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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 7194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 7194/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 10.7.2025 da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Calvetti CP_1 C.F._1
Sergio,
e da
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Calvetti Sergio, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
Il Tribunale pronunci sentenza di separazione con cui omologa le condizioni seguenti:
1. [residenza]
I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno.
2.[tematiche economiche]
Preso atto della sussistenza delle condizioni a che la signora ebba percepire CP_1 l'assegno di mantenimento, i coniugi concordemente convengono che lo stesso ammonti ad € 300,00 mensili (rivalutabili Istat, prima rivalutazione settembre
2026) a decorrere dal 1 settembre 2025.
I coniugi si danno atto, altresì, di concordare la definizione dei reciproci rapporti debito-credito come indicato in narrativa.
3.[tematiche immobiliari]
I coniugi dichiarano espressamente che con la corresponsione della somma di €
90.000,00 da parte del marito (corresponsione già avvenuta a mezzo bonifici bancari e per la quale la moglie, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza), gli stessi hanno definito ogni loro reciproco rapporto di debito/credito in ordine ai rapporti economico/patrimoniali susseguenti alla loro unione (ed in particolare afferenti l'apporto della signora alla famiglia, alle attività lavorative familiari ed in ragione del fatto che i CP_1 coniugi hanno convenuto che il sig. rimarrà nella casa familiare mentre CP_2 la signora trasferirà la propria residenza presso il figlio dove già CP_1 Per_1 effettivamente dimora dal 15 gennaio 2025).
I coniugi altresì convengono che la signora – a fronte della corresponsione CP_1 da parte del marito della sopra indicata somma – non avrà più nulla a che pretendere dal signor in relazione ai rapporti economico patrimoniali CP_2 sorti in costanza di matrimonio, salvo il diritto all'assegno di mantenimento come sopra indicato ed il trasferimento in suo favore della quota del 50% del sig. dell'immobile di AL (VE). CP_2
4. [passaporto, altri documenti validi per l'espatrio ed espatrio]
I signori e in forza della sottoscrizione del presente ricorso, si CP_1 CP_2 rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto di ogni altro documento valido per l'espatrio.
5.[clausola di chiusura]
I coniugi si dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver composto e definito ogni loro rapporto economico, anche in via transattiva, così non residuando alcuna pendenza di carattere patrimoniale, salva l'esecuzione di quanto previsto nel presente atto.
Dichiarano, conseguentemente, che ad avvenuta esecuzione delle obbligazioni previste nel presente atto, o posticipate per accordo al momento del divorzio, non avranno alcun'altra pretesa economica nei rapporti di debito-credito l'uno nei confronti dell'altro, e pertanto null'altro avranno reciprocamente a che pretendere, salvo la corresponsione dell'assegno divorzile.
6.[spese del giudizio]
Le spese del presente atto sono integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2025, e , CP_1 Controparte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.9.1967 in Paese
(TV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.52, parte II, serie A, anno 1967, che dall'unione coniugale erano nati i figli (il Per_2
Pers 31.7.1968), (il 17.10.1972), (il 10.12.1976) e (il Per_3 Per_1
10.6.1984), che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In allegato alle note scritte, sostitutive della presenza in udienza, depositate in data
17.9.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologa della separazione dei coniugi.
Quanto agli accordi riportati in epigrafe, va preso atto degli stessi, che appaiono coerenti con la rispettiva condizione reddituale e patrimoniale e in parte (punti 3-4-
5) rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale e personale delle parti.
Va pertanto provveduto all'omologa della separazione alle condizioni concordate dai coniugi, come in premessa.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2 alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 7194/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 10.7.2025 da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Calvetti CP_1 C.F._1
Sergio,
e da
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Calvetti Sergio, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
Il Tribunale pronunci sentenza di separazione con cui omologa le condizioni seguenti:
1. [residenza]
I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno.
2.[tematiche economiche]
Preso atto della sussistenza delle condizioni a che la signora ebba percepire CP_1 l'assegno di mantenimento, i coniugi concordemente convengono che lo stesso ammonti ad € 300,00 mensili (rivalutabili Istat, prima rivalutazione settembre
2026) a decorrere dal 1 settembre 2025.
I coniugi si danno atto, altresì, di concordare la definizione dei reciproci rapporti debito-credito come indicato in narrativa.
3.[tematiche immobiliari]
I coniugi dichiarano espressamente che con la corresponsione della somma di €
90.000,00 da parte del marito (corresponsione già avvenuta a mezzo bonifici bancari e per la quale la moglie, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza), gli stessi hanno definito ogni loro reciproco rapporto di debito/credito in ordine ai rapporti economico/patrimoniali susseguenti alla loro unione (ed in particolare afferenti l'apporto della signora alla famiglia, alle attività lavorative familiari ed in ragione del fatto che i CP_1 coniugi hanno convenuto che il sig. rimarrà nella casa familiare mentre CP_2 la signora trasferirà la propria residenza presso il figlio dove già CP_1 Per_1 effettivamente dimora dal 15 gennaio 2025).
I coniugi altresì convengono che la signora – a fronte della corresponsione CP_1 da parte del marito della sopra indicata somma – non avrà più nulla a che pretendere dal signor in relazione ai rapporti economico patrimoniali CP_2 sorti in costanza di matrimonio, salvo il diritto all'assegno di mantenimento come sopra indicato ed il trasferimento in suo favore della quota del 50% del sig. dell'immobile di AL (VE). CP_2
4. [passaporto, altri documenti validi per l'espatrio ed espatrio]
I signori e in forza della sottoscrizione del presente ricorso, si CP_1 CP_2 rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto di ogni altro documento valido per l'espatrio.
5.[clausola di chiusura]
I coniugi si dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver composto e definito ogni loro rapporto economico, anche in via transattiva, così non residuando alcuna pendenza di carattere patrimoniale, salva l'esecuzione di quanto previsto nel presente atto.
Dichiarano, conseguentemente, che ad avvenuta esecuzione delle obbligazioni previste nel presente atto, o posticipate per accordo al momento del divorzio, non avranno alcun'altra pretesa economica nei rapporti di debito-credito l'uno nei confronti dell'altro, e pertanto null'altro avranno reciprocamente a che pretendere, salvo la corresponsione dell'assegno divorzile.
6.[spese del giudizio]
Le spese del presente atto sono integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2025, e , CP_1 Controparte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.9.1967 in Paese
(TV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.52, parte II, serie A, anno 1967, che dall'unione coniugale erano nati i figli (il Per_2
Pers 31.7.1968), (il 17.10.1972), (il 10.12.1976) e (il Per_3 Per_1
10.6.1984), che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In allegato alle note scritte, sostitutive della presenza in udienza, depositate in data
17.9.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologa della separazione dei coniugi.
Quanto agli accordi riportati in epigrafe, va preso atto degli stessi, che appaiono coerenti con la rispettiva condizione reddituale e patrimoniale e in parte (punti 3-4-
5) rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale e personale delle parti.
Va pertanto provveduto all'omologa della separazione alle condizioni concordate dai coniugi, come in premessa.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2 alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto