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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259017480530000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4668/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente :Annullamento del provvedimento
Resistente : Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 7.7.25 il ricorrente Sig.
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di Pagamento n. 06820259017480530000 che dichiara essergli stata notificata in data 9.5.2025. relativamente alle cartelle di pagamento di seguito indicate riportanti crediti di competenza della Corte di Giustizia Tributaria:
1) cartella n. 06820190049771862000, asseritamente notificata in data 8.5.2019, Ente Creditore: Dir. prov. le I di Milano - Uff. territoriale di Magenta, avente ad oggetto i seguenti tributi:
Imp. sost. contribuente minimi art. 1 c.105 l. 244/2007, relativamente all'anno 2015, per un totale di Euro 1.156,37 di cui per tributo Euro 595,67;
2) cartella n. 06820200030900125000, asseritamente notificata in data 19.12.2021, Ente Creditore: Dir. prov. le I di Milano - uff. territoriale di Magenta, avente ad oggetto i seguenti tributi:
Imp. sost. contribuenti minimi art. 1 c. 105 l.244/2007, relativamente all'anno 2016, per un totale di Euro 213,59 di cui per tributo Euro 85,73;
3) cartella n. 06820210027427766000, asseritamente notificata in data 24.2.2022, Ente Creditore:
Camera di commercio MI-MB-LO Diritto annuale, avente ad oggetto i seguenti tributi:
Diritto annuale Camera di commercio, relativamente all'anno 2018, per un totale di Euro
58,22 di cui per tributo Euro 33,91;
4) cartella n.06820210047480788000, asseritamente notificata in data 17.5.2022, Ente Creditore: Dir.
Prov. le I di Milano - uff. territoriale di Magenta, avente ad oggetto i seguenti tributi: Imp.sost.contribuenti minimi art. 1 c.105 l.244/2007, relativamente all' anno 2017, per un totale di Euro 759,27 di cui per tributo Euro 403,71;
5) cartella n.06820210223086228000, asseritamente notificata in data 16.9.2022, Ente Creditore:
Camera di Commercio MI-MB-LO Diritto annuale, avente ad oggetto i seguenti tributi: Diritto annuale Camera di Commercio, relativamente all' anno 2019, per un totale di
Euro 56,97 di cui per tributo Euro 33,91. Il ricorrente ha chiesto previa sospensiva, di: sospendere l'esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 06820259017480530000 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la
Provincia di Milano e/o e degli importi in essa indicati al dettaglio del debito parte integrante della stessa,
e/o delle cartelle e/o dei relativi ruoli. Nel merito, in via principale, accertare e/o dichiarare e/o disporre: che nulla è dovuto dal ricorrente e/o; l'intervenuta prescrizione delle pretese e/o crediti e/o titoli e/o sanzioni e/o interessi, di cui al dettaglio del debito indicato nelle cartelle di pagamento sub 1 dell'Agenzia delle entrate Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Milano. Il ricorrente ha posto a base del ricorso i seguenti vizi :
A. VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 212/2000 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO DE QUO PER MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
B. CONTESTAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA
C. LA NULLITA', INESISTENZA, INEFFICACIA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALI E DI
TUTTI GLI ATTI CONSEGUENZIALI.
D.LA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI.
L'Amministrazione si e' costituita in giudizio ed ha ribadito la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice all'esito dell'udienza , letti gli atti, rileva.Nel corso dell'udienza come da documentazione prodotta dall'Amministrazione e' emerso che il ricorrente non ha definito con il procedimento di adesione del 2023 quanto a lui imposto, cui aveva aderito non pagando le relative rate concordate. Quanto ai vizi lamentati sul provvedimento dell'estratto di ruolo il Giudice osserva che questo ha valore probatorio stante il fatto che esso non è una sintesi discrezionale del ruolo ma la riproduzione fedele della parte relativa alla pretesa impositiva azionata nei confronti del contribuente. Il ricorrente aveva quindi avuto conoscenza delle motivazioni e del contenuto dell'atto impositivo. Gli atti delle cartelle sono poi stati tutti regolarmente notificati cosi' come dimostrato in istruttoria dall'Amministrazione resistente. Il Giudice inoltre considera che sulla richiesta della sospensione dell'intimazione di pagamento il ricorrente non ha fornito prova del periculum in mora, che non puo' peraltro sussistere tenendo conto del fatto che l'intimazione non è dotata di autonoma efficacia esecutiva. La gravità del pregiudizio deve essere, dunque, argomentata e suffragata nello specifico da idonea prova e non genericamente dedotta, come nel caso che ci occupa. Per tutte le suddette ragioni, assorbenti anche rispetto alle altre proposte dal ricorrente, il ricorso non puo' essere accolto sia per la richiesta cautelare che per quanto attiene al merito
.Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Sig. Ricorrente_1 alle spese di lite quantificate in euro 1.500
Milano 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
AN BR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259017480530000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4668/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente :Annullamento del provvedimento
Resistente : Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 7.7.25 il ricorrente Sig.
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di Pagamento n. 06820259017480530000 che dichiara essergli stata notificata in data 9.5.2025. relativamente alle cartelle di pagamento di seguito indicate riportanti crediti di competenza della Corte di Giustizia Tributaria:
1) cartella n. 06820190049771862000, asseritamente notificata in data 8.5.2019, Ente Creditore: Dir. prov. le I di Milano - Uff. territoriale di Magenta, avente ad oggetto i seguenti tributi:
Imp. sost. contribuente minimi art. 1 c.105 l. 244/2007, relativamente all'anno 2015, per un totale di Euro 1.156,37 di cui per tributo Euro 595,67;
2) cartella n. 06820200030900125000, asseritamente notificata in data 19.12.2021, Ente Creditore: Dir. prov. le I di Milano - uff. territoriale di Magenta, avente ad oggetto i seguenti tributi:
Imp. sost. contribuenti minimi art. 1 c. 105 l.244/2007, relativamente all'anno 2016, per un totale di Euro 213,59 di cui per tributo Euro 85,73;
3) cartella n. 06820210027427766000, asseritamente notificata in data 24.2.2022, Ente Creditore:
Camera di commercio MI-MB-LO Diritto annuale, avente ad oggetto i seguenti tributi:
Diritto annuale Camera di commercio, relativamente all'anno 2018, per un totale di Euro
58,22 di cui per tributo Euro 33,91;
4) cartella n.06820210047480788000, asseritamente notificata in data 17.5.2022, Ente Creditore: Dir.
Prov. le I di Milano - uff. territoriale di Magenta, avente ad oggetto i seguenti tributi: Imp.sost.contribuenti minimi art. 1 c.105 l.244/2007, relativamente all' anno 2017, per un totale di Euro 759,27 di cui per tributo Euro 403,71;
5) cartella n.06820210223086228000, asseritamente notificata in data 16.9.2022, Ente Creditore:
Camera di Commercio MI-MB-LO Diritto annuale, avente ad oggetto i seguenti tributi: Diritto annuale Camera di Commercio, relativamente all' anno 2019, per un totale di
Euro 56,97 di cui per tributo Euro 33,91. Il ricorrente ha chiesto previa sospensiva, di: sospendere l'esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 06820259017480530000 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la
Provincia di Milano e/o e degli importi in essa indicati al dettaglio del debito parte integrante della stessa,
e/o delle cartelle e/o dei relativi ruoli. Nel merito, in via principale, accertare e/o dichiarare e/o disporre: che nulla è dovuto dal ricorrente e/o; l'intervenuta prescrizione delle pretese e/o crediti e/o titoli e/o sanzioni e/o interessi, di cui al dettaglio del debito indicato nelle cartelle di pagamento sub 1 dell'Agenzia delle entrate Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Milano. Il ricorrente ha posto a base del ricorso i seguenti vizi :
A. VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 212/2000 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO DE QUO PER MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
B. CONTESTAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA
C. LA NULLITA', INESISTENZA, INEFFICACIA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALI E DI
TUTTI GLI ATTI CONSEGUENZIALI.
D.LA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI.
L'Amministrazione si e' costituita in giudizio ed ha ribadito la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice all'esito dell'udienza , letti gli atti, rileva.Nel corso dell'udienza come da documentazione prodotta dall'Amministrazione e' emerso che il ricorrente non ha definito con il procedimento di adesione del 2023 quanto a lui imposto, cui aveva aderito non pagando le relative rate concordate. Quanto ai vizi lamentati sul provvedimento dell'estratto di ruolo il Giudice osserva che questo ha valore probatorio stante il fatto che esso non è una sintesi discrezionale del ruolo ma la riproduzione fedele della parte relativa alla pretesa impositiva azionata nei confronti del contribuente. Il ricorrente aveva quindi avuto conoscenza delle motivazioni e del contenuto dell'atto impositivo. Gli atti delle cartelle sono poi stati tutti regolarmente notificati cosi' come dimostrato in istruttoria dall'Amministrazione resistente. Il Giudice inoltre considera che sulla richiesta della sospensione dell'intimazione di pagamento il ricorrente non ha fornito prova del periculum in mora, che non puo' peraltro sussistere tenendo conto del fatto che l'intimazione non è dotata di autonoma efficacia esecutiva. La gravità del pregiudizio deve essere, dunque, argomentata e suffragata nello specifico da idonea prova e non genericamente dedotta, come nel caso che ci occupa. Per tutte le suddette ragioni, assorbenti anche rispetto alle altre proposte dal ricorrente, il ricorso non puo' essere accolto sia per la richiesta cautelare che per quanto attiene al merito
.Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Sig. Ricorrente_1 alle spese di lite quantificate in euro 1.500
Milano 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
AN BR