per assenza della prova sulla formazione del silenzio-rifiuto: secondo l'Ufficio, soltanto un'istanza dettagliata e adeguatamente documentata — con chiara indicazione degli estremi del versamento, della tipologia del reddito e della spettanza del diritto al rimborso — può legittimare la formazione del silenzio- rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19,co. 1, lett. g) d. lgs. n. 546/1992. In difetto di tali imprescindibili elementi, il ricorso non può considerarsi ammissibile. A sostegno di tale pretesa, la difesa dell' Agenzia richiama ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente affermato l'onere probatorio gravante sul contribuente nell'ambito delle richieste di rimborso tributario. Secondo la Cassazione — cui l' Ufficio si allinea rigorosamente — un'istanza generica, sprovvista di prova documentale circa la spettanza del rimborso, non perfeziona il silenzio-rifiuto impugnabile e non può essere integrata da documentazione successiva: tale vizio, dunque, non è sanabile nemmeno in corso di giudizio. Da ciò discende, in modo ineludibile, la richiesta di conferma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Sul piano sostanziale, la parte appellata affronta anche il merito della pretesa dell'appellante sotto la duplice prospettiva della disciplina interna e della sua compatibilità con il diritto dell'Unione Europea. L' Agenzia ribadisce come i benefici fiscali previsti dall'art. 9,comma 17-bis, I. 289/2002, siano condizionati dal rispetto dei vincoli comunitari in materia di aiuti di Stato: la decisione della Commissione Europea del 14 agosto
2015 (C(2015) 5549 final) ha chiarito che l'agevolazione è compatibile con il mercato interno solo in presenza delle condizioni “de minimis” o ove sia fornita la prova di un danno direttamente riconducibile all'evento calamitoso. Laddove tale prova non sia offerta dal contribuente, nessun diritto al rimborso può essere riconosciuto.
L' Agenzia, con fermezza, evidenzia inoltre che il contribuente, nella specie, in relazione ai redditi di partecipazione ad attività d'impresa o di lavoro autonomo, non ha adempiuto all'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni '“de minimis”, né ha provato un concreto nesso di causalità tra il danno subito e la calamità naturale. Laddove sia stata prodotta, l'autocertificazione è da ritenersi priva di rilevanza probatoria nel processo tributario, secondo consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
Infine, con chiarezza e rigore, la parte appellata si oppone alle ulteriori doglianze dell'appellante, in particolare circa la presunta incostituzionalità della limitazione al 50% del rimborso e la pretesa rivalutazione monetaria delle somme richieste. Sul punto, richiama il dettato legislativo che fonda espressamente la riduzione percentuale (art. 1, co. 665, 1. 190/2014) per esigenze di equilibrio di bilancio pubblico e richiama il principio
— affermato dalla Corte di Cassazione e dalle Sezioni Unite — che la rivalutazione può essere riconosciuta solo ove sia dimostrato un danno ulteriore non coperto dagli interessi legali, danno che nel caso concreto non è stato nè dedotto nè provato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 19 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Sulla questione preliminare: formazione del silenzio-rifiuto e ammissibilità del ricorso originario, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello.
Il silenzio-rifiuto è impugnabile quando l'istanza di rimborso sia giuridicamente valida e sufficientemente specifica da consentire all'Ufficio: la verifica dell'an (fondamento della pretesa); la determinazione, almeno in via istruttoria, del quantum (importi richiesti); l'effettuazione dei controlli necessari. Quando l'istanza è generica o incompleta nei suoi elementi essenziali (in particolare, in mancanza di indicazioni minime sugli estremi dei versamenti e sugli importi di cui si chiede la restituzione), essa non pone l'Amministrazione nella condizione di provvedere e, pertanto, non è idonea a far maturare un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha accertato che l'istanza del 26.02.2009 fosse priva delle indicazioni necessarie (estremi dei versamenti e importi chiesti a rimborso) e, dunque, non idonea a consentire: un vaglio amministrativo effettivo della richiesta;
un controllo giudiziale sul diniego tacito, mancando un contenuto minimo “valutabile”. L'assunto dell'appellante secondo cui tali elementi sarebbero
“comunque” nella disponibilità dell'Amministrazione non può essere condiviso in termini generalizzati, poiché: la disponibilità astratta di dati in archivi dell'Amministrazione non equivale all'adempimento dell'onere minimo di specificazione dell'istanza; l'istanza di rimborso costituisce atto di impulso e deve individuare la pretesa nei suoi tratti essenziali, così da rendere possibile l'istruttoria e la verifica senza trasformare la domanda in un'iniziativa meramente esplorativa rimessa alla ricostruzione officiosa integrale da parte dell'Ufficio; la successiva produzione in giudizio di documenti destinati a colmare lacune originarie non sana, sul piano genetico, la carenza dell'atto presupposto e non può convertire un'istanza inidonea in una domanda validamente idonea a formare il silenzio impugnabile. Ne consegue che, correttamente, il primo giudice ha ritenuto non formato un silenzio-rifiuto “tecnicamente” impugnabile e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. L'appello va respinto in quanto infondato già sul piano preliminare dell'ammissibilità del ricorso originario.
Sul merito, il rigetto dell'appello in rito rende assorbite le ulteriori questioni di merito (aiuti di Stato, de minimis, prova del danno/nesso causale, non rimborsabilità IVA, eventuale riduzione percentuale e accessori).
Tuttavia, ai soli fini di completezza argomentativa, il Collegio rileva che, comunque: la pretesa di rimborso riferita all'IVA incontra i vincoli dell'ordinamento unionale in tema di imposta armonizzata (neutralità e integrale riscossione), come sostenuto dall'Ufficio negli atti;
per i soggetti esercenti attività economica, l'applicazione dell'agevolazione richiede il rigoroso rispetto delle condizioni di compatibilità previste dal diritto UE sugli aiuti di Stato, con oneri di allegazione e prova in capo a chi invoca il beneficio. Tali profili, in ogni caso, restano assorbiti dalla conferma della statuizione di inammissibilità.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)