Articolo 99 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 98Articolo 100
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15 maggio 1980
Art. 99.
La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1980, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 15 maggio 1980