CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 692/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OL IU AN SE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6314/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20635 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20635 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20635 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20635 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 Luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 20635 del 11.11.2023, relativo a TARI anni 2019, 2020, 2021 e
2022, notificato in data 24.05.2024, recante la somma di euro 11.128,00 e contro il Comune di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
- Nullità dell'avviso di accertamento per carenza del presupposto impositivo
Il Comune pretende di sottoporre a tassazione TARI l'immobile sito in Catania, Indirizzo_1 identificato al Catasto del Comune di Catania al foglio 004 numero 01073 sub 0003 categoria A02 e il locale deposito sito in Catania, Indirizzo_1 identificato al Catasto del Comune di Catania al foglio 004 numero 01073 sub 0002 categoria C02.
Orbene, nel caso di specie la Tari non è dovuta perché trattasi di immobili a suo tempo demoliti e poi in costruzione.
Nel caso di specie il sig. Ricorrente_1, nel 2018 aveva ottenuto dal Comune di Catania – provvedimento Urb/07/105 del 20.3.2018 - il permesso di costruire “……per opere di demolizione e ricostruzione…” degli immobili che si pretendono sottoporre a tassazione e durante gli anni oggetto dell'accertamento da parte del Comune, i lavori erano ancora in corso. Risulta quindi perfettamente dimostrato che sussistono le ragioni di oggettiva di utilizzabilità dell'immobile in quanto non ancora ultimato e, dunque, con evidente impossibilità di usufruire del servizio di smaltimento rifiuti, con il relativo obbligo di pagamento della tassa.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente ha discaricato in data 15/12/2025 l'avviso di accertamento n. 20633 del 04/11/2023 e n. 20635 del 11/11/2023 per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022.
Per i suesposti motivi chiede di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n° 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
In data 7 Gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie illustrative con la quale aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiede che il predetto Comune sia condannato al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente Ricorrente_1.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, prende atto del provvedimento di annullamento, dell'avviso di accertamento impugnato, da parte del Comune di Catania,
e dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
In riferimento alle spese del giudizio sulla cui liquidazione in proprio favore ha insistito parte ricorrente, ritiene la Corte che, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, le stesse vanno poste a carico della parte resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte, valutato il comportamento processuale del Comune di Catania e della conseguente soccombenza virtuale, dispone la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 50%, ponendo la residua metà pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A.
e C.P.A., se dovute come per Legge, a carico del Comune di Catania in favore della parte ricorrente da distrarsi in favore del Procuratore Antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 21 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Giuseppe Giovanni Colavecchio)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OL IU AN SE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6314/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20635 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20635 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20635 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20635 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 Luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 20635 del 11.11.2023, relativo a TARI anni 2019, 2020, 2021 e
2022, notificato in data 24.05.2024, recante la somma di euro 11.128,00 e contro il Comune di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
- Nullità dell'avviso di accertamento per carenza del presupposto impositivo
Il Comune pretende di sottoporre a tassazione TARI l'immobile sito in Catania, Indirizzo_1 identificato al Catasto del Comune di Catania al foglio 004 numero 01073 sub 0003 categoria A02 e il locale deposito sito in Catania, Indirizzo_1 identificato al Catasto del Comune di Catania al foglio 004 numero 01073 sub 0002 categoria C02.
Orbene, nel caso di specie la Tari non è dovuta perché trattasi di immobili a suo tempo demoliti e poi in costruzione.
Nel caso di specie il sig. Ricorrente_1, nel 2018 aveva ottenuto dal Comune di Catania – provvedimento Urb/07/105 del 20.3.2018 - il permesso di costruire “……per opere di demolizione e ricostruzione…” degli immobili che si pretendono sottoporre a tassazione e durante gli anni oggetto dell'accertamento da parte del Comune, i lavori erano ancora in corso. Risulta quindi perfettamente dimostrato che sussistono le ragioni di oggettiva di utilizzabilità dell'immobile in quanto non ancora ultimato e, dunque, con evidente impossibilità di usufruire del servizio di smaltimento rifiuti, con il relativo obbligo di pagamento della tassa.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente ha discaricato in data 15/12/2025 l'avviso di accertamento n. 20633 del 04/11/2023 e n. 20635 del 11/11/2023 per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022.
Per i suesposti motivi chiede di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n° 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
In data 7 Gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie illustrative con la quale aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiede che il predetto Comune sia condannato al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente Ricorrente_1.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, prende atto del provvedimento di annullamento, dell'avviso di accertamento impugnato, da parte del Comune di Catania,
e dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
In riferimento alle spese del giudizio sulla cui liquidazione in proprio favore ha insistito parte ricorrente, ritiene la Corte che, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, le stesse vanno poste a carico della parte resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte, valutato il comportamento processuale del Comune di Catania e della conseguente soccombenza virtuale, dispone la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 50%, ponendo la residua metà pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A.
e C.P.A., se dovute come per Legge, a carico del Comune di Catania in favore della parte ricorrente da distrarsi in favore del Procuratore Antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 21 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Giuseppe Giovanni Colavecchio)