Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2025, proposto da
OB CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1649/2024 del Tribunale di Cosenza – sezione lavoro, pubblicata il 24 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa RI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Premesso che:
- con sentenza n. 1649/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020 - 2021/2022 - 2022/23 - 2023/2024;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio eccependo il mancato rispetto dell’iter indicato sul sito istituzionale finalizzato all’accredito delle somme;
Ritenuto che:
- dalle emergenze documentali non risulta in effetti la notifica dell’indicata pronuncia all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale e annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo, presupposto necessario per il conseguimento dell’importo;
- in ragione di ciò non è ravvisabile alcuna inottemperanza da parte della p.a.;
- a ciò consegue il rigetto del ricorso;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo TR, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
RI PA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI PA | Gerardo TR |
IL SEGRETARIO