Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2024, proposto da:
MA TA, rappresentata e difesa dall’avvocato LI Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, non costituito in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pivuerre S.r.l., non costituito in giudizio;
Colbeton C.I.R.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale del Servizio attività estrattive della Regione Puglia del 20.11.2023;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Ruvo di Puglia del 11.3.2022 recante “ verifica di non assoggettabilità a V.I.A. ”;
- del provvedimento del 29.3.2022 rilasciato dal Comune di Ruvo di Puglia recante “ accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, relativamente al piano di recupero della porzione di cava non più utilizzata sita in agro di Ruvo di Puglia alla località “Parco Gallo ”;
- del provvedimento del 14.3.2023 rilasciato dal Comune di Ruvo di Puglia recante “ accertamento di compatibilità paesaggistica per l’Ampliamento della coltivazione della cava sita in località Parco Gallo, C.da Parco Gallo, Foglio 10 p.lle 114-134-135-137-140-143-144-162-160-161 (ampliamento) e Foglio 11, p.lla 20 ”;
- di ogni ulteriore atto procedimentale presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. ZO IA e uditi per le parti i difensori, avv. Bruna Flace, in sostituzione di LI Pastore, per la parte ricorrente, Regina Paola Bellomo per la Regione Puglia, Ciro Testini per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 18.03.2024 e trasposto innanzi al Giudice Amministrativo a seguito dell’opposizione della Regione Puglia, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’autorizzazione mineraria di riattivazione e ampliamento di una cava di calcare in Ruvo di Puglia, rilasciata dalla Regione in data 20.11.2023, nonché degli atti comunali presupposti, tra cui, in particolare, la non assoggettabilità a VIA del giorno 11.03.2022 e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica del 29.03.2022 e del 14.03.2023.
1.1. Ha allegato di essere usufruttuaria per la quota di un quarto sulle particelle catastali 4 e 259 del Foglio 16 e su quella 186 del Foglio 10 del Comune di Ruvo di Puglia, oggetto dei provvedimenti autorizzatori impugnati; che la maggior parte dei terreni di cui si discute, anche quelli di titolarità della controinteressata, è riconducibile al loro comune dante-causa , C. AL, titolare dell’autorizzazione originaria, risalente al 1974, allo svolgimento dell’attività mineraria; che questa prima autorizzazione sarebbe confluita nel regime transitorio introdotto dall’articolo 35 della Legge Regionale n. 37 del 1985; che la società che gestiva la cava, costituita dal C. AL il 28.9.1985, aveva presentato istanza di prosecuzione in data 19.12.1985 sulla base della nuova legge (doc. 2), specificando il perimetro della cava mediante riferimento puntuale alle particelle (nn. 4, 5, 259, 260, 261, 262 e 263 del Foglio 16) e che invece non erano state indicate nel titolo originario del 1974 (doc. 1); che nel 2014 era intervenuto il fallimento della detta società e che in data 06.12.2018 la controinteressata, nuovo e diverso operatore economico, aveva presentato istanza di riattivazione e ampliamento della cava in oggetto; che l’istruttoria si era conclusa con l’autorizzazione impugnata, datata 20.11.2023, preceduta dagli atti comunali presupposti ed anch’essi impugnati ( screening negativo di VIA e autorizzazione paesaggistica per le attività di recupero e quindi di ampliamento).
1.2. Ha dedotto la violazione dell’articolo 83 delle NTA del PPTR per assenza del presupposto dell’esercizio alla data di adozione del Piano; il difetto di istruttoria degli atti comunali presupposti nella determinazione della superficie storica autorizzata; l’erronea qualificazione della fattispecie come riattivazione di cava dismessa, incompatibile con la deroga paesaggistica; infine, plurimi vizi propri dell’autorizzazione mineraria, tra cui l’illegittima inclusione nel computo di particelle mai autorizzate e l’erronea determinazione della superficie di ampliamento
2. Si è costituita la Regione Puglia, eccependo la tardività dell’impugnazione degli atti comunali, la carenza di interesse della ricorrente e difendendo nel merito la correttezza del calcolo della superficie storica di 71.915 mq.
3. Si è costituita la controinteressata, eccependo il difetto di interesse anche in ragione del giudicato civile con cui la ricorrente aveva ottenuto la bonifica degli stessi fondi, e sostenendo nel merito la continuità del titolo autorizzativo e la correttezza della superficie dichiarata.
4. All’udienza pubblica del 18.03.2026 la causa è passata in decisione.
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5. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
5.1. Anzitutto, possono acquisirsi agli atti del giudizio i documenti depositati dalla Regione in data 2.3.2026, alla luce della sostanziale non opposizione della ricorrente alla loro produzione tardiva e considerando, in tal senso, la loro utilità proprio al fine di rigettare l’eccezione di tardività del ricorso.
5.2. In ogni caso, il loro contenuto (in particolare quello dei docc. 1 e 2) può essere ricavato in via abduttiva dalle allegazioni della stessa Regione (cfr. memoria ex art. 73 c.p.a., pag. 7, penultimo periodo).
6. In via preliminare va affrontata la questione, sollevata appunto dalla Regione, della tempestività dell’impugnazione degli atti comunali presupposti, ossia la non assoggettabilità a VIA del giorno 11.03.2022 e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica del 29.03.2022 e del 14.03.2023 e che avrebbe effetti conseguenti sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’autorizzazione mineraria.
6.1. L’eccezione, come sopra anticipato, è infondata.
È pacifico che gli atti comunali non siano stati mai notificati individualmente alla ricorrente, che non è stata coinvolta nei relativi procedimenti nonostante la sua titolarità del diritto di usufrutto su particelle incluse nel perimetro dell’intervento, qualità agevolmente ricavabile dalle visure catastali.
In tale veste ella avrebbe dovuto essere individuata come controinteressata procedimentale, con conseguente obbligo di notifica individuale degli atti di avvio e di quelli di natura provvedimentale.
In assenza di una comunicazione individuale legalmente dovuta, occorre accertare in fatto – con il conseguente onere della prova in capo alla parte che ha invocato l’eccezione - quando la ricorrente abbia avuto piena conoscenza di tali provvedimenti.
6.2. Il primo elemento indiziario da cui poter ricostruire una qualche conoscenza della vicenda da parte sua è la nota inviata dalla ricorrente alla Regione in data 03.08.2022: quella segnalazione, tuttavia, è temporalmente successiva agli atti di screening VIA e di prima autorizzazione paesaggistica per il recupero della cava.
Per quanto riguarda invece l’accertamento di compatibilità paesaggistica del 14.3.2023, la questione della sua conoscibilità è priva di rilevanza pratica.
Da un lato, quell’atto è intimamente connesso al parere paesaggistico del 29.03.2022 (dato che il primo si è occupato di autorizzare il recupero e il secondo l’ampliamento) e sarebbe comunque travolto dal suo annullamento, basandosi sulla stessa base fattuale e senza alcun nuovo elemento istruttorio in ordine all’ampiezza della cava.
Dall’altro, la Regione ha allegato un fatto che si pone in contrasto con la sua stessa eccezione, avendo comunicato al Comune di Ruvo di Puglia con nota del 01.07.2022 (di cui al doc. 2 depositato il 2.3.2026) i rilievi sollevati dall’avvocato della ricorrente.
Ne deriva che alla data del 14.03.2023, quando il Comune ha rilasciato il secondo accertamento di compatibilità paesaggistica relativo al progetto di ampliamento, è certo che l’Ente civico fosse a conoscenza della posizione qualificata della ricorrente, avendo ricevuto dalla Regione una comunicazione in tal senso già nel luglio dell’anno precedente.
In definitiva, in assenza del raggiungimento di una prova rigorosa circa la pregressa conoscenza degli atti da parte della ricorrente, deve concludersi per la tempestività del ricorso avverso tutti i provvedimenti impugnati.
7. Vanno altresì esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse.
7.1. Anzitutto, la legittimazione sussiste.
La ricorrente è titolare di un diritto di usufrutto per la quota di un quarto su particelle catastali espressamente incluse nel perimetro del piano di recupero approvato con gli atti impugnati.
Si tratta di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei terzi, fondata non sulla mera prossimità ai luoghi ma sulla diretta incidenza degli atti impugnati sul suo diritto reale, a prescindere dalla natura o meno degli effetti prodotti sul medesimo.
7.2. L’interesse a ricorrere pure sussiste, ma nei limiti di seguito specificati.
Esso difetta limitatamente al profilo dell’assenza di disponibilità giuridica da parte della controinteressata delle aree su cui realizzare il recupero ambientale (questione dedotta nella più ampia articolazione del IV motivo di ricorso, che in questa parte è dunque inammissibile).
La ricorrente ha asserito che, siccome ella non avrebbe mai autorizzato tali opere di recupero, i provvedimenti sarebbero viziati solo per questa ragione.
Tuttavia, poiché ella ha chiesto in sede civile la bonifica di quegli stessi fondi, non vanta alcun interesse a contestare l’autorizzazione sotto tale profilo, avendo ottenuto tutto quello a cui ambiva.
Con riguardo alle altre doglianze, l’interesse sussiste.
La ricorrente non si oppone al recupero ambientale in sé, che anzi coincide con il giudicato civile a suo favore.
Contesta, piuttosto, che tale recupero sia necessariamente collegato all’ampliamento del bacino estrattivo confinante, la cui attività produce effetti negativi diretti sui fondi in usufrutto: vibrazioni, polveri, rumore e modificazioni idrogeologiche, sufficientemente descritti in atti, anche se solo in chiave implicita ed in forma di inferenza abbreviata sulla base dell’ id quod plerumque accidit .
In particolare, ciò emerge sin dal ricorso introduttivo (pag. 6, terzo periodo), ove ha concluso dicendo che si tratterebbe di una riattivazione della cava, “ attività – come noto – particolarmente impattante sul territorio ”. Ancora, ed in modo ancor più specifico, ciò risulta indicato nella memoria di replica (pag. 8), secondo cui la nuova cava, “ stante la natura fortemente impattante dell’attività in questione, [sarebbe] una fonte di pregiudizio rispetto all’utilizzo delle aree da parte della usufruttuaria ”.
I due interessi, quello al recupero e quello alla dissociazione del recupero dall’ampliamento, non sono contraddittori ma paralleli.
8. Nel merito, in assenza di graduazione dei motivi (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 2015) il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il secondo, il terzo ed il quarto motivo (nella parte ammissibile), congiuntamente tra loro e con specifico riferimento alle doglianze con cui la parte ricorrente ha allegato l’erroneità del calcolo della superficie autorizzata della cava ab origine e, conseguentemente, della misura dell’ampliamento.
Si tratta di una questione che involge profili di fatto e che quindi, anche in ordine logico, precede ogni altra valutazione.
8.1. Il motivo è fondato.
Data la mole di istanze intermedie e preavvisi di rigetto intervenuti nel corso degli anni 2018-2022, occorre individuare anzitutto l’atto con cui la controinteressata ha definitivamente circoscritto la propria domanda.
Si tratta dell’istanza del 28.04.2023 (doc. 17 ricorrente, deposito 3.2.2026).
Essa contiene un riferimento preciso alle seguenti particelle, su cui sarebbe sempre stata svolta, in tesi, l’attività estrattiva: sono quelle indicate al Catasto Terreni del Comune di Ruvo di Puglia, Foglio 16, particelle 260, 261, 259, 4, 83, 1335; Foglio 10, particelle 185 e 186.
Sommando le superfici catastali di tali particelle, ricavate dalle visure prodotte dalla ricorrente (cfr. doc. 23), si ottiene un totale di circa 71.681 mq.
Questo dato è sostanzialmente coincidente con quello dichiarato stessa controinteressata nella propria relazione, ove ha specificato la superficie storica, quella di recupero e quella da ampliare, consentendo la verifica dei calcoli da parte della P.A. (cfr. doc. 22).
La superficie di cava storica, a suo dire, sarebbe pari a 71.915 mq, con uno scarto minimo rispetto al dato catastale sopra ricostruito e riconducibile ad approssimazioni e all’utilizzo di una diversa unità di misura, rispettivamente agraria e metrico-decimale (1 ara = 100 mq).
Conseguentemente, la superficie da ampliare sarebbe pari a 35.891 mq e quella recuperata corrisponderebbe a 45.437 mq, concludendo per il rispetto dei requisiti di legge e quindi, per la sussistenza delle condizioni al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, poi effettivamente ottenuta.
8.2. Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussista un difetto di istruttoria ed un travisamento nell’individuazione della corretta premessa minore rappresentata e poi validata acriticamente dalla P.A., ossia la superficie storica su cui era legalmente autorizzato lo svolgimento dell’attività estrattiva sin dal 1974.
Il Comune di Ruvo di Puglia, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e non ha svolto difese; nemmeno la controinteressata, pur essendo nella sua sfera di conoscibilità, ha voluto indicare puntualmente la metratura della cava originaria, limitandosi a contestare in modo generico i calcoli della ricorrente.
Al contrario, sulla sola base dei documenti prodotti in giudizio (tra cui le visure catastali di cui al doc. 23 e la relazione tecnica della controinteressata di cui al doc. 22) e senza necessità di alcuna attività istruttoria ulteriore, la questione può essere risolta nei seguenti termini.
9. Il dato giuridico da cui partire è che l’istanza del 1974, con cui ha avuto inizio l’attività estrattiva, non conteneva alcun riferimento alle particelle catastali.
La premessa da cui poter formulare l’inferenza diventa, necessariamente, il contenuto della successiva istanza, quella del 1985.
In assenza di prova offerta da parte della ricorrente, deve ritenersi che le particelle indicate nell’istanza del 1985 corrispondano effettivamente alle aree già in coltivazione legale alla data della denuncia del 1974.
È vero che il regime transitorio dell’articolo 35 della legge regionale n. 37 del 1985 ha previsto la possibilità di “continuare” lo svolgimento delle attività estrattive a seguito di una semplice istanza e che tale norma non abbia funzione sanante rispetto ad attività su aree abusive; tuttavia, spettava alla ricorrente fornire elementi fattuali per ritenere che non vi fosse corrispondenza tra quanto indicato nel 1985 e quanto effettivamente coltivato a partire dal 1974.
10. Ciò chiarito in punto di onere della prova; occorre ricostruire, una per una, le particelle indicate nell’istanza del 2023 e nella relativa autorizzazione (confrontandole con quelle del 1985).
10.1. In primo luogo non vanno considerate le superfici (particelle 134, 135, 137, 143 e 144 del Foglio 10), pure indicate nell’atto autorizzativo, che rappresentano una mera “ fascia di rispetto ”, senza previsione di alcuna attività estrattiva o di recupero e che quindi, non rilevano con il dimensionamento della cava e del relativo regime di ampliamento.
10.2. Proseguendo, le particelle 260 e 261 del Foglio 16, di superficie rispettivamente pari a 4.902 mq e 4.939 mq, sono state incluse tanto nell’istanza del 1985 che in quella del 2023.
Rientrano nel computo senza dubbio alcuno.
10.3. Più complessa, ma comunque lineare, è la vicenda della particella 1335 del Foglio 16, di superficie pari a 20.061 mq.
Essa si è formata a seguito di due passaggi, prima con la soppressione delle originarie particelle 5, 262 e 263 e poi di quelle 1199 e 1200.
Le particelle 5, 262 e 263, contenute nell’istanza originaria, sono dunque coerenti con quanto dichiarato dalla controinteressata, che ha indicato, per l’appunto, la superficie aggregata della particella 1335.
D’altra parte, anche la ricorrente ha allegato espressamente che la particella 1335 del Foglio 16 costituisce la risultante catastale della fusione delle particelle storiche 5, 262 e 263, già incluse nell’istanza del 1985.
10.4. Le particelle 4 e 259 del Foglio 16, di superficie rispettivamente pari a 12.286 mq e 13.007 mq, risultavano dalle visure entrambe intestate a C. AL alla data della denuncia del 1974.
I successivi trasferimenti agli eredi (per testamento del 1986 e del 1978) indicano il momento del mutamento di titolarità, ma non incidono sul fatto che entrambe le particelle fossero nella disponibilità del soggetto autorizzato all’estrazione al momento dell’avvio dell’attività.
Tale ricostruzione trova conferma nell’annotazione della GdF del 19.04.2005 (cfr. doc. 4, deposito ricorrente 3.2.2026, redatto nell’ambito di indagini penali relative alla cava e che ricostruisce analiticamente la storia della società titolare dell’autorizzazione), ove si dà atto che le particelle 4 e 259 erano nella disponibilità personale di C. AL, ancorché mai conferite formalmente nel patrimonio della società successivamente costituita.
Rientrano pertanto nel computo essendo coperte già dal titolo originario del 1974.
10.5. Devono invece essere escluse le seguenti particelle, per ragioni distinte.
La particella 83 del Foglio 16, di superficie pari a 4.399 mq, nemmeno indicata nel titolo autorizzativo del 1985, risulta acquisita in data 25.11.1982 da S. Porzia.
È certamente posteriore alla denuncia originaria del 1974 e non risulta inclusa nell’istanza di prosecuzione delle attività minerarie.
Nessuno ha offerto elementi per ritenere esistente un collegamento effettivo tra C. AL, la società in nome collettivo e i suoi aventi-causa da un lato, e la cava dall’altro.
Va pertanto esclusa dal calcolo.
La particella 185 del Foglio 10, di superficie pari a 5.171 mq, risulta intestata alla controinteressata con atto del 29.11.2011.
È certamente posteriore sia alla denuncia del 1974 sia alla legge del 1985.
Non risulta inclusa in alcun titolo autorizzativo e va parimenti esclusa dal calcolo, in assenza di ogni elemento positivo offerto dalla controinteressata.
Infine, la particella 186 del Foglio 10, di superficie pari a 6.916 mq, non risulta dalle visure intestata a C. AL alla data della denuncia del 1974.
L’intestatario ante impianto meccanografico è un soggetto estraneo alla catena titolare della cava.
Vi è inoltre l’annotazione della Polizia Giudiziaria del 19.04.2005 che ha certificato lo svolgimento di attività estrattiva abusiva, coerentemente con la diffida adottata dall’Ufficio Minerario in data 23.05.2003 (che non risulta mai stata impugnata) con cui la dante-causa della controinteressata era stata sanzionata per aver coltivato la particella 186 del Foglio 10 senza la prescritta autorizzazione regionale.
11. Si può concludere, sulla base di tutti questi rilievi, per la sussistenza del prospettato difetto di istruttoria, che ha portato le Amministrazioni resistenti ad autorizzare un ampliamento della cava ben superiore a quello legalmente previsto.
Il totale delle superfici da escludere, quindi, rispetto a quelle autorizzate dalla P.A. (71.915 mq) ammonta a 16.486 mq.
Procedendo alla relativa sottrazione, ne deriva che la superficie storica legalmente autorizzata, sulla base dei documenti offerti, corrisponde a 55.429 mq.
Va sottolineato, infine, che è irrilevante accertare se su quei terreni vi fosse comunque la presenza di attività mineraria, esaminando le orto-foto del sito estrattivo, come ad esempio quelle contenute nella relazione per l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Il dato che rileva è, infatti, quello formale e giuridico: ammettere il contrario significherebbe consentire che l’abuso pregresso - con cui il titolare ha esteso nel corso del tempo la propria attività a terreni limitrofi – legittimi adesso un ampliamento superiore a quello consentito dalla legge.
Va quindi annullato l’atto autorizzativo del 20.11.2023, viziato da eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria.
12. Venendo agli altri atti impugnati, valgono le seguenti considerazioni.
12.1. I pareri di compatibilità paesaggistica del 29.03.2022 e del 14.03.2023 sono affetti dal medesimo vizio istruttorio; più precisamente, è proprio in questa sede che, sul piano cronologico, il vizio di eccesso di potere si è per la prima volta manifestato.
Entrambi gli atti hanno effettuato la verifica dei requisiti previsti dall’articolo 83 del PPTR recependo acriticamente il dato sulla superficie storica di 71.915 mq, senza accertare su quale titolo autorizzativo si fondasse l’inclusione delle particelle ivi indicate.
12.2. Con riguardo invece, all’impugnazione dell’atto di screening , va specificato che la non assoggettabilità a VIA dell’11.03.2022 regge su presupposti autonomi rispetto al calcolo della superficie storica e non è travolta automaticamente dall’annullamento degli altri atti sopra indicati.
13. In definitiva, i motivi II e III vanno accolti nei termini indicati in motivazione insieme al profilo ammissibile del IV motivo, intimamente connesso con i precedenti.
14. Resta da considerare il I motivo, con cui la ricorrente ha sostenuto che l’ampliamento della cava fosse tout court vietato per assenza del presupposto dell’esercizio al 02.08.2013.
14.1. Va precisato che tale profilo non può ritenersi assorbito, poiché il suo accoglimento inciderebbe direttamente sull’ampiezza del bene della vita anelato, impedendo alla controinteressata di ripresentare una qualsiasi domanda di ampliamento, anche se parametrata ai dati fattuali corretti, come sopra individuati.
15. Nel merito, la doglianza della ricorrente è infondata.
Il PPTR vieta nelle aree tutelate – come nella specie, trattandosi di “ Paesaggi Rurali ” - nuove attività estrattive e ampliamenti (art. 83, comma 2, lett. a5), ma consente, in deroga, l’ampliamento di attività già autorizzate e in esercizio alla data del Piano, previo recupero e accertamento di compatibilità paesaggistica, per una superficie non superiore al cinquanta per cento di quanto già assentito (art. 83, comma 3, lett. b2), nel rispetto degli atti di governo del territorio più restrittivi.
La Legge regionale n. 22 del 2019 ha introdotto per la riattivazione di cava dismessa un limite più stringente: estensione massima del quaranta per cento della superficie di cava dismessa e comunque non oltre 40.000 mq (art. 13, comma 5).
16. Deve ritenersi che il rapporto tra le due disposizioni sia di specialità reciproca e che l’applicazione di una non escluda di per sé la rilevanza dell’altra.
Il PPTR, introdotto in assenza di una disciplina organica sulle cave e torbiere, ha fissato una soglia massima per le attività di ampliamento.
La legge regionale, intervenuta alcuni anni dopo, lo ha abbassato in una logica di rafforzamento della tutela ambientale.
Ciò è possibile in quanto è lo stesso PPTR ad aver considerato la possibile applicazione di altre norme di settore più restrittive, disciplinandone il rapporto e riconoscendone la prevalenza (cfr. art. 83, comma 3 primo capoverso del PPTR, secondo cui altri interventi “ […] sono ammissibili, nel rispetto degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi ”).
Considerando i valori corretti, allora, corrispondenti a 55.429 mq di cava originaria, l’intervento in aumento può estendersi per ulteriori e complessivi 22.171 mq.
17. Occorre altresì accertare se sussistono i presupposti per l’applicazione della deroga prevista dal PPTR, a prescindere dalla legge regionale.
Il PPTR è infatti, un filtro paesaggistico: pone un divieto generale di ampliamento nelle aree tutelate.
L’unica via per superarlo è verificare che la cava fosse in esercizio alla data del 02.08.2013.
Se non lo era, nessun ampliamento è possibile, a prescindere da qualsiasi altra norma.
La questione rilevante diventa, a questi fini, accertare se la cava fosse o meno in esercizio alla data di adozione del Piano Paesaggistico.
E dunque, alla data del 02.08.2013, approvazione del PPTR, esisteva un titolo autorizzativo in regime transitorio ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale n. 37 del 1985, mai formalmente revocato né rinunciato.
In presenza di un titolo vigente la presunzione che deve operare è quella che l’attività fosse “ in esercizio ”.
Tale nozione non va intesa nel senso puramente fenomenico, ossia come attività estrattiva materialmente in corso in un dato momento, ma come titolarità della posizione qualificata e disponibilità giuridica delle aree in cui svolgere l’attività mineraria.
L’onere di dimostrare la cessazione dell’esercizio alla data rilevante grava, conseguentemente, su chi tale cessazione afferma, non potendo essere presunto il contrario in presenza di un titolo formalmente vigente.
La ricorrente non ha assolto tale onere.
Non ha prodotto prova positiva della cessazione anteriore al 02.08.2013 mediante elementi concreti e documentati, quali la dismissione o la vendita delle attrezzature estrattive, l’assenza di contratti di lavoro attivi, la chiusura dei rapporti commerciali con i committenti o una comunicazione formale di cessazione alle autorità competenti.
La richiesta di fallimento presentata in data 08.07.2013 non produce effetti prima della sentenza dichiarativa, intervenuta soltanto all’inizio del 2014.
Fino a quella data la società dante-causa era giuridicamente operativa, conservava la disponibilità dei propri beni e la capacità di esercitare l’attività.
Il solo richiamo alla successiva dichiarazione di fallimento del 2014 e all’istanza di riattivazione del 2018, pur costituendo elementi indizianti, non è sufficiente a vincere la presunzione di esercizio giuridico in capo al titolare dell’autorizzazione.
In definitiva, deve ritenersi sulla base delle prove offerte e della ripartizione dei relativi oneri che l’attività estrattiva fosse “ in esercizio ” alla data di approvazione del PPTR e che quindi, potesse rientrare nella deroga ivi prevista per le ipotesi di ampliamento di cava, fermo però il limite più stringente previsto dalla Legge Regionale.
18. Riassumendo complessivamente le questioni in fatto ed in diritto, si possono trarre le seguenti conclusioni.
Ai fini del PPTR, la controinteressata ha inteso ampliare una cava in cui l’attività estrattiva era in esercizio alla data del 02.08.2013. Sussistono i presupposti per la deroga al divieto generale.
Ai fini della Legge regionale, la qualificazione corretta della fattispecie concreta è quella della riattivazione di cava dismessa ai sensi dell’articolo 3, lettera j), e dell’articolo 13 della legge regionale n. 22 del 2019.
Non sono stati portati dalla ricorrente elementi di fatto per ritenere che la cava sia all’attualità del tutto esaurita.
Al contrario, dall’analisi dei documenti risulta che sussiste un giacimento residuo il cui razionale sfruttamento giustifica, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, un progetto di riattivazione che preveda l’estensione della coltivazione su terreni adiacenti, nei limiti del quaranta per cento della superficie storica legalmente autorizzata (55.429 mq) e quindi per ulteriori e complessivi 22.171 mq.
19. Occorre infine fornire ulteriori indicazioni per la P.A., in un’ottica di tutela del legittimo affidamento della controinteressata e quindi, anche in un’ottica di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Quanto al requisito di equivalenza tra superficie recuperata e superficie da ampliare, la superficie recuperata dichiarata è 45.437 mq.
Il documento di verifica include però, anche la particella 185 del Foglio 10 e la particella 83 del Foglio 16, entrambe prive di titolo autorizzativo.
Tali superfici (pari a complessivi 9.570 mq) non possono rilevare ai fini del computo, in quanto aree oggetto di attività estrattiva abusiva e che avrebbero dovuto essere ripristinate indipendentemente dal nuovo procedimento autorizzativo.
Sottraendole dal dato dichiarato (pari a 45.437 mq), le attività di recupero valide ai fini del successivo ampliamento risultano realizzate su una superficie complessiva di 35.867 mq.
Questo dato è ampiamente superiore alla superficie massima di ampliamento consentita (22.171 mq), sicché il requisito di equivalenza è soddisfatto.
In sede di riesercizio del potere la PA non potrà quindi imporre alla controinteressata di ripetere o estendere le attività di recupero già realizzate.
20. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti di autorizzazione mineraria del 20.11.2023 nonché i pareri di compatibilità paesaggistica del 29.03.2022 e del 14.03.2023 nei sensi indicati in motivazione.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, stante la peculiarità delle questioni affrontate e la soccombenza reciproca su specifici profili in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione del 20.11.2023 e i pareri di compatibilità paesaggistica del 29.03.2022 e del 14.03.2023.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
VI BL, Presidente
ZO Ieva, Consigliere
ZO IA, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ZO IA | VI BL |
IL SEGRETARIO