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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2588/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014870908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014870908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava cartella di pagamento n.
09420240014870908000, notificata in data 15 marzo 2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Reggio Calabria, avente ad oggetto tasse automobilistiche oltre sanzioni, interessi ed accessori, emessa per gli anni d'imposta 2019 e 2021.
Eccepiva
In relazione alla annualità 2019 l'omessa/irregolare notifica dell'avviso prodromico
In relazione all'annualità 2021 (per cui la cartella è il primo atto di riscossione in base alla legge regionale n. 56 del 2023) la decadenza/prescrizione dei crediti e comunque l'illegittimità della applicazione retroattiva di detta legge.
Per entrambe le annualità la carente motivazione della cartella, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che sgravava la annualità 2019 in quanto la relata dell'avviso notificato nel 2022 è illeggibile (produce sgravio già operato e chiede cessata materia) per l'annualità 2021 la cartella è primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost.
152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica della cartella di pagamento n.
09420240014870908000 (v. doc. all. n.3), regolarmente notificata in data 15/03/2025 (v. doc. all. n. 3A)
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
La difesa dell'amministrazione si sostanziava nell'asserita legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta, senza previo avviso di accertamento, in forza dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, ma che come eccepito in sede di ricorso, l'applicazione di siffatta norma a un'annualità d'imposta (2021) antecedente alla sua entrata in vigore
(28 dicembre 2023) costituisce una palese violazione del principio di irretroattività della legge tributaria, sancito dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), a mente del quale
“le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione all'annualità 2021 mentre deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per intervenuto sgravio, in relazione all'annualità 2019.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che la legge regionale non potesse essere applicata al caso in esame in quanto entrata in vigore successivamente all'anno di riferimento della tassa richiesta.
***
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che:
In relazione alla annualità 2019 la Regione Calabria ha effettuato lo sgravio..
In relazione all'annualità 2021 nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta. Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
Se pertanto la cartella è stata legittimamente emessa in forza della legge regionale n. 56 del 2023, tuttavia la stessa è stata notificata il 15.3.2025 e ER non ha nemmeno provato (per poter eventualmente invocare il principio di scissione degli effetti della notifica) la data di spedizione anteriore al 31.12.2024 (la data entro la quale doveva essere emessa la cartella accertativa per l'annualità 2021 – il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento del tributo).
Con riferimento al 2021 pertanto è stato superato il termine decadenziale di accertamento.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate e anche l'intervenuto sgravio operato, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla annualità 2019
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato in relazione alla annualità 2021.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2588/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014870908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014870908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava cartella di pagamento n.
09420240014870908000, notificata in data 15 marzo 2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Reggio Calabria, avente ad oggetto tasse automobilistiche oltre sanzioni, interessi ed accessori, emessa per gli anni d'imposta 2019 e 2021.
Eccepiva
In relazione alla annualità 2019 l'omessa/irregolare notifica dell'avviso prodromico
In relazione all'annualità 2021 (per cui la cartella è il primo atto di riscossione in base alla legge regionale n. 56 del 2023) la decadenza/prescrizione dei crediti e comunque l'illegittimità della applicazione retroattiva di detta legge.
Per entrambe le annualità la carente motivazione della cartella, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che sgravava la annualità 2019 in quanto la relata dell'avviso notificato nel 2022 è illeggibile (produce sgravio già operato e chiede cessata materia) per l'annualità 2021 la cartella è primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost.
152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica della cartella di pagamento n.
09420240014870908000 (v. doc. all. n.3), regolarmente notificata in data 15/03/2025 (v. doc. all. n. 3A)
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
La difesa dell'amministrazione si sostanziava nell'asserita legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta, senza previo avviso di accertamento, in forza dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, ma che come eccepito in sede di ricorso, l'applicazione di siffatta norma a un'annualità d'imposta (2021) antecedente alla sua entrata in vigore
(28 dicembre 2023) costituisce una palese violazione del principio di irretroattività della legge tributaria, sancito dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), a mente del quale
“le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione all'annualità 2021 mentre deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per intervenuto sgravio, in relazione all'annualità 2019.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che la legge regionale non potesse essere applicata al caso in esame in quanto entrata in vigore successivamente all'anno di riferimento della tassa richiesta.
***
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che:
In relazione alla annualità 2019 la Regione Calabria ha effettuato lo sgravio..
In relazione all'annualità 2021 nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta. Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
Se pertanto la cartella è stata legittimamente emessa in forza della legge regionale n. 56 del 2023, tuttavia la stessa è stata notificata il 15.3.2025 e ER non ha nemmeno provato (per poter eventualmente invocare il principio di scissione degli effetti della notifica) la data di spedizione anteriore al 31.12.2024 (la data entro la quale doveva essere emessa la cartella accertativa per l'annualità 2021 – il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento del tributo).
Con riferimento al 2021 pertanto è stato superato il termine decadenziale di accertamento.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate e anche l'intervenuto sgravio operato, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla annualità 2019
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato in relazione alla annualità 2021.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.