Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 692
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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    Nullità dell'avviso di accertamento per carenza del presupposto impositivo

    Il Comune di Catania ha annullato gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Comune di Catania ha annullato gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Condanna alle spese legali

    La Corte, valutato il comportamento processuale del Comune di Catania e la conseguente soccombenza virtuale, dispone la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 50%, ponendo la residua metà a carico del Comune di Catania.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 692
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 692
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo