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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7682/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7682/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Adriana Cioffi,
, giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, contumaci;
- Resistenti- MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
;
[...]
- Per l'effetto, condannare il resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 971,94 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria del 14/10/2025 per chiedere al Tribunale adito di: “- rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata e celebrata per il giorno
28/10/2025 e all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nella produzione documentale offerta dalle parti costituite.
* * *
5. Si premette in diritto che la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) è un compenso accessorio, corrispondente a € 164,00 lordi al mese (per i periodi di supplenza sino al 28 febbraio 2018) e a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018 sino al
31/12/2021) e pari ad € 184,50 per il periodo successivo al 31/12/2021 ad oggi.
2 6. Si tratta di una remunerazione pari a circa il 10% della paga base.
In passato, ammontava a 164,00 mensili importo che è salito ad €. 174,50 con il C.C.N.L. del 19 aprile 2018, ne deriva che dal 1° marzo 2018 al 31/12/2021 l'importo lordo giornaliero della RPD è pari a 5,81 € (= 174,50: 30 giorni), mentre dal 1/1/2022 ad oggi l'importo giornaliero della RPD è pari a 6,15 € (= 184,50:30 giorni).
7. L'art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 stabilisce che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; aggiunge inoltre al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
8. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con l'ordinanza del 27/7/2018 n.
20015, affermando che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, “interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”, dichiarando illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
9. Più recentemente, la Cassazione – proprio con riferimento alla Retribuzione Professionale
Docenti – con ordinanza n.6293/2020, ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
10. Si riporta di seguito stralcio dei provvedimenti sopra citati della Corte di legittimità.
11. Cassazione, ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 “L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della
3 funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo
4 determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una
5 disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1
cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori
6 al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
12. Il principio di diritto come sopra enunciato è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema
Corte n. 629/2020, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
7 13. Nel merito, in base alla documentazione in atti la ricorrente nell'a.s. 2020/2021 è stata assunta a tempo determinato con plurimi contratti dal 26/11/2020 al 9/6/2021 - atteso che il contratto dal 15/10/2021 al 5/11/2021 riguarda un diverso anno scolastico non dedotto in giudizio - per un totale di 146 giorni lavorativi.
14. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità testè indicato, spetta all'odierna ricorrente la retribuzione professionale docenti, ancorchè abbia svolto supplenze brevi, nell'anno scolastico 2020/2021 per totali 146 giorni lavorativi.
La ricorrente ha dunque diritto per l'a.s. 2020/2021 a:
5,81 € lorde al giorno per x 146 giorni di lavoro = 848,26 euro lorde;
15. Parte ricorrente nella domanda ha chiesto il pagamento della somma di euro 971,94 (non si comprende se netta o lorda) per il solo anno scolastico 2020/2021 per 167 giorni lavorativi ricomprendendo anche i 21 giorni dal 15/10/2021 al 5/11/2021 del diverso anno scolastico
2021/2022 non dedotto in giudizio, ma come sopra precisato nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato 146 giorni lavorativi.
16. Il Tribunale, pertanto, accerta e dichiara il diritto di a percepire la Parte_1 retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, in relazione all'a.s. 2020/2021 per 146 giorni di lavoro effettivamente prestati pari a 848,26 euro lorde, in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
e per l'effetto condanna il al pagamento in
[...] Controparte_1 favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata nell'anno scolastico 2020/2021 pari a 848,26 € lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
* * *
8 17. In ordine alle spese di lite, condanna il e l' Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 della ricorrente, liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 971,94 (I scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 210,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata 105,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 126,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata
63,00 €
3) fase decisionale: 179,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata 89,50 € totale 257,00 €
per un totale di 257,50 € per onorari, oltre 15% per spese generali sugli onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, relativamente all'anno scolastico 2020/2021 per 146 giorni di lavoro effettivamente prestati, in virtù dei plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_1
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata nell'anno scolastico
2020/2021 pari a 848,26 € lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...] ricorrente, liquidate in € 257,50 € per onorari, oltre 15% per spese generali sugli
9 onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 28/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7682/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Adriana Cioffi,
, giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, contumaci;
- Resistenti- MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
;
[...]
- Per l'effetto, condannare il resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 971,94 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria del 14/10/2025 per chiedere al Tribunale adito di: “- rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata e celebrata per il giorno
28/10/2025 e all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nella produzione documentale offerta dalle parti costituite.
* * *
5. Si premette in diritto che la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) è un compenso accessorio, corrispondente a € 164,00 lordi al mese (per i periodi di supplenza sino al 28 febbraio 2018) e a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018 sino al
31/12/2021) e pari ad € 184,50 per il periodo successivo al 31/12/2021 ad oggi.
2 6. Si tratta di una remunerazione pari a circa il 10% della paga base.
In passato, ammontava a 164,00 mensili importo che è salito ad €. 174,50 con il C.C.N.L. del 19 aprile 2018, ne deriva che dal 1° marzo 2018 al 31/12/2021 l'importo lordo giornaliero della RPD è pari a 5,81 € (= 174,50: 30 giorni), mentre dal 1/1/2022 ad oggi l'importo giornaliero della RPD è pari a 6,15 € (= 184,50:30 giorni).
7. L'art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 stabilisce che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; aggiunge inoltre al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
8. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con l'ordinanza del 27/7/2018 n.
20015, affermando che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, “interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”, dichiarando illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
9. Più recentemente, la Cassazione – proprio con riferimento alla Retribuzione Professionale
Docenti – con ordinanza n.6293/2020, ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
10. Si riporta di seguito stralcio dei provvedimenti sopra citati della Corte di legittimità.
11. Cassazione, ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 “L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della
3 funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo
4 determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una
5 disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1
cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori
6 al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
12. Il principio di diritto come sopra enunciato è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema
Corte n. 629/2020, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
7 13. Nel merito, in base alla documentazione in atti la ricorrente nell'a.s. 2020/2021 è stata assunta a tempo determinato con plurimi contratti dal 26/11/2020 al 9/6/2021 - atteso che il contratto dal 15/10/2021 al 5/11/2021 riguarda un diverso anno scolastico non dedotto in giudizio - per un totale di 146 giorni lavorativi.
14. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità testè indicato, spetta all'odierna ricorrente la retribuzione professionale docenti, ancorchè abbia svolto supplenze brevi, nell'anno scolastico 2020/2021 per totali 146 giorni lavorativi.
La ricorrente ha dunque diritto per l'a.s. 2020/2021 a:
5,81 € lorde al giorno per x 146 giorni di lavoro = 848,26 euro lorde;
15. Parte ricorrente nella domanda ha chiesto il pagamento della somma di euro 971,94 (non si comprende se netta o lorda) per il solo anno scolastico 2020/2021 per 167 giorni lavorativi ricomprendendo anche i 21 giorni dal 15/10/2021 al 5/11/2021 del diverso anno scolastico
2021/2022 non dedotto in giudizio, ma come sopra precisato nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato 146 giorni lavorativi.
16. Il Tribunale, pertanto, accerta e dichiara il diritto di a percepire la Parte_1 retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, in relazione all'a.s. 2020/2021 per 146 giorni di lavoro effettivamente prestati pari a 848,26 euro lorde, in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
e per l'effetto condanna il al pagamento in
[...] Controparte_1 favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata nell'anno scolastico 2020/2021 pari a 848,26 € lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
* * *
8 17. In ordine alle spese di lite, condanna il e l' Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 della ricorrente, liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 971,94 (I scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 210,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata 105,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 126,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata
63,00 €
3) fase decisionale: 179,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata 89,50 € totale 257,00 €
per un totale di 257,50 € per onorari, oltre 15% per spese generali sugli onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, relativamente all'anno scolastico 2020/2021 per 146 giorni di lavoro effettivamente prestati, in virtù dei plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_1
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata nell'anno scolastico
2020/2021 pari a 848,26 € lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...] ricorrente, liquidate in € 257,50 € per onorari, oltre 15% per spese generali sugli
9 onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 28/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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