Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2024, n. 30929
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Sentenza 10 aprile 2024

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In tema di rifiuti, la qualificazione della condotta in termini di abbandono o di deposito incontrollato ex art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituisce frutto di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

In tema di rifiuti, la contravvenzione sanzionante l'abbandono degli stessi ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, presupponendo una volontà esclusivamente dismissiva che, per la sua episodicità, dà luogo a un gesto isolato sostanziantesi nella derelizione, diversamente da quella sanzionante il deposito incontrollato, che è integrata con un solo atto o con più condotte recanti i segni del persistente dominio sulla cosa e che ha sempre natura permanente, qualificandosi la condotta come deposito "controllabile", cui segue l'omessa rimozione e cessando lo stato di antigiuridicità con lo smaltimento, il recupero, l'eventuale sequestro oppure con la sentenza di primo grado, se la contestazione è di natura aperta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2024, n. 30929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30929
    Data del deposito : 10 aprile 2024

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