CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO IN, TO
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 444/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 256/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2
e pubblicata il 07/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130023156391 000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130023156391 000 IVA-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140013161306 000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140030240752 000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150010492585 000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150010492585 000 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150013782462 000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150024632532 000 REGISTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160003491587 000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160003491587 000 IVA-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150022703081 000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza 7 giugno 2022, n. 256/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 2, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avente ad oggetto gli estratti di ruolo e le presupposte cartelle di pagamento riguardanti tributi erariali relativi a varie annualità.
Il Giudice di primo grado è giunto a tale conclusione considerando che, seppure la ricorrente avesse fatto valere, per tutte le cartelle impugnate, il vizio di notifica, purtuttavia si trattava di atti afferenti a tributi diversi fra di loro, con riguardo sia ai relativi termini di prescrizione che alle differenti circostanze di fatto di ciascuno dei tributi oggetto di contestazione.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate fra le parti.
L'appellante deduce i seguenti motivi di doglianza:
1) la legittimità della sua scelta di proporre un ricorso cumulativo, supportata da giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa;
2) l'intervenuta decadenza dei ruoli e delle cartelle di pagamento, ad eccezione delle cinque per le quali sarebbe incontroversa la maturata cessazione della materia del contendere o, quantomeno, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnativa.
La signora Ricorrente_1 elenca partitamente le quattro, riguardanti rispettivamente l'IRPEF 2010, 2011 e 2012 e l'IRAP 2012, delle quali chiede l'annullamento, assumendone, puramente e semplicemente, la mancata ricezione, sicché per tutti i crediti da esse portati sarebbe maturata la prescrizione, tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe depositato atti interruttivi privi delle rispettive relate di notifica;
3) la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'obbligatorio preavviso, in violazione degli artt.
76 e 77 d.P.R. n. 602/73, nonché della comunicazione di avvenuta iscrizione, obbligo vigente anche nel regime antecedente al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della L. n. 106/2011 (che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 77 anzidetto), posto che la comunicazione ricevuta il 17 settembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione darebbe conto dell'esistenza di una procedura immobiliare a carico della ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituita in giudizio.
La signora Ricorrente_1 ha prodotto memoria conclusionale nella quale ribadisce quanto sostenuto nell'appello. All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato nel merito, il che consente di non esaminare il primo motivo di doglianza, riguardante la possibilità, nella specie, di proporre un ricorso cumulativo avente ad oggetto una pluralità di imposte.
La signora Ricorrente_1, invero, assume l'intervenuta “decadenza” dei ruoli e delle cartelle di pagamento, elencandoli partitamente e affermando, puramente e semplicemente, di non averne mai avuto conoscenza.
Afferma, altresì, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe depositato atti interruttivi privi delle rispettive relate di notifica, sicché sui crediti erariali sarebbe maturato il termine prescrizionale.
In realtà, la copiosa documentazione prodotta in primo grado dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione costituisce quantomeno un principio di prova in ordine all'infondatezza del motivo di appello, nel quale la signora Ricorrente_1 si è limitata ad una mera elencazione delle cartelle di pagamento, affermando, per ciascuna di esse, di non averle ricevute. Analoga condotta processuale ha tenuto per gli atti interruttivi della prescrizione, lamentando, in questo secondo caso, l'insufficienza della produzione documentale altrui.
A fronte di quanto depositato nel primo grado di giudizio dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la contribuente, per contestare la validità o l'efficacia degli atti di controparte, non poteva limitarsi ad effettuare una mera elencazione degli stessi con la sola enunciazione dei relativi vizi invalidanti, ma avrebbe dovuto offrire al giudice tributario adito quantomeno argomentazioni in grado di scalfire la ritualità e la sufficienza di quanto offerto dalla parte resistente.
E' evidente che una siffatta conclusione porta ad escludere che, nella specie, sia stato fornito quantomeno un principio di prova in ordine all'invocata maturazione del termine prescrizionale dei crediti tributari portati ad esecuzione dal Concessionario.
Analoghe considerazioni vanno effettuate per la contestata iscrizione ipotecaria, in ordine alla quale la signora Ricorrente_1 assume non essere intervenuti né l'obbligatorio preavviso né la comunicazione dell'avvenuta iscrizione.
Nella specie, in realtà, l'atto portato all'attenzione della Corte, sul quale si muove la contestazione effettuata,
è rappresentato da un semplice messaggio di posta elettronica, datato 17 settembre 2021, con il quale si riscontrava una richiesta di notizie della contribuente, dandole notizia, puramente e semplicemente, dell'esistenza di una “procedura immobiliare”. Da un messaggio così (legittimamente) stringato, stante la sua natura di mera comunicazione informativa, è evidente che non può inferirsi alcun vizio nell'instaurazione della “procedura” avviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, né, tantomeno, onerare il giudice adito di effettuare un approfondimento istruttorio al riguardo, a fronte di quella che rappresenta una mera affermazione non accompagnata da alcun elemento, quantomeno indiziario, in ordine all'esistenza del vizio meramente denunciato dalla contribuente.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Non occorre assumere alcuna decisione in ordine alle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO IN, TO
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 444/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 256/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2
e pubblicata il 07/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130023156391 000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130023156391 000 IVA-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140013161306 000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140030240752 000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150010492585 000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150010492585 000 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150013782462 000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150024632532 000 REGISTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160003491587 000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160003491587 000 IVA-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150022703081 000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza 7 giugno 2022, n. 256/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 2, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avente ad oggetto gli estratti di ruolo e le presupposte cartelle di pagamento riguardanti tributi erariali relativi a varie annualità.
Il Giudice di primo grado è giunto a tale conclusione considerando che, seppure la ricorrente avesse fatto valere, per tutte le cartelle impugnate, il vizio di notifica, purtuttavia si trattava di atti afferenti a tributi diversi fra di loro, con riguardo sia ai relativi termini di prescrizione che alle differenti circostanze di fatto di ciascuno dei tributi oggetto di contestazione.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate fra le parti.
L'appellante deduce i seguenti motivi di doglianza:
1) la legittimità della sua scelta di proporre un ricorso cumulativo, supportata da giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa;
2) l'intervenuta decadenza dei ruoli e delle cartelle di pagamento, ad eccezione delle cinque per le quali sarebbe incontroversa la maturata cessazione della materia del contendere o, quantomeno, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnativa.
La signora Ricorrente_1 elenca partitamente le quattro, riguardanti rispettivamente l'IRPEF 2010, 2011 e 2012 e l'IRAP 2012, delle quali chiede l'annullamento, assumendone, puramente e semplicemente, la mancata ricezione, sicché per tutti i crediti da esse portati sarebbe maturata la prescrizione, tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe depositato atti interruttivi privi delle rispettive relate di notifica;
3) la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'obbligatorio preavviso, in violazione degli artt.
76 e 77 d.P.R. n. 602/73, nonché della comunicazione di avvenuta iscrizione, obbligo vigente anche nel regime antecedente al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della L. n. 106/2011 (che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 77 anzidetto), posto che la comunicazione ricevuta il 17 settembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione darebbe conto dell'esistenza di una procedura immobiliare a carico della ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituita in giudizio.
La signora Ricorrente_1 ha prodotto memoria conclusionale nella quale ribadisce quanto sostenuto nell'appello. All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato nel merito, il che consente di non esaminare il primo motivo di doglianza, riguardante la possibilità, nella specie, di proporre un ricorso cumulativo avente ad oggetto una pluralità di imposte.
La signora Ricorrente_1, invero, assume l'intervenuta “decadenza” dei ruoli e delle cartelle di pagamento, elencandoli partitamente e affermando, puramente e semplicemente, di non averne mai avuto conoscenza.
Afferma, altresì, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe depositato atti interruttivi privi delle rispettive relate di notifica, sicché sui crediti erariali sarebbe maturato il termine prescrizionale.
In realtà, la copiosa documentazione prodotta in primo grado dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione costituisce quantomeno un principio di prova in ordine all'infondatezza del motivo di appello, nel quale la signora Ricorrente_1 si è limitata ad una mera elencazione delle cartelle di pagamento, affermando, per ciascuna di esse, di non averle ricevute. Analoga condotta processuale ha tenuto per gli atti interruttivi della prescrizione, lamentando, in questo secondo caso, l'insufficienza della produzione documentale altrui.
A fronte di quanto depositato nel primo grado di giudizio dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la contribuente, per contestare la validità o l'efficacia degli atti di controparte, non poteva limitarsi ad effettuare una mera elencazione degli stessi con la sola enunciazione dei relativi vizi invalidanti, ma avrebbe dovuto offrire al giudice tributario adito quantomeno argomentazioni in grado di scalfire la ritualità e la sufficienza di quanto offerto dalla parte resistente.
E' evidente che una siffatta conclusione porta ad escludere che, nella specie, sia stato fornito quantomeno un principio di prova in ordine all'invocata maturazione del termine prescrizionale dei crediti tributari portati ad esecuzione dal Concessionario.
Analoghe considerazioni vanno effettuate per la contestata iscrizione ipotecaria, in ordine alla quale la signora Ricorrente_1 assume non essere intervenuti né l'obbligatorio preavviso né la comunicazione dell'avvenuta iscrizione.
Nella specie, in realtà, l'atto portato all'attenzione della Corte, sul quale si muove la contestazione effettuata,
è rappresentato da un semplice messaggio di posta elettronica, datato 17 settembre 2021, con il quale si riscontrava una richiesta di notizie della contribuente, dandole notizia, puramente e semplicemente, dell'esistenza di una “procedura immobiliare”. Da un messaggio così (legittimamente) stringato, stante la sua natura di mera comunicazione informativa, è evidente che non può inferirsi alcun vizio nell'instaurazione della “procedura” avviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, né, tantomeno, onerare il giudice adito di effettuare un approfondimento istruttorio al riguardo, a fronte di quella che rappresenta una mera affermazione non accompagnata da alcun elemento, quantomeno indiziario, in ordine all'esistenza del vizio meramente denunciato dalla contribuente.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Non occorre assumere alcuna decisione in ordine alle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.