Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 587
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Altro
    Omessa/irregolare notifica avviso prodromico

    La Regione Calabria ha effettuato lo sgravio per l'annualità 2019 in quanto la relata dell'avviso notificato nel 2022 è illeggibile, chiedendo cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Decadenza/prescrizione crediti e illegittimità applicazione retroattiva legge regionale

    La Corte ritiene che la legge regionale n. 56 del 2023, pur consentendo l'emissione diretta della cartella esattoriale, non possa essere applicata retroattivamente a un'annualità d'imposta precedente alla sua entrata in vigore. Sebbene la norma sia entrata in vigore prima della scadenza del termine decadenziale triennale, la cartella per l'annualità 2021 è stata notificata il 15.3.2025, superando il termine decadenziale di accertamento che doveva essere entro il 31.12.2024.

  • Accolto
    Carenza motivazionale cartella e modalità di calcolo interessi

    La Corte accoglie il ricorso per l'annualità 2021, annullando il provvedimento impugnato, sulla base delle motivazioni relative alla decadenza del termine di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 587
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 587
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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