Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 147
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso cumulativo

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello nel merito, escludendo la necessità di esaminare il motivo relativo alla legittimità del ricorso cumulativo.

  • Rigettato
    Decadenza dei ruoli e delle cartelle di pagamento per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in primo grado costituisse un principio di prova in ordine all'infondatezza del motivo. La contribuente si è limitata a una mera elencazione delle cartelle e a una generica contestazione, senza fornire argomentazioni in grado di scalfire la ritualità degli atti dell'Agenzia.

  • Rigettato
    Omessa notifica del preavviso e della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria

    La Corte ha ritenuto che l'atto portato all'attenzione della Corte fosse un semplice messaggio di posta elettronica informativo, da cui non si poteva inferire alcun vizio nell'instaurazione della procedura né onerare il giudice di un approfondimento istruttorio a fronte di una mera affermazione non supportata da elementi indiziari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 147
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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