Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/02/2026, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13229 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Stabile UV s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6F99198BC, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UD GG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione funzionale, edile ed impiantistica per alloggi di servizio della palazzina 1001 - ID 4839 - C.I.G.: B6F99198BC - CUP D86J25000280001", nella parte in cui, a mezzo degli stessi, si è dato luogo all'aggiudicazione della procedura in favore del RT UD GG s.r.l. - C.I.T. s.r.l. (di seguito "RT GG UD"), anziché in favore dell'odierno esponente (anche previa esclusione dalla procedura del RT controinteressato), e, in particolare:
- del provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore del RT GG UD, adottato con provvedimento del 8.9.2025, non comunicato all'odierno esponente;
- del verbale n. 11 del 22.7.2025 e della connessa proposta di aggiudicazione;
- dei verbali delle sedute di gara n. 9 del 7.7.2025 e n. 10 del 21.7.2025 recante la graduatoria concorsuale, nonché di ogni altro verbale, anche istruttorio, ancorché non conosciuto,
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottato o posto in essere dalla S.A.;
- della nota prot. n. 43640 del 18.9.2025 recante diniego parziale di accesso frapposto dalla S.A. all'istanza di accesso agli atti, formulata dall'odierno esponente in data 6.9.2025;
- per mero scrupolo, della nota prot. n. 47014 del 8.10.2025 laddove da intendersi come un diniego alla richiesta di ostensione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
CON RICHIESTA di subentro del Consorzio ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RT controinteressato, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 c.p.a., non comportando i vizi dedotti l'obbligo di rinnovare la gara;
in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente dalla volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto;
- in ogni caso, di riconoscimento del diritto del Consorzio UV ad accedere alla documentazione d'offerta dell'aggiudicatario e agli ulteriori atti e verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, illegittimamente sottratti dalla S.A. all'ostensione ed alla pubblicità di legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti:
per l’annullamento previa sospensione
- di tutti gli atti già gravati col ricorso introduttivo;
- delle operazioni di verifica e delle risultanze delle verifiche condotte dalla S.A. al fine di accertare il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, nonché la serietà e sostenibilità dell’offerta prima graduata;
- dei verbali di dettaglio di attribuzione dei punteggi;
- di tutti i verbali anche istruttori relativi all’apertura della busta tecnica ed economica, nonché alle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche (ancorché non conosciuti);
- dei giudizi resi dalla Commissione giudicatrice e delle corrispondenti schede di valutazione (ancorché non conosciuti), dalle quali risulta che la Commissione, con riferimento ai Criteri D ed F dell’offerta tecnica, ha errato nel valutare l’offerta tecnica del RT aggiudicatario;
- della nota del Comando Infrastrutture del 22.7.2025, recante la richiesta di attivazione del soccorso istruttorio finalizzato all’integrazione (non consentita) della domanda di subappalto presentata dal RT aggiudicatario;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione, anche non conosciuti, adottati o posti in essere dall’Amministrazione con riferimento alla procedura di gara de quo;
- ove occorra, delle previsioni del disciplinare di gara nella misura in cui debbano intendersi nel senso di ammettere, mediante soccorso istruttorio, la sanatoria delle carenze dei requisiti di qualificazione richiesti per partecipare alla gara;
- ove occorra, dei chiarimenti resi dalla S.A. in punto di valutazione delle certificazioni di qualità ai fini premiali;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguente a quelli impugnati.
CON REITERAZIONE DELLA RICHIESTA
- di subentro del Consorzio ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RT controinteressato, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 c.p.a., non comportando i vizi dedotti l’obbligo di rinnovare la gara, ovvero, in subordine, di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di UD GG S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando di gara del 22.1.2025 il Ministero della Difesa - Comando Infrastrutture ha indetto la procedura telematica aperta per l’affidamento dei “lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione funzionale, edile ed impiantistica per alloggi di servizio della palazzina 1001 - Città Militare della Cecchignola - Roma - ID 4839 - C.I.G.: B6F99198BC - CUP D86J25000280001”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari ad Euro 13.106.545,86.
All’esito delle valutazioni riservate alla Commissione di gara, al primo posto della graduatoria si è collocata l’offerta del RT con capogruppo UD GG s.r.l. (odierna controinteressata) con un punteggio pari a 97,6620 mentre il Consorzio Stabile UV S.c.a.r.l. si è posizionato al secondo posto della graduatoria concorsuale con complessivi 97,6610 punti, con uno scarto minimo di soli 0,001 punti tra i due concorrenti.
In particolare, l’offerta tecnica della UD GG, è risultata la migliore a livello tecnico dove ha ottenuto 90,0000 punti, ai quali si sono andati a sommare i 7,6620 punti ottenuti per l’offerta economica, per un totale finale, come detto, pari a 97,6620 punti.
Il Consorzio UV, viceversa, ha ottenuto 88,6230 punti per l’offerta tecnica e 9,0380 punti per l’offerta economica, attestandosi sui 97,6610 punti totali.
Di conseguenza, con il verbale del 22.7.2025, la Stazione Appaltante ha proposto l’aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. composto da UD GG S.r.l. (mandataria) e C.I.T. S.r.l. (mandante) che successivamente, con provvedimento dell’8.9.2025, ha ottenuto l’aggiudicazione.
L’importo di aggiudicazione è stato di Euro 11.371.917,06.
2. Avverso l’esito della gara è insorto il Consorzio Stabile UV S.c.a.r.l. con ricorso dinnanzi a questo TAR, notificato in data 20.10.2025 e successivamente depositato il 3.11.2025, nel quale il ricorrente, pur lamentando una acquisizione soltanto parziale e insufficiente dei documenti di gara fino a quel momento concessi dall’Amministrazione, ha comunque articolato i seguenti due motivi di gravame (riservandosi la successiva proposizione di motivi aggiunti):
I. Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di gara in punto di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell’offerta tecnica con particolare riguardo al RI F. Violazione All. II.8 al D.lgs. 36/2023, nonché violazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 nella parte in cui disciplina l’accreditamento. Illegittima attribuzione del punteggio per il criterio F “Certificazione ISO 37001:2016” all’offerta del RT GG UD Srl. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e irragionevolezza.
Il Consorzio ricorrente fa riferimento al criterio “F” del Disciplinare di gara il quale prevedeva che gli operatori economici potessero ottenere 1 punto premiale per il possesso di ognuno dei certificati di qualità posseduti purché rientranti nella elencazione ivi contenuta ove compariva, tra gli altri, il certificato ISO 37001:2016 in corso di validità. Più specificatamente il criterio “F” aveva testualmente ad oggetto i “REQUISITI PREMIANTI RISPETTO ALLE CERTFICAZIONI RELATIVI AI SISTEMI DI ECCELLENZA E QUALITA’ - Premialità per le aziende che operano secondo standard CERTFICATI rispetto al proprio operato in termini di :….. Requisiti moralità (Possesso certificazione ISO 37001: 2016)”.
Secondo la tesi del ricorrente la controinteressata UD GG avrebbe esibito una certificazione ISO 37001:2016 inutilizzabile e, comunque, non valutabile, poiché rilasciata da un organismo (AMERICO QUALITY) non rientrante nell’elenco dei soggetti accreditati per la relativa emissione secondo il sistema di accreditamento riconosciuto in Italia, il che avrebbe costituito, in sé, in violazione delle clausole di gara e della normativa primaria vigente in materia. Più specificamente, secondo la tesi di parte ricorrente, sarebbero valide esclusivamente le certificazioni “rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati o, comunque, riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. In ragione di ciò, l’organismo che rilascia la certificazione ISO 37001:2016 deve essere accreditato in conformità alla normativa europea di riferimento.”.
Pertanto, l’offerta del RT UD GG s.r.l. meriterebbe la decurtazione di un punto, con conseguente primato in graduatoria del Consorzio UV stante il distacco minimale sussistente tra le due concorrenti.
II. Violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990.
Sarebbe evidente l’illegittimità della condotta tenuta dalla S.A. che non ha pubblicato i documenti di gara e, in particolare, la documentazione e l’offerta prodotta in gara dal primo classificato.
In ciò sarebbe stato violato l’art. 36 cit.
Deduce, inoltre, il Consorzio ricorrente che, con la nota dell’8.10.2025 (dal carattere evidentemente dilatorio), la S.A. ha di fatto impedito l’ostensione della documentazione richiesta in tempo utile a consentire al Consorzio stesso l’esercizio del diritto di impugnativa: difatti, il termine di 10 giorni assegnato sarebbe scaduto in data 18.10.2025 e quindi in prossimità della scadenza del termine per impugnare l’aggiudicazione (20.10.2025).
Di qui l’istanza di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta da parte ricorrente nella presente causa.
3. Si sono costituiti in resistenza la controinteressata UD GG S.r.l. e il Ministero della Difesa che ha prodotto relazione sui fatti di causa redatta dal Responsabile Unico di Progetto, con ampio corredo documentale relativo all’intera vicenda procedimentale, ivi compreso l’atto di aggiudicazione in favore del R.T.I. composto da UD GG S.r.l. (mandataria) e C.I.T. S.r.l. (mandante).
4. In data 10.11.2025 il Consorzio UV ha depositato atto per motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare, dimostrando di averli potuti elaborare soltanto a seguito della consegna, da parte della S.A., in data 24.10.2025 (dunque in pendenza del presente ricorso), della documentazione di gara non ostesa in precedenza, dalla quale è stato possibile evincere la ricorrenza di ulteriori vizi che avrebbero viziato la procedura di gara.
Per tale ragione, nella camera di consiglio del 12.11.2025 il Collegio, constatato che non risultavano decorsi i termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. per la discussione della nuova domanda cautelare proposta, ha disposto il rinvio della discussione alla successiva camera di consiglio del 26 novembre 2025.
5. I motivi aggiunti proposti sono tre e sono di seguito sinteticamente riportati secondo la numerazione esposta da parte ricorrente:
III) Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di qualificazione e subappalto necessario. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 100 e 119 D.Lgs. 36/2023, nonché dell’art. 30 dell’All. II.12 al Codice. Violazione e/o falsa applicazione dell’All.II.12 D.lgs. 36/2023. Violazione delle prescrizioni della lex specialis in punto di qualificazione e subappalto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di correttezza e della par condicio competitorum.
Deduce il ricorrente:
- ai fini della partecipazione alla gara de qua, la lex specialis (cfr. doc. 2, pag. 18 e ss) richiedeva il possesso in capo ai concorrenti di regolare attestazione SOA nelle seguenti categorie di lavori: - categoria OG1 (prevalente); - categoria OG11 (scorporabile); - categoria OS6 (scorporabile);
- il par. 15 del disciplinare di gara (rubricato “subappalto”), precisava quanto segue: “Qualora il concorrente non sia in possesso della richiesta qualificazione obbligatoria per le categorie OG11, OS6 dovrà ricorrere al cosiddetto subappalto necessario. In tal caso dovrà espressamente manifestare in sede di gara tale sua volontà, indicando specificatamente le opere che si intendono subappaltare a titolo di subappalto necessario. Nel caso sopra indicato, l’operatore che intende partecipare alla gara dovrà possedere, a pena di esclusione, la qualificazione nella categoria prevalente OG1 per una classifica che copra l’intero importo dell’appalto (Classifica VII o superiore)” (cfr. doc. 2 ric., pag. 19);
- sorgevano quindi dalle suddette prescrizioni due obblighi a carico dell’operatore economico non in possesso della qualificazione obbligatoria per una o entrambe le categorie di lavori scorporabili (OG11 e OS6): l’obbligo di dichiarare espressamente, sin dalla domanda di partecipazione, la volontà di ricorrere al subappalto necessario per l’esecuzione delle lavorazioni rientranti in una delle suddette categorie, così come prescritto, a pena di esclusione, dalla legge di gara (cfr. doc. 2 pag. 19); l’obbligo di indicare puntualmente, già in sede di partecipazione, non solo l’intenzione di subappaltare a fini qualificatori, ma anche le specifiche lavorazioni oggetto di subappalto;
- le classifiche in OS6 possedute dal RT aggiudicatario non erano sufficienti perché coprivano solo una minima parte dell’importo delle lavorazioni ascritte dalla legge di gara alla medesima categoria, pari ad Euro 1.298.060,26; pertanto, il RT avrebbe dovuto coprire la parte mancante di qualificazione in OS6 ricorrendo al subappalto necessario;
- al contrario il RT aggiudicatario ha proposto una “generica” dichiarazione di subappalto, con la quale ha dichiarato soltanto di volere subappaltare, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, “la categoria specialistica OS6: eventuali parti di opere che si intendono subappaltare: - posa infissi interni ed esterni; - posa di pavimenti e rivestimenti ceramici o lapidei etc” (cfr. doc. 14, I° dichiarazione di subappalto RT UD GG pag. 18.6.2025);
- nei fatti, con la dichiarazione di subappalto resa dal RT in data 18 giugno 2025, il raggruppamento non ha indicato espressamente la propria volontà di avvalersi del subappalto ai fini della qualificazione (c.d. subappalto necessario), con la conseguenza che lo stesso RT aggiudicatario non poteva (e non può) ritenersi validamente qualificato;
- ciò appare in termini ancor più netti osservando che vi era un apposito campo del modello dichiarativo di gara dedicato espressamente al subappalto necessario: la relativa casella non risulta essere spuntata dall’impresa controinteressata;
- soltanto a seguito di apposito invito della S.A. ad integrare quanto dichiarato, il RT UD GG ha tardivamente (e illegittimamente) tentato di sanare la qualificazione carente presentando una dichiarazione integrativa (o, meglio, sostitutiva) postuma, intervenuta solo in data 22.7.2025, cioè a distanza di un mese dalla dichiarazione originaria di subappalto;
- in tal modo l’Amministrazione aggiudicatrice è incorsa nella violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e del correlato divieto di integrazioni postume dei requisiti di qualificazione.
In sostanza per il Consorzio Stabile UV deve negarsi qualsiasi automatismo interpretativo idoneo a qualificare il subappalto “generico” come “necessario”, poiché una simile estensione si porrebbe in palese contrasto con la ratio della disciplina sul subappalto e sulla qualificazione - dettata dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 30 dell’Allegato II.12 - che esige chiarezza, trasparenza e certezza circa l’effettiva qualificazione del concorrente.
IV. Violazione e falsa applicazione della previsione di gara in punto di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell’offerta tecnica con particolare riguardo al RI F. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di gara e delle FAQ rese dalla stessa Amministrazione in tema di possesso delle certificazioni. Illegittima attribuzione del punteggio con riguardo alle certificazioni “ISO 45001:2018; 37001:2016 e UNI/PdR 125:2022” all’offerta del RT GG UD Srl. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, erroneità, irragionevolezza ed illogicità.
Sostiene parte ricorrente che, in base alle disposizioni primarie e concorsuali e tenuto conto dei chiarimenti resi dall’Amministrazione (doc. 17, pag. 1), per poter beneficiare del punteggio premiale di cui al RI F (pari a punti 1 per ogni certificazione posseduta), in caso di RT era necessario:
(i) o il possesso delle certificazioni da parte di tutti gli operatori facenti parte della compagine concorrente;
(ii) ovvero, il ricorso all’avvalimento premiale con la messa a disposizione di risorse e organizzazione in favore degli altri operatori economici facenti parte del RT.
Con la conseguenza che, in difetto di una delle due alternative ipotizzate, l’Amministrazione non avrebbe dovuto attribuire all’offerta avversaria alcun punteggio, con conseguente primato in graduatoria del Consorzio UV.
Dalla documentazione prodotta dal RT UD GG in sede di procedura di gara risulta che esso ha dichiarato il “generico” possesso delle seguenti certificazioni: (i) REQUISITI AMBIENTALI ISO 14001:2018; 20 (ii) REQUISITI SICUREZZA UNI ISO 45001:2018; (iii) REQUISITI DI QUALITA’: ISO 9001:2015; (iv) REQUISITI MORALITA’: ISO 37001:2016; (v) REQUISITI DI GENERE: UNI/PdR 125:2022.
Tuttavia, dalla stessa documentazione di gara non tutte le certificazioni menzionate sono possedute da entrambe le imprese componenti il raggruppamento, come invece imposto dalla legge di gara, atteso che: (i) solo alcune certificazioni risultano detenute sia dalla capogruppo mandataria (UD GG S.r.l.) che dalla mandante (C.I.T. S.r.l.); (ii) le altre risultano in possesso esclusivo della sola mandataria o della sola mandante, senza che tra gli operatori siano intercorsi accordi di avvalimento volti a mettere la certificazione a disposizione del componente del raggruppamento carente di essa.
In particolare, con riguardo alle certificazioni ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 e UNI/PdR 125:2022, è risultato che la prima era posseduta dalla sola mandante C.I.T. S.r.l. e le altre due dalla sola mandataria UD GG S.r.l., senza che fossero intercorsi tra le medesime accordi di avvalimento.
La carenza non potrebbe essere superata dalle indicazioni contenute nel chiarimento fornito dalla S.A. sul quesito n. 1 (doc. 17 ric.), ove si afferma che “Per quanto riguarda le certificazioni, è necessario che l'impresa possedente le certificazioni metta a disposizione del raggruppamento l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (clausola da specificare nel successivo atto di costituzione)”.
Al di là del carattere illegittimo del chiarimento in quanto integrativo (e non meramente interpretativo) della legge di gara, l’esistenza del requisito premiale ammesso a punteggio sarebbe meramente eventuale e futura, e difetterebbe ancor prima di un impegno in tal senso assunto ed espresso dal concorrente in sede di partecipazione, potendo lo stesso essere assunto nel futuro atto di costituzione del raggruppamento. Inoltre l’impresa raggruppata/ausiliaria dovrebbe mettere a disposizione del compartecipante al medesimo RT il requisito, la certificazione e le sottostante organizzazione, senza tuttavia spogliarsene integralmente, dovendo attestare entrambi il possesso della “qualità” e, al contempo, garantire l’effettività del vincolo e la serietà dell’impegno assunto verso la stazione appaltante.
In aggiunta si sostiene che dalla documentazione prodotta in gara emergerebbe che, con riferimento alla certificazione ISO 37001:2016, il RT aggiudicatario avrebbe ottenuto la certificazione anticorruzione in soli tre giorni.
V. Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di gara in punto di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell’offerta tecnica con particolare riguardo al sub-criterio D.2. Illegittima attribuzione del punteggio per il sub-criterio D.2. all’offerta del RT UD GG. Violazione delle prescrizioni della lex specialis in punto di qualificazione. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e irragionevolezza.
Gli esiti della gara e il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del RT controinteressato sono illegittimi anche perché, per il criterio di valutativo D, la committente ha attribuito un punteggio elevato all’aggiudicataria, a fronte di proposte migliorative (sotto il criterio rubricato “Durabilità dell’opera”, sub voce “Schede D2”) che hanno determinato, in realtà, una sostanziale alterazione dell’oggetto dell’appalto, integrando lavorazioni riconducibili ad una ulteriore categoria (i.e. la OS21), per la quale l’impresa risulta priva della necessaria qualificazione.
Secondo la tesi ricorsuale, qualora tali lavorazioni (anche se proposte sotto forma di migliorie dell’offerta tecnica) superino la soglia del 10%, esse dovranno essere necessariamente supportate da una qualificazione specifica nella relativa categoria di opere, nella specie in realtà mancante, non disponendo l’operatore economico dell’esperienza e delle competenze tecniche necessarie per l’esecuzione degli interventi specialistici proposti sotto il criterio D2 (quali, ad esempio, quelli di natura impiantistica, strutturale o tecnologica).
6.1. La controinteressata UD GG si è difesa eccependo, in primo luogo, che il Consorzio ricorrente non ha fornito alcuna prova di resistenza quando gran parte dei motivi proposti dovrebbero condurre ad una rideterminazione del punteggio e l’annesso 1 al disciplinare di gara prevede una duplice riparametrazione del punteggio dell’offerta tecnica.
6.2. Nel merito, con riguardo al primo motivo di ricorso, la controinteressata ha dedotto con la sua prima memoria che l’ente certificatore, con riferimento alla certificazione 37001:2016, è la Americo Quality Standards la quale è accreditata presso l’UAF (United Accreditation Foundation), ente con sede negli U.S.A. che ha firmato gli Accordi di Mutuo Riconoscimento Multilaterale (MLA) dell’IAF (International Accreditation Forum) posizionandosi così tra gli enti di accreditamento riconosciuti a livello globale.
Gli accordi MLA si fondano sul principio della equivalenza (e del riconoscimento reciproco) tra i programmi di accreditamento gestiti dai diversi enti firmatari (il nostro Ente Unico Nazionale di Accreditamento, ACCREDIA, ad es., è anch’esso firmatario degli Accordi MLF).
Di qui la piena validità della certificazione di qualità in esame, rilasciata dalla Americo Quality.
6.3. Sul motivo aggiunto sub III, UD GG s.r.l. rivendica (vedi seconda memoria del 24.11.2025) la piena legittimità del soccorso istruttorio disposto dal Ministero della Difesa che le ha semplicemente consentito di chiarire la propria posizione in merito al subappalto necessario per le lavorazioni ricadenti nella categoria OS6, a fronte di una dichiarazione originaria in cui la stessa società aveva pacificamente dichiarato la propria volontà di subappaltare tali lavorazioni e attestato il possesso della categoria prevalente a copertura dell’intero importo dei lavori.
In contrasto con il principio (anti-formalistico) del risultato che ispira il vigente Codice dei contratti pubblici, parte ricorrente pretende di escludere dalla gara una impresa esclusivamente per la mancata indicazione della locuzione “necessario”.
Ciò appare in contrasto anche con il principio di tassatività della clausole di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 che non ammette cause di esclusione dalla gara diverse da quelle legislativamente previste: la previsione di una esclusione per mancata dichiarazione in merito al subappalto qualificante (e senza possibilità di fare applicazione del soccorso istruttorio) sarebbe affetta da nullità.
6.4. Sul motivo (aggiunto) sub IV, la controinteressata eccepisce invece che, anche in ragione del regime di responsabilità solidale tra le imprese, nella specie era sufficiente, per l’attribuzione del punteggio, il possesso del certificato qualificante in capo ad un solo componente del RT.
Ciò sarebbe confermato dal fatto che la legge di gara non dichiarava la necessità del possesso del requisito in capo a tutti i partecipanti in caso di RT, il che non può che lasciare intendere che il punteggio premiale per l’intera compagine conseguiva al possesso della certificazione anche da parte di un solo membro del raggruppamento (cita in tale senso la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1898/2025).
In ogni caso, trattandosi qui di un mero requisito premiale (e non di un requisito di partecipazione), è pacifico, ad avviso della UD GG, che la Commissione di gara, ove avesse ravvisato qualsiasi carenza nella documentazione avrebbe potuto/dovuto operare un soccorso istruttorio procedimentale anche ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.
6.5. Infine, sul motivo sub V, la controinteressata ha rilevato che non vi è stato in realtà, nella sua proposta migliorativa sotto il criterio D2, alcuno sconfinamento nella categoria super-specialistica OS 21 (opere di natura geotecnica e fondazionale quali: pali, micropali e tiranti; fondazioni speciali; opere antisismiche su strutture portanti ecc.), in quanto la miglioria prospettata dall’aggiudicataria consisteva nel mero consolidamento dei solai esistenti mediante “soletta collaborante in calcestruzzo e incollaggio in rete FRP di vetro”. Trattasi di attività del tutto estranea al perimetro di OS 21 e, al contrario, coerente con le categorie generali e strutturali più comuni quale la OG1.
7. Alla nuova camera di consiglio del 26.11.2025 i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato di rinunciare alla misura cautelare.
Il Presidente, pertanto, ha fissato, per la trattazione di merito, la pubblica udienza del 21 gennaio 2026.
8. In vista della udienza hanno prodotto memorie conclusionali e note di replica sia la parte ricorrente che la controinteressata.
All’udienza del 21 gennaio 2026, discussa la causa dagli avvocati di tutte e tre le parti costituite, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
9. Il Collegio rileva preliminarmente che deve ritenersi venuto meno l’interesse di parte ricorrente ad ulteriormente coltivare la domanda incidentale per l’accesso agli atti proposta ex art. 116, comma 2, c.p.a. (sulla quale è incentrato il c.d. “motivo” II del ricorso) atteso che, a seguito dell’accesso avvenuto in corso di causa, parte ricorrente ha potuto acquisire la documentazione aggiuntiva sulla base della quale ha potuto articolare i motivi aggiunti successivamente proposti.
Per quanto in alcuni passaggi dell’atto per motivi aggiunti si parli di documentazione acquisita soltanto “in parte” (come a sottintendere un interesse ostensivo soltanto parzialmente soddisfatto), resta il fatto che il Consorzio UV non ha successivamente insistito nella propria domanda di (ulteriore) accesso e, soprattutto, non ha specificato quali sarebbero stati i documenti della procedura di gara che non gli sarebbero stati consegnati.
10. Venendo all’esame dei motivi di merito come articolati nel ricorso introduttivo (I) e nei motivi aggiunti (III, IV e V), si impone al Collegio la questione preliminare dell’ordine secondo il quale debbono essere trattate le censure, considerato che il Consorzio ricorrente non ha operato una graduazione dei motivi, il che potrebbe indurre a ritenere che vi sia il dovere di questo Giudice di esaminarli necessariamente tutti.
10.1. Tuttavia è facile osservare che le doglianze del Consorzio Stabile UV non si collocano tutte sullo stesso piano e livello né dal punto di vista della sequenza logica e procedimentale degli atti della gara per cui è causa, né dal punto di vista della maggiore/minore satisfattività, per l’interesse sostanziale del ricorrente, dell’accoglimento dell’uno piuttosto che dell’altro motivo, visto nella sua proiezione conformativa rispetto alla successiva attività che l’Amministrazione resistente sarà chiamata a svolgere.
Si rileva, infatti, che il primo motivo del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti IV e V attengono tutti ai punteggi attribuiti al controinteressato RT UD GG in relazione a diverse “voci” dell’offerta tecnica, afferenti in particolare – per quanto concerne i motivi I e IV - ad alcune delle certificazioni di qualità prodotte dal medesimo RT che, grazie al loro possesso, ha ottenuto i punti premiali previsti dal criterio F dell’Annesso 1 al Disciplinare di gara (RI “F”: REQUISITI PREMIANTI RISPETTO ALLE CERTFICAZIONI RELATIVI AI SISTEMI DI ECCELLENZA E QUALITA’ - Premialità per le aziende che operano secondo standard certificati); come si è detto tali punti incrementali sono contestati dal Consorzio ricorrente (nel motivo I) in quanto uno dei certificati sarebbe stato rilasciato da un soggetto certificatore con sede negli Stati Uniti che non avrebbe i requisiti di accreditamento richiesti dalla normativa italiana ed europea, in particolare dal regolamento CE n. 765/2008 del 9.7.2008) e, (nel motivo IV) in quanto almeno tre dei certificati esibiti dal RT controinteressato non sarebbero posseduti da entrambe le imprese del Raggruppamento ma solo da una di essi.
Con il motivo V, invece, si contesta la spettanza dell’ulteriore punteggio premiale attribuito a UD GG per la prestazione migliorativa offerta in applicazione del criterio D dell’Annesso 1 ( DURABILITA’ DELL’OPERA - Valutazione della migliore offerta sotto l’aspetto della durabilità dei materiali proposti, tenendo in debita considerazione il ciclo di vita utile e l’efficienza degli stessi ) – subcriterio D2 (orizzontamenti e coperture).
Tutti i motivi suddetti mirano, quindi, ad una decurtazione di punteggio in pregiudizio del RT controinteressatio che, tuttavia, in caso di fondatezza anche di tutti i motivi “de quibus”, conserverebbe il diritto di restare in gara seppur subendo la rivalutazione e la decurtazione di punteggio allegata, con possibilità di essere quindi superato dal Consorzio odierno ricorrente.
Rispetto alle censure appena menzionate possiede, all’evidenza, una maggiore radicalità e una chiara priorità logico-procedimantale il vizio dedotto con il motivo III (primo dei motivi aggiunti) il quale, come sopra ampiamente esposto, affronta il diverso problema della (ipotizzata) mancanza di qualificazione del RT aggiudicatario con riguardo ad una delle due categorie di lavori scorporabili (la OS6), carenza che non sarebbe stata integrata dalla dichiarazione di subappalto originariamente inserita nel modulo di partecipazione e che non sarebbe stato possibile sanare mediante il soccorso istruttorio inammissibilmente concesso dalla S.A.
Agevole osservare che, in caso di accoglimento di quest’ultimo motivo, il RT UD GG sarebbe destinato ad uscire di scena in quanto carente di un requisito di partecipazione e che, per l’odierno ricorrente, ciò costituirebbe la soluzione di massima soddisfazione per la realizzazione del proprio interesse pretensivo all’aggiudicazione della gara in quanto non otterrebbe soltanto una rivalutazione con probabile decurtazione di punteggio del proprio concorrente (come si verificherebbe in caso di accoglimento dei motivi I e/o IV e/o V) ma, in modo più radicale, assisterebbe all’esclusione del medesimo concorrente dalla gara con la prospettiva di vedersela aggiudicare e di subentrare all’(ex) aggiudicatario nella esecuzione dei lavori (stante la posizione di secondo in graduatoria del Consorzio Stabile UV).
10.2. Discende da ciò, non solo l’opportunità di trattare per primo il motivo aggiunto sub III per ragioni di priorità logico-giuridica, ma anche la prospettiva dell’assorbimento dei restanti motivi in caso di accoglimento di tale motivo.
Giova fin d’ora rammentare che tale possibilità (assorbimento dei motivi) va ammessa anche seguendo il paradigma rigoroso inaugurato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la nota sentenza del 27 aprile 2015, n. 5 che vieta, di regola, l’assorbimento degli altri motivi ove un motivo sia stato accolto, in disparte il caso in cui sia stata la stessa parte ricorrente a graduare e classificare le proprie doglianze in principali e subordinate, il che preclude al Giudicante l’esame delle seconde in caso di accoglimento di una delle prime.
Nella specie, come detto, il Consorzio ricorrente non ha operato alcuna graduazione insistendo per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso e aggiunti.
In realtà, a ben vedere, la stessa pronuncia dell’Adunanza Plenaria ammette, anche in assenza di graduazione di parte, la possibilità di deroghe al divieto di assorbimento (da intendere come un portato e un corollario del principio processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del conseguente dovere del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda), tra le quali, per quanto di interesse nella specie spiccano le fattispecie “in cui fra le questioni sottoposte al suo esame siano accertati nessi di continenza logica sotto profili di pregiudizialità o di dipendenza, secondo una intrinseca tassonomia, mentre non è consentito prescindere dalla pronunzia su alcuna questione, della quale debba riconoscersi la rilevanza nella fattispecie, in considerazione esclusivamente del risultato cui praticamente il giudice pervenga in base a diverso criterio di decisione, comunque ostativo dell’accoglimento della domanda del ricorrente (Cons. Stato, Ad. plen., 16 dicembre 1980 n. 52; successivamente, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160).” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 2015, par. 9.3.4.2. “Assorbimento logico necessario”).
In sintesi, afferma la Plenaria, “il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità. (vedi Ad. Plen. cit. par. 9.3.4.2. che richiama i parr. 9.1. e 9.2.)
10.4. Per tutto quanto precede questo Collegio deve muovere dall’esame del motivo sub III che è quello più radicale e pregnante (evidenziando dunque “ una più radicale illegittimità del provvedimento”) e tale da determinare, se accolto, l’esclusione del RT controinteressato dalla gara, evenienza che sarebbe, per quanto sopra accennato, quella maggiormente satisfattiva per il ricorrente (che è il secondo graduato, come tale destinato a conseguire l’aggiudicazione in lugo del RT escluso).
Pertanto, soltanto in caso di rigetto di tale motivo, si procederà all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenziano profili meno radicali d’illegittimità.
11. Il motivo sub III è fondato e merita di essere accolto.
11.1. Ai fini della partecipazione alla gara de qua, la lex specialis (cfr. doc. 2 ric., pag. 18 e ss) richiedeva il possesso in capo ai concorrenti di regolare attestazione SOA: - nella categoria OG1 (prevalente); - nella categoria OG11 (scorporabile); - nella categoria OS6 (scorporabile). Ciò con l’ulteriore precisazione, contenuta al § 15 della legge di gara – rubricato “subappalto” –, per cui “Qualora il concorrente non sia in possesso della richiesta qualificazione obbligatoria per le categorie OG11, OS6 dovrà ricorrere al cosiddetto subappalto necessario. In tal caso dovrà espressamente manifestare in sede di gara tale sua volontà, indicando specificatamente le opere che si intendono subappaltare a titolo di subappalto necessario. Nel caso sopra indicato, l’operatore che intende partecipare alla gara dovrà possedere, a pena di esclusione, la qualificazione nella categoria prevalente OG1 per una classifica che copra l’intero importo dell’appalto (Classifica VII o superiore)” (cfr. doc. 2, pag. 19).
11.2. Nell’attuale sistema, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati, in base alla disciplina dell’allegato II.12, precisando che le categorie di opere si distinguono in generali e specializzate.
In virtù dell’art. 2, comma 2, dell’allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (disposizione applicabile, in caso di imprese raggruppate o consorziate, con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, fatta eccezione per la mandataria, ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui al successivo art. 30, comma 2). Il comma precedente dello stesso art. 2 dell’allegato II.12 precisa che gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali (OG), per categorie di opere specializzate (OS), nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
Come recentemente osservato dal Consiglio di Stato “ In definitiva, nell’attuale sistema normativo, è prescritta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate, come specificate nella tabella A all’allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2012, senza alcuna distinzione: tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria. Inoltre, nell’attuale sistema normativo la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ma non per altre classifiche.” ( Consiglio di Stato, sez. V, 22/12/2025, n. 10162).
Sul punto è opportuno precisare, infatti, che il d.lgs. n. 209 del 2024, nell'introdurre il comma 3-bis all'art. 226 del d.lgs. n. 36 del 2023, ha disposto l'abrogazione espressa dell'art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, conv. in legge n. 80 del 2014, il quale al comma 2, lett. a) consentiva all’affidatario - in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente - di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, oppure, in alternativa, di subappaltare dette lavorazioni specializzate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Nel caso di specie, la procedura di gara si è svolta nel 2025 ed è, dunque, soggetta al d.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, entrato in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2024, sicché non può trovare applicazione l’art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, ormai abrogato.
Quindi, in virtù della disciplina da applicare alla specie, l’affidatario può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato, essendo venuta meno la disciplina di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 47 del 2014.
11.3. Nella specie non è contestato che:
- la capogruppo mandataria UD GG è in possesso della categoria OS6, classifica I, che abilita all’esecuzione dei lavori fino ad un massimo di Euro 258.000,00;
- la mandante C.I.T. S.r.l. è in possesso della categoria OS6, classifica II, che abilita all’esecuzione fino ad un massimo di Euro 516.000,00 (cfr. doc. 13 ric.).
Le suddette classifiche in OS6 non sono sufficienti perché riescono a coprire solo una parte dell’importo delle lavorazioni ascritte dalla legge di gara alla categoria de qua, pari ad Euro 1.298.060,26; pertanto il RT controinteressato, per potere partecipare legittimamente alla procedura, avrebbe dovuto coprire la parte mancante di qualificazione in OS6 mediante il ricorso al subappalto necessario.
Pertanto trova applicazione la clausola del disciplinare poc’anzi rammentata (par. 16), in base a cui “Qualora il concorrente non sia in possesso della richiesta qualificazione obbligatoria per le categorie OG11, OS6 dovrà ricorrere al cosiddetto subappalto necessario. In tal caso dovrà espressamente manifestare in sede di gara tale sua volontà, indicando specificatamente le opere che si intendono subappaltare a titolo di subappalto necessario….”
In altre parole, in base alla lex specialis e conformemente al nuovo contesto normativo, il disciplinare in esame prescrive la necessità di ricorrere, a pena di esclusione, al subappalto o all’avvalimento per l’esecuzione di quelle categorie scorporabili per le quali l’operatore economico non è qualificato e di formulare l’offerta in modo da rendere palese immediatamente tale circostanza alla stazione appaltante, con una dichiarazione ad hoc.
11.4. Al contrario il RT aggiudicatario ha proposto una “generica” dichiarazione di subappalto, con la quale ha dichiarato soltanto di volere subappaltare, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, “la categoria specialistica OS6: eventuali parti di opere che si intendono subappaltare: - posa infissi interni ed esterni; - posa di pavimenti e rivestimenti ceramici o lapidei etc” (cfr. doc. 14, I° dichiarazione di subappalto RT UD GG pag. 18.6.2025). Il dato testuale dichiarato è precisamente il seguente : “ c) categoria specialistica OS6 eventuali parti di opere che si intendono subappaltare: - Posa di infissi interni ed esterni; - Posa di pavimenti e rivestimenti ceramici o lapidei etc; che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo previsto dalla lex specialis.
Analoga dichiarazione peraltro è stata fatta dal RT ricorrente anche per le categorie di lavori per le quali era pienamente qualificato (doc. 14 mot. agg.).
Pertanto, con la dichiarazione di subappalto resa dal RT in data 18 giugno 2025, il raggruppamento non ha dichiarato la propria volontà di avvalersi del subappalto ai fini della qualificazione per la categoria OS6 (c.d. subappalto necessario), con la conseguenza che lo stesso RT non poteva (e non può) ritenersi validamente qualificato sulla base di una dichiarazione che, nella sua oggettività letterale, manifestava (non il fine di integrare tramite subappalto la qualificazione mancante ma) il diverso fine di riservarsi la facoltà di affidare, a propria discrezione, parte dei lavori della categoria OS6 ad una ditta terza (ove avesse ritenuto di fare ciò in corso di esecuzione).
Ciò si palesa in termini ancor più netti osservando che vi era un apposito campo del modello dichiarativo di gara dedicato espressamente al subappalto necessario, campo che è stato lasciato del tutto in bianco dal RT UD GG S.r.l.
Come si è detto, soltanto a seguito di apposito invito della S.A. ad integrare quanto dichiarato, il RT UD GG ha tardivamente tentato di sanare la carenza mediante una dichiarazione integrativa (o, meglio, sostitutiva) postuma, che è intervenuta solo in data 22.7.2025, cioè a distanza di un mese dalla dichiarazione originaria di subappalto.
La dichiarazione originaria in esame, in considerazione del suo chiaro tenore letterale (“parti eventuali di opere” ; menzione generica dell’art. 119 del codice dei contratti pubblici), non esprime una volontà certa (un impegno) di ricorrere al subappalto per le opere diverse dalla categoria prevalente ed, in particolare, per le opere OS6 (neppure per il surplus per cui le due imprese raggruppate non dispongono di qualificazione), ma una mera possibilità di avvalersi, entro i limiti massimi consentiti, di tale istituto: possibilità rimessa ad una scelta futura dell’aggiudicatario.
In definitiva, il problema non concerne la mera mancanza di un aggettivo nella dichiarazione di appalto (non qualificato come “necessario”), ma la mancanza di una chiara ed inequivoca opzione auto-vincolante per il subappalto con riferimento alle opere OS6, categoria rispetto alla quale nessuna delle due imprese in RT era dotata della qualificazione necessaria e che, pertanto, per le ragioni sopra ampiamente esposte, non erano legittimate ad eseguire.
È stato infatti più volte affermato in giurisprudenza che, laddove privo del requisito di gara, il concorrente è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi: viene così in rilievo una specifica dichiarazione che non coincide con quella generale inerente l'intenzione di subappaltare una parte dei lavori, servizi o forniture (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2020, n. 5030; in termini Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023 n. 3180).
Nello stesso senso il Consiglio di Stato, Sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto “… nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche ”; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 e, ancora più recentemente, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596).
11.5. Non a caso la stessa S.A., consapevole di ciò, ha concesso il soccorso istruttorio a beneficio del RT UD GG per consentirle di dichiarare la propria volontà (non dichiarata in sede di domanda di partecipazione) di fare ricorso al subappalto necessario (o qualificante).
L’istituto, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, non era ammissibile nel caso in disamina.
Su quest’ultimo aspetto è sufficiente richiamare pedissequamente quanto di recente statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 22.1.2025 n. 10162: “Da tale premessa deriva anche l’illegittimità del soccorso istruttorio, che ha consentito la modifica dell’offerta originariamente formulata e la trasformazione della mera riserva di subappalto nella necessaria dichiarazione di subappalto per quella parte delle opere OS23, per le quali l’aggiudicataria è priva di qualificazione. In proposito va, difatti, ribadito che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato né per modificare l’originaria proposta (Cons. Stato, Sez. III, 18 luglio 2017, n.3541) né per sopperire all’assenza della dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario (tra le tante, Cons.Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596).
La mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596; id. 28 marzo 2023, n. 3180; in termini, da ultimo, la recentissima Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99).
12. In conclusione, il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti ( i.e. motivo III) è fondato e va accolto con conseguente annullamento dell’aggiudicazione in favore del RT UD GG, il quale dovrà essere escluso dalla gara stante la natura del vizio accertato che attiene alla carenza di un requisito di qualificazione necessario per la categoria di lavori scorporabili OS6 e alla mancanza di una tempestiva dichiarazione di ricorrere al subappalto necessario (non sanabile mediante il soccorso istruttorio, da ritenere illegittimamente attivato dalla S.A.).
I restanti motivi possono ritenersi assorbiti in base agli argomenti ampiamente svolti nei superiori paragrafi.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato il 10.11.2025 con specifico riferimento al motivo sub III e, per l’effetto annulla l’aggiudicazione in favore del R.T.I. composto da UD GG S.r.l. (mandataria) e C.I.T. S.r.l. (mandante) adottata dal Ministero della Difesa con provvedimento dell’8.9.2025, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- dichiara assorbiti per difetto di interesse i restanti motivi;
- condanna in solido il Ministero della Difesa e la controinteressata UD GG S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente Consorzio Stabile UV S.c. a r.l., che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IN, Presidente
CL AN, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL AN | GI IN |
IL SEGRETARIO